F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’ACF FIORENTINA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. CARVALHO DE SOUSA PAULO MANUEL SEGUITO GARA FIORENTINA/CARPI DEL 3.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 147 del 4.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’ACF FIORENTINA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. CARVALHO DE SOUSA PAULO MANUEL SEGUITO GARA FIORENTINA/CARPI DEL 3.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 147 del 4.2.2016) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Fiorentina/Carpi, disputato in data 3.2.2016 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva all’allenatore della Fiorentina, Sig. Paulo Manuel Carvalho De Sousa la squalifica per 1 giornata effettiva di gara “per aver, al 21° del secondo tempo, indirizzato agli Ufficiali di gara delle espressioni ingiuriose, che reiterava, dopo il conseguenziale allontanamento, permanendo nel recinto di giuoco per un paio di minuti”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C.F. Fiorentina S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la quale sostiene (i) che le espressioni rivolte dal Sig. De Sousa agli ufficiali di gara sarebbero prive di contenuto ingiurioso, siccome rivolte all’attività dei predetti ufficiali e non alla loro persona e, comunque, indotte dalla condotta dell’Arbitro, che sarebbe stata connotata da diversi errori di conduzione tecnica, così come, tra l’altro, confermato dalla stampa specialistica, (ii) che il Sig. De Sousa, essendo di nazionalità portoghese, non conoscerebbe bene il significato di molti termini italiani e, comunque, si sarebbe sempre distinto, nella propria carriera, per il suo alto profilo morale, (iii) che il ritardo nell’adempimento all’ordine di allontanamento dal recinto di giuoco sarebbe dovuto esclusivamente all’intento dell’allenatore di chiedere informazioni circa la propria espulsione e (iv) che non vi sarebbe stata reiterazione della condotta sanzionata, in quanto l’espressione pronunciata dal Sig. De Sousa dopo la decisione del relativo allontanamento sarebbe del tutto priva di natura irriguardosa e/o ingiuriosa. Per tali motivi, la Società, ritenendo che la sanzione irrogata all’allenatore in questione sia eccessivamente onerosa, ha richiesto, nelle conclusioni del proprio atto, che venga disposta la commutazione della sanzione della squalifica nella sanzione dell’ammenda. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 5.2.2016, è presente, il Direttore Sportivo della Società, Sig. Daniele Pradè, e l’Avv. Galli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, rileva come, indipendentemente dalla valutazione delle altre espressioni pronunciate dal Sig. De Sousa, l’espressione “siete in malafede” rappresenti un’offesa molto grave nel mondo sportivo, soprattutto perché rivolta ai giudici di gara, tale in definitiva da poter scardinare i capisaldi essenziali che regolano l’attività sportiva, in quanto leale e corretta. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, pertanto, deve necessariamente ritenersi congrua. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ACF Fiorentina S.p.A. di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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