F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 14 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 6.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 14 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 6.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015) Il Bologna FC 1909 S.p.A., previo regolamentare preannuncio, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con la quale è stata irrogata, nei confronti di essa reclamante, la sanzione dell’ammenda di €. 15.000,00 in conseguenza di “un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale” intonato dai suoi sostenitori “al termine del secondo tempo” della gara Bologna/Napoli del 06.12.2015. Il reclamo, come sopra proposto, deduce: a) la contraddittorietà temporale fra la statuizione del Giudice e le risultanze dell’informativa dei Collaboratori della Procura Federale; b) la non completa percettibilità delle espressioni quale requisito indefettibile per l’irrogazione dell’ammenda; c) la modestissima partecipazione dei propri tifosi alla condotta sanzionata. Il reclamo è fondato e va accolto. Osserva la Corte che la denunciata discrasia in ordine ai tempi in cui si sarebbe compiuta l’infrazione regolamentare risulta dagli atti che individuano all’inizio e non alla fine del secondo tempo della gara la condotta sanzionata, per di più costituita da due cori, non da quello unico considerato dal gravato provvedimento. Del pari fondato è il motivo relativo alla mancata percettibilità del (o dei) cori in discorso, in quanto gli stessi sono stati uditi da uno solo dei tre Collaboratori, essendo sfuggiti anche al sig. Domenico Musolino, collocato proprio nel settore denominato “Curva Bulgarelli” ove i cori sarebbero stati intonati. Alla luce di queste risultanze, in difetto del requisito della reale e diffusa percettibilità, il reclamo va accolto, mancando la dimensione del fenomeno integrante la previsione regolamentare e, quindi, determinante l’irrogazione della sanzione. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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