F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 16 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENUTO ANTONIO SEGUITO GARA DUE TORRI/SPORTCLUB MARSALA 1912 DEL 2.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 113 del 3.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 16 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENUTO ANTONIO SEGUITO GARA DUE TORRI/SPORTCLUB MARSALA 1912 DEL 2.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 113 del 3.3.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 113 in data 3.3.2016), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie D Girone I, Due Torri/Sportclub Marsala 1912 svoltasi il 2.3.2016, comminava la squalifica per 3 gare effettive nei confronti dell’allenatore Venuto Antonio della Due Torri, per “proteste nei confronti dell’Arbitro accompagnate da bestemmia ed espressioni ingiuriose, allontanato”. Nel reclamo presentato, la Due Torri, premessa la genericità sia del Comunicato Ufficiale che del referto dell’assistente arbitrale, afferma che il Venuto ha compiuto un semplice atto o gesto di stizza, in assenza di qualunque condotta aggressiva e di espressioni offensive verso la terna arbitrale e che comunque appaiono eccessive sia l’espulsione applicata sul campo sia la misura della sanzione comminata dal giudice. Pertanto, anche in considerazione del riconoscimento dell’istituto del c.d. “cumulo giuridico” derivante da un’ipotesi di concorso formale di illeciti, ovvero del principio della continuazione, essendo le condotte in contestazione espressioni di un medesimo disegno criminoso, si chiede la “riforma parziale della sanzione inflitta”. All’odierna udienza è intervenuto il difensore della Società Due Torri, avv. Matteo Sperduti, il quale ha reiterato la richiesta scritta con riduzione della squalifica ad 1 o 2 giornate. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto. Invero, le generiche affermazioni della reclamante non sono idonee a scalfire le chiare risultanze del referto dell’assistente arbitrale (dotato, come noto, di presunzione legale di attendibilità) secondo cui il Venuto in seguito ad una decisione, protestava in maniera plateale con espressioni blasfeme e rivolgeva all’arbitro epiteto scurrile, entrando nel terreno di gioco. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto nell’appello, è stata rappresentata una condotta che, pur se non violenta o aggressiva, è caratterizzata non già da mera “stizza”, bensì da volgarità e spregio verso il Direttore di gara nonché da espressioni blasfeme (al plurale e non singolare) e quindi da invettive di per sè connotate, in quanto oltraggiose e lesive del sentimento religioso, da particolare disvalore. Si soggiunge che il riferito comportamento è particolarmente riprovevole perché proveniente da un allenatore, al quale – per la figura ed il ruolo che gli sono propri - competono anche compiti di indirizzo verso contegni non censurabili, dovendo egli inculcare il rispetto dei principi di lealtà e correttezza dei rapporti nei soggetti che praticano l’attività sportiva. Pertanto il suddetto complessivo comportamento del Venuto , ad avviso del Collegio, è stato equamente valutato come meritevole della sanzione applicata. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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