F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CFA del 10 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. – NOTA N. 8257/703 PF15-16 SP/BLP DEL 15.2.2016 E NOTA N. 10154/841 PF15-16 SP/BLP E N. 101155/842 PF15-16 SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 71/TFN del 20.4.2016) 2. RICORSO DEL SIG. CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFI VI) E VII) DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 8257/703 PF15-16 SP/BLP DEL 15.2.2016 E NOTA N. 10154/841 PF15-16 SP/BLP E N. 101155/842 PF15-16 SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 71/TFN del 20.4.2016) 3. RICORSO DEL DOTT. ANGELO CASTRIGNANO’ AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. – N. 101155/842 PF15-16 SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 71/TFN del 20.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CFA del 10 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. - NOTA N. 8257/703 PF15-16 SP/BLP DEL 15.2.2016 E NOTA N. 10154/841 PF15-16 SP/BLP E N. 101155/842 PF15-16 SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 71/TFN del 20.4.2016) 2. RICORSO DEL SIG. CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFI VI) E VII) DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8257/703 PF15-16 SP/BLP DEL 15.2.2016 E NOTA N. 10154/841 PF15-16 SP/BLP E N. 101155/842 PF15-16 SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 71/TFN del 20.4.2016) 3. RICORSO DEL DOTT. ANGELO CASTRIGNANO’ AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - N. 101155/842 PF15-16 SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 71/TFN del 20.4.2016) Con separati ricorsi la società SS Virtus Lanciano srl, nonchè i sigg.ri Claude Aleain Di Menno di Bucchianico e Angelo Castrignanò, come rispettivamente assistiti, hanno proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 71/TFN del 20 Aprile 2016. Con detta pronuncia il TFN, in esito a tre diversi deferimenti del Procuratore federale, ha inflitto le seguenti sanzioni: -Sig Di Menno di Bucchianico Claude Alain: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per mesi 5 e giorni 15 per violazione di cui all’art.1 bis, comma 1, ed all’art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. B), paragrafi 2 VI) e VII) delle N.O.I.F., nonché dell’art.8, comma 1, CGS; -Sig. Castrignanò Angelo: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per mesi 2 per violazione di cui all’art.1 bis, comma 1, e dell’art. 8, comma 1, CGS; -Società SS Virtus Lanciano : penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di Euro 6.500, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio amministratore unico e legale rappresentante, nonché dal presidente del collegio sindacale. I deferimenti 1) Il Procuratore federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, il sig. Di Menno di Bucchianico Claude Alain, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società S.S. Virtus Lanciano 1924 srl, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, CGS e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per i due bimestri di luglio-agosto e settembre-ottobre 2015. Ha deferito, inoltre, la società S.S. Virtus Lanciano per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico. 2) Con altro provvedimento il Procuratore federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Virtus Lanciano 1924 srl, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, CGS e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento, entro il termine del 16 febbraio 2016, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per i due bimestri di luglio-agosto e settembreottobre 2015. Ha deferito, inoltre, la società S.S. Virtus Lanciano srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico. 3) Con un terzo provvedimento il Procuratore federale, vista la relativa segnalazione della Co.Vi.So.C, deferiva al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società S.S. Virtus Lanciano 1924 srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento, entro il termine del 16 febbraio 2016, degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato (il calciatore Manuel Turchi) per la mensilità di novembre e dicembre 2015. Ha, inoltre, deferito lo stesso Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, unitamente al dott. Angelo Castrignano, presidente del collegio sindacale della società S.S. Virtus Lanciano 1924 srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, CGS e 8, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. B), paragrafi VI) e VII) delle NOIF, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2016, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2015. 