F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BONUCELLI VITALIANO SEGUITO GARA GAVORRANO/SCANDICCI 1908 DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BONUCELLI VITALIANO SEGUITO GARA GAVORRANO/SCANDICCI 1908 DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 139 del 02.05.2016), in relazione alla gara del Campionato Serie D Girone E Gavorrano/C.S. Scandicci 1908 S.r.l. svoltasi in data 01.05.2016 e terminata col risultato di 2-3, comminava nei confronti dell’allenatore del Gavorrano, sig. Bonuccelli Vitaliano la squalifica per due gare effettive “per avere, uscendo dall’area tecnica, protestato nei confronti dell’Arbitro profferendo espressione irriguardosa, allontanato”. Nel reclamo presentato, la soc. Gavorrano afferma che: a) il Bonuccelli, in quanto uscito dall’area tecnica ha già subito l’unica sanzione applicabile e cioè l’allontanamento; b) la frase pronunciata dal predetto al direttore di gara “ non sei capace di arbitrare” non può assumere rilevanza disciplinare, costituendo non già condotta ingiuriosa e nemmeno irriguardosa, ma tutt’al più espressione irrispettosa ovvero “vivace”. La reclamante chiede conclusivamente l’annullamento o la revoca della sanzione irrogata ovvero la riduzione della stessa ad una giornata effettiva. All’odierna pubblica udienza è intervento per conto della società reclamante l’avv. Lorenzo Maestrini, il quale si è riportato agli atti ed ha insistito nelle richieste scritte. Il ricorso merita parziale accoglimento. Invero la frase suddetta pronunciata dall’allenatore si sostanzia in un’espressione di tipo negativo che, se da un lato denota certo mancanza di controllo e di rispetto verso l’ufficiale di gara, dall’altro non appare caratterizzata da forte intensità e lesività. Ne consegue che la misura della sanzione adeguata alla condotta effettivamente posta in essere dal Bonuccelli va congruamente rideterminata in una sola giornata di squalifica. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S.D. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto), riduce la sanzione inflitta al sig. Bonucelli Vitaliano a 1 giornata di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it