F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 14 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP, NAPOLI/HELLAS VERONA DEL 16.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 110 del 18.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 14 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP, NAPOLI/HELLAS VERONA DEL 16.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 110 del 18.12.2015) Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 110 dell'18.12.2015 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti della Hellas Verona F.C. S.p.A. (di seguita anche solo Verona) la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 “per aver suoi sostenitori,nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti espressivi di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per aver la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Avverso tale decisione ha interposto reclamo la società del Verona che, a sostegno della spiegata impugnazione, deduce l’insussistenza dei fatti in addebito per difetto del requisito della significativa dimensione del fenomeno nonché la misura sproporzionata della sanzione applicata. Sulla scorta delle suindicate premesse la reclamante ha, dunque, concluso per l’annullamento della sanzione ovvero, in via subordinata, per la sua riduzione. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla società del Verona nel corso dell’odierna riunione fissata per la trattazione del ricorso. Il ricorso e' parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di quanto di seguito evidenziato. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale a margine della gara Napoli S.S. Calcio S.p.A. – H. Verona F.C. S.p.A. del 16.12.2015 del 16.12.2015, valevole per gli ottavi di finale della cd. tim cup. Ed, invero, ad una piana lettura del suddetto rapporto si evince che tutti e tre i collaboratori presenti allo stadio, sebbene dislocati in diversi punti della suddetta struttura (centrocampo, lato curva A e lato curva B), hanno concordemente percepito l’intonazione, da parte dei circa 120 tifosi del Verona che occupavano la tribuna laterale destra, dei seguenti cori: - “sporchi terroni siete sporchi terroni” al “2”, “5” e “20” del secondo tempo; - “Insigne, Insigne, sei sempre un figlio di puttana” al “14” del 2 tempo; - “San Gennaro, terrone” al “40” del secondo tempo. A fronte delle divisate risultanze istruttorie va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta dalla reclamante volta a ridimensionare la valenza illecita della condotta qui in contestazione. Innanzitutto, fuori sesto si rivela il costrutto giuridico attoreo volto a derubricare come semplici sfottò goliardici i cori come sopra ricostruiti. Di contro, appare di tutta evidenza, ad una semplice lettura delle locuzioni utilizzate, come tali condotte riflettano in via immediata una deprecabile finalità di dileggio e, dunque, una chiara ed evidente portata offensiva volutamente costruita sulla diversa appartenenza territoriale dei soggetti offesi. Parimenti non condivisibili sono le argomentazioni difensive incentrate sulla pretesa insussistenza del requisito costitutivo della cd. significativa dimensione del fenomeno, insussistenza desunta, con inaccettabile pretesa di automaticità, dal contenuto numero di tifosi veronesi impegnati nel coro. E’, viceversa, di tutta evidenza come, ai fini della configurazione della fattispecie illecita in commento, non occorrano rigide e prefissate soglie numeriche di partecipazione dal momento che l’attitudine offensiva della condotta non può che essere saggiata in modo dinamico nel complesso delle circostanze del caso concreto, potendo la lesione del bene giuridico tutelato comunque perfezionarsi nonostante il numero ridotto dei tifosi per effetto di variabili favorevoli, come ad esempio per la particolare enfasi partecipativa ed approfittando di fasi di silenzio. Ed è proprio privilegiando tale corretta prospettiva che è qui sufficiente prendere atto del fatto che i cori in questione siano stati concordemente percepiti da tre distinti punti di osservazione tra di loro non contigui ed, anzi, ubicati nei punti estremi dello stadio (le due curve), dimostrandosi così, per tabulas, e salvo quanto si dirà in tema di trattamento sanzionatorio, la sufficiente idoneità della condotta a veicolare insulti territoriali all’interno dell’intero bacino dello stadio. 3 La specificità del ruolo svolto sul campo dai collaboratori della Procura Federale e la piena coerenza della segnalazione con le precipue finalità istituzionali sottese alla suddetta presenza privano, poi, evidentemente di forza logica le residue argomentazioni attoree che fanno leva sulla mancata rilevazione della suddetta condotta anche da parte di altri organi (arbitro ed assistenti di gara, funzionario responsabile dell’ordine pubblico, media nazionali e locali), dato di per se stesso manifestamente inconferente. Infine, la Corte ritiene che sia del tutto priva di conferenti appigli probatori la tesi di parte ricorrente incline a riconoscere un diretto e qualificato collegamento tra i fatti in addebiti e le misure organizzative adottate dalle forze dell’ordine per la gestione dei problemi di ordine pubblico connessi alla gara. Lo stesso insistito, unidirezionale bersaglio dei cori offensivi dimostra con evidenza come la scelta di indulgere in insulti territoriali, fenomeno frequentemente registrato a margine delle gare di calcio, non nasca nel caso qui in rilievo da situazioni contingenti legate a presunte negligenze delle forze di polizia, il cui lodevole sforzo, viceversa, meriterebbe ben diversa considerazione. E’, infatti, verosimile ritenere che, ove avessero effettivamente vissuto come soprusi i disagi organizzativi qui denunciati, i tifosi del Verona non avrebbero esitato ad orientare il proprio senso di frustrazione anzitutto verso i tutori dell’ordine pubblico, mentre alcuna forma di protesta è dato registrare negli atti di gara. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, e sciogliendo la riserva suesposta, la Corte ritiene che la sanzione possa essere contenuta nella misura di € 10.000,00 di ammenda. Occorre, infatti, tener conto delle divisate particolarità dei fatti in addebito, rappresentate dal fatto, già sopra evidenziato, che il gruppo dei sostenitori del Verona era formato da 120 persone circa, circostanza questa che, se non si è rilevata sufficiente ad impedire la propagazione dell’insulto all’interno dello stadio, vale comunque a ridimensionare oggettivamente l’intensità delle grida attenuandone di conseguenza, fino al ridurlo al minimo, il complessivo contenuto offensivo. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto nei limiti suddetti. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona riduce la sanzione dell’ammenda ad € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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