3 Ha, inoltre, deferito la società S.S. Virtus Lanciano srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain e dal sig. Castrignanò Angelo. Il Giudizio di primo grado In relazione al primo deferimento il dibattimento si svolgeva in data 17 marzo 2016. Considerata l’eccezione difensiva secondo cui il deferito Di Menna Di Bucchianico fosse privo dei poteri di rappresentanza della società, il TFN disponeva apposito approfondimento istruttorio, invitando le parti a produrre la documentazione relativa all’atto costitutivo, allo statuto ed elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi della società, unitamente alla visura camerale storica ed all’estratto dal libro assemblea soci contenete la nomina degli organi amministrativi in carica al momento della discussione, rinviando la seduta al giorno 14 aprile 2016. In questa fase la Procura federale procedeva agli altri due deferimenti in precedenza citati. Alla riunione del 14 aprile 2016 i tre deferimenti venivano riuniti su richiesta della difesa dei deferiti alla quale la Procura federale non si opponeva e, quindi, decisi, all’esito del dibattimento, dal Tribunale con l’applicazione delle sanzioni già sopra ricordate, sulla base dei seguenti motivi. «Dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. e dagli atti acquisiti dalla Procura risulta senza ombra di dubbio che la Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl non ha depositato entro il termine del 16 dicembre 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per i due bimestri di luglio - agosto e settembre -ottobre 2015, adempimento previsto dall’art. 85 delle N.O.I.F., lettera B), paragrafo VII). Identica condotta omissiva ha tenuto nel successivo termine del 16 febbraio 2016. L’ardita tesi difensiva secondo la quale il Di Menno Di Bucchianico sarebbe stato sprovvisto dei poteri di rappresentanza della Società attribuiti invece al Direttore sportivo Luca Leone, ha costretto questo Tribunale all’approfondimento istruttorio disposto con l’ordinanza 17/3/2016 all’esito del quale quanto sostenuto dai deferiti è stato smentito senza ombra di dubbio. Infatti dalle visure camerali prodotte sia dalla procura che dalla difesa e da tutti gli altri documenti prodotti dalla sola Procura è risultato che il Di Menno Di Bucchianico fosse all’epoca delle violazioni contestate e sia tuttora Amministratore Unico della Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl». Quanto ai fatti contestati con il terzo deferimento, la difesa, evidenzia il TFN, «non nega il mancato pagamento delle spettanze del calciatore Turchi Manuel», ma eccepisce «il fatto estintivo della transazione con il calciatore che sarebbe intervenuta proprio il 16 /2/ 2016, termine di scadenza dell’obbligo asseritamente violato. L’onere di provare il fatto estintivo spetta certamente a chi lo eccepisce. Pertanto i deferiti avrebbero dovuto provare che la transazione fosse effettivamente avvenuta entro il 16/2/2016. Questo T.F.N. ritiene che tale onere non sia stato adempiuto. La difesa dei deferiti si è limitata a produrre in fotocopia semplice un “verbale di accordo in sede sindacale” privo dei requisiti di validità, autenticità e certezza della data. Va detto infatti che la soc. Deloitte & Touche al momento delle verifiche sulla contabilità della Virtus Lanciano aveva acquisito altra transazione sottoscritta il giorno 15/2/2016 in forza della quale il calciatore Turchi concedeva alla Società un semplice differimento del pagamento. E ’evidente che la concessione di un differimento non varrebbe a escludere la responsabilità dei deferiti per i fatti contestati con il terzo deferimento. La prima transazione sarebbe quindi irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare. Ma la seconda transazione non convince. Non si comprende non solo perché mai le parti a un solo giorno di distanza avrebbero così radicalmente e repentinamente modificato l’accordo preso il giorno precedente, ma neanche la ragione per la quale, se la transazione del 16/2/2016 fosse stata effettivamente conclusa, alla Deloitte sarebbe stata consegnata invece quella (irrilevante ai fini disciplinari) del 15/2/2016. Inoltre mentre la transazione del 15/2/2016 è sottoscritta dal legale rappresentante della Società Di Menno Di Bucchianico, la transazione del 16 è sottoscritta dal Direttore Sportivo Luca Leone che nell’intestazione dell’atto appare comparire indebitamente quale “legale rappresentante” della Virtus Lanciano, qualifica che come già detto non gli spetta e che 4 pone in serio dubbio la validità dell’atto. La transazione del 16 febbraio è stata prodotta in fotocopia, con un timbro della sola Virtus Lanciano e senza alcuna garanzia di autenticità delle sottoscrizioni. Infine manca la certezza della data. L’art. 2704 C.C. descrive dettagliatamente come rendere certa e computabile rispetto ai terzi la data di una scrittura privata, modalità che non risultano sussistere nel caso in questione. I deferiti non hanno offerto nessun altro elemento atipico che potesse fornire anche un solo indizio sull’autenticità e sulla datazione dell’atto prodotto. La richiesta istruttoria volta a escutere il sindacalista che ha sottoscritto l’atto non appare rilevante né ammissibile anche in ragione del fatto che si tratta di soggetto non tesserato. Rileva tra l’altro questo Tribunale che non è stata richiesta l’escussione del diretto interessato M.T. La data dell’atto non è quindi certa ed è messa in serio dubbio dalle circostanze di fatto sopra esposte. Conclusivamente i deferiti non hanno fornito la prova del fatto estintivo eccepito e pertanto questo TFN ritiene che sussista la loro responsabilità disciplinare anche per quanto contestato con il terzo deferimento». I ricorsi Con separati ricorsi i sigg.ri Claude Alain Di Menno di Bucchianico, Angelo Castrignanò e la società SS Virtus Lanciano 1924 srl, come rispettivamente rappresentati ed assistiti, hanno proposto appello avverso la suddetta decisione del TFN. Di seguito, una rapida sintesi delle deduzioni difensive e delle conclusioni dei reclamanti. Sig. Di Menno di Bucchianico Claude Alain (con avv. Cesare di Cintio). Deduce, anzitutto, il ricorrente, che il 17 giugno 2015 è stato sottoscritta una procura speciale notarile in favore del sig.Leone Luca, al tempo direttore sportivo della SS Virtus Lanciano, con la quale sono stati conferiti allo stesso pieni poteri di rappresentanza della società, tra cui «sottoscrivere e presentare tutta la documentazione prevista dalla normativa Federale dalla F.I.G.C. e dalla L.N.P.B.». In particolare, il sig. Leone sarebbe stato investito di tutti i poteri sportivi in capo al Dott. Di Bucchianico, il quale, in quanto inibito, non avrebbe potuto esercitarli (CU n. 31/TFN del 03.11.15). Evidenzia, a tal proposito, il ricorrente, che l’eccezione svolta in primo grado dal Lanciano, non era, come sbrigativamente licenziata dal TFN, relativa alla assenza dei poteri in capo al sig. Di Menno Di Bucchianico all’epoca dei fatti, ma riguardava, invece, l’efficacia del deferimento, in quanto effettuato nei confronti di un soggetto diverso da quello in capo al quale sarebbe gravato l’obbligo di agire nel rispetto delle norme sportive (l’obbligo di documentare il versamento ex art. 85), ovvero il sig.Leone Luca. Infatti il deferimento accerta una condotta omissiva presuntivamente a carico dell’amministratore unico della società, costituita dal “non aver documentato ...”, quando invece, l’obbligo di agire era in capo al Leone, delegato all’espletamento delle prescrizioni federali che non potevano essere svolte dall’amministratore unico Di Menno, perché inibito. In pratica, si deduce in ricorso, è assolutamente vero che, alla luce del ruolo dirigenziale del Di Menno, lo stesso avrebbe dovuto documentare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento, entro il termine del 16.12.2015 e del 16.02.2016, delle ritenute Irpef e dei contribuiti Inps, ma la stessa Procura e il TFN hanno omesso di valutare una circostanza essenziale e, cioè, che al momento dei fatti il sig. Di Menno era inibito, quindi privo dei poteri federali di rappresentare la società ed adempiere all’obbligo dettato dall’art. 85 NOIF. Appare chiaro, infatti, secondo la predetta prospettiva difensiva, che l’attività sportiva nell’ambito FIGC, come prevista all’art. 22, comma 8, si concretizzi in tutte quelle attività che comportano un rapporto con la stessa FIGC e i suoi organi, tra cui, appunto la Co.Vi.So.C. Insomma, sarebbe evidente, a dire del ricorrente, che Di Menno durante il periodo in cui stava scontando l’inibizione temporanea, non poteva rappresentare il club avanti agli organi FIGC ne partecipare a qualsiasi attività degli organi federali e, pertanto, non vi sarebbe dubbio che il deferito, in quanto inibito, non era il soggetto sul quale gravava l’obbligo di documentare i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Imps, trattandosi di «attività sportiva nell’ambito FIGC». Anzi, se il deferito avesse documentato quanto sopra, sarebbe incorso nella violazione dell’art. 22, comma 7, 5 C.G.S.. In ordine alle violazioni contenute nel terzo deferimento, il ricorrente Di Menno si riporta integralmente a quanto la difesa della società ha illustrato nel proprio ricorso, chiedendo il proscioglimento anche per tale asserita violazione. In conclusione il deferito chiede, in parziale riforma della impugnata decisione, di riformare la stessa e per l’effetto annullare il capo della sentenza in cui «accoglie il deferimento e infligge a Di Menno Di Bucchianico Claude Alain la sanzione di mesi 5 e giorni 15 di inibizione», con ogni conseguente provvedimento in relazione alla posizione e alle sanzioni inflitte alla società S.S. Virtus Lanciano 1924 srl. Sig. Castrignanò Angelo (avv.ti Edoardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone). Il ricorrente censura l’impugnata decisione, evidenziando la palese inconsistenza della tesi colpevolista, la non configurabilità di alcuna responsabilità disciplinare a carico del deferito in relazione alla presunta dichiarazione non veridica presentata alla Co.Vi.So.C dal sodalizio abruzzese in data 16.2.2016, essendo acclarato che al momento del deposito presso l’organo di vigilanza della suindicata attestazione, la posizione retributiva del calciatore Manuel Turchi per le mensilità di novembre e dicembre 2015 era stata indubitabilmente definita e regolarizzata. In tale ottica, non potrebbe essere posta in dubbio la validità della rinuncia del calciatore ai compensi in questione, ai fini della dimostrazione della pedissequa ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 85, lett. b), paragrafo VI), delle NOIF. Soprattutto in considerazione della formalizzazione dell’accordo de quo dinanzi ad un organo di conciliazione competente in ambito giuslavoristico (associazione sindacale). Il ricorrente, pertanto, chiede l’accoglimento del ricorso avanzato e per l’effetto, in riforma della gravata delibera, chiede il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento della sanzione allo stesso comminata dai Giudici di primo grado. Società S.S. Virtus Lanciano (avv.ti Edoardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone). La ricorrente società, in persona del rappresentