F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 16 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA 1986/AVIS PLEIADE POLICORO DEL 23.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 498 del 18.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 16 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA 1986/AVIS PLEIADE POLICORO DEL 23.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 498 del 18.2.2016) A seguito di preannuncio di reclamo avanzato il 25.1.2016 dall’ASD Augusta 1986, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 418 del 27.1.2016) in relazione alla gara del Campionato Nazionale Calcio a Cinque, Serie A 2 Girone B, A.S.D. Augusta 1986/SSD Avis Pleiade Policoro S.r.l. del 23.1.2016, soprassedeva ad ogni decisione in merito. Successivamente lo stesso Giudice (Com. Uff. n. 498 del 18.2.2016) respingeva il reclamo dell’ASD Augusta 1986 – mirante alla sanzione della perdita della gara in danno della squadra avversaria, per avere questa schierato i calciatori Serpa Brunno e Calderolli Fernando in posizione irregolare di tesseramento – nel rilievo che dalle indagini esperite presso l’Ufficio Tesseramenti i due su nominati risultavano essere cittadini italiani tesserati rispettivamente in date 17.5.2010 e 30.6.2009. Nel reclamo del 28.02.2016, l’ASD Augusta 1986 reitera il motivo dell’irregolarità sia del tesseramento di Serpa Brunno, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 12.1.1993 e di Calderolli Fernando, nato a Seara (Brasile) il 15.2.1991, entrambi provenienti da Federazione estera, sia della loro partecipazione alla ricordata gara del 23.1.2016. Secondo la reclamante, l’Ufficio Centrale Tesseramenti della FIGC, stante la genericità della formulazione dell’art. 40 quater punto 2 e dell’art. 40 quinques punto 3 delle NOIF, avrebbe omesso di considerare che in base alle disposizioni FIFA per richiedere il rilascio del Certificato internazionale di trasferimento di un minore proveniente da Federazione estera - a fronte della regola che consente il trasferimento internazionale solo ai calciatori che abbiano più di 18 anni - la Federazione di destinazione è obbligata a verificare il rispetto sia delle eccezioni alla detta regola, sia dei presupposti previsti rispettivamente dall’art. 19 comma 2 e dall’Allegato 2 del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, e quindi ad esigere la documentazione necessaria a corredo della pratica di tesseramento. In pratica, il predetto Ufficio non aveva a suo tempo richiesto al calciatore Serpa di dimostrare, in particolare, la presenza in Italia dei suoi genitori per motivi indipendenti dal calcio. Conclusivamente, la reclamante chiede: 1) in via preliminare: a) l’interpello del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti perché sia chiarita la posizione di tesseramento dei due calciatori Serpa e Calderolli; b) la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa per la fattispecie in esame e l’annullamento con effetto ex tunc dei tesseramenti dei calciatori suddetti; c) l’accoglimento del reclamo con sanzione della perdita della gara in danno della SSD Avis Pleiade Policoro per aver fatto irregolarmente giocare i medesimi; 2 2) in via subordinata, che sia disposta la ripetizione della gara, nel rispetto della normativa. All’odierna udienza sono intervenuti rappresentanti della società Augusta 1986, i quali hanno reiterato e sottolineato il rilievo che la normativa FIFA (rispetto a quella nazionale) ha dato alla produzione di maggiore documentazione nonché ad adempimenti più rigorosi ai fini del trasferimento internazionale di calciatori minorenni, rammentando altresì l’esistenza di una “nota riepilogativa” che l’Ufficio Tesseramento della Figc ha diramato per la stagione sportiva 2015/2016 per richiamare i ricordati principi fissati dalla FIFA per il detto trasferimento. Infine, nel ribadire le richieste avanzate per iscritto, hanno invocato l’effettuazione di indagini e verifiche circa i tesseramenti già assentiti a partire dal 2009. Il reclamo va respinto. Invero, l’appellante Augusta offre non già puntuali e documentati elementi a sostegno della sua tesi, bensì esprime solo il ragionevole dubbio dell’irregolarità ab origine del tesseramento dei due calciatori e della loro partecipazione alla gara, ritenendo che la pratica di tesseramento sia stata a suo tempo espletata dall’Ufficio Tesseramenti della Figc senza la doverosa verifica imposta dal Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori e quindi senza richiedere la documentazione necessaria in caso di trasferimento di minori provenienti da Federazione estera, nel rispetto dei principi di tutela dei medesimi (in particolare, la dimostrazione della presenza in Italia dei genitori per ragioni estranee al calcio e l’intervento approvativo della Sottocommissione minori della FIFA nell’ambito del Sistema di regolazione dei trasferimenti). Senonchè, rileva il Collegio che il giudice di primo grado proprio con riferimento al medesimo dubbio sollevatogli dalla ricorrente ha in via preliminare interpellato il suddetto Ufficio della Figc al fine di appurare l’effettiva posizione di tesseramento e che lo stesso Ufficio, secondo quanto riportato dal medesimo giudice, ha comunicato che i due calciatori risultavano essere cittadini italiani tesserati: il Serpa dal 17.5.2010 e il Calderolli dal 30.6.2009. In siffatta situazione, questa Corte ritiene corretta ed esaustiva la conseguente decisione assunta dal primo giudice, posto che proprio all’Ufficio Tesseramenti è attribuita dall’ordinamento sportivo la competenza e quindi l’insieme di attribuzioni, funzioni e poteri decisionali da espletarsi nella specifica materia. Ne consegue che l’attestazione del suddetto Ufficio non può non rilevarsi sufficiente a risolvere la vicenda, in punto di regolarità del tesseramento, cosi come prospettata agli atti. Questa Corte soggiunge che non vi è prova che la normativa internazionale della FIFA invocata dall’appellante sia self-executing e che quindi la sola sua esistenza abbia formalmente determinato l’abdicazione e l’ablazione del potere regolamentare nella materia, già riconosciuto in via autonoma alla Federazione italiana, posto che l’intervento della suddetta normativa non comporta di per sé l’automatico effetto della sua meccanica ed incondizionata trasposizione ed applicazione nel diritto interno. Si fa presente infatti che i due calciatori sono stati a suo tempo (nel 2009 e nel 2010) tesserati come italiani in conformità della disciplina che allora regolava le relative operazioni e quindi lo ius superveniens rappresentato dalla ricordata “nota informativa” diramata dall’Ufficio Tesseramento della FIGC per la Stagione Sportiva 2015/2016 non è comunque idoneo a sindacare e porre nel nulla quanto disposto per le precedenti stagioni sportive nel vigore della relativa disciplina. In base alle suddette considerazioni il reclamo, come detto, non merita l’accoglimento, Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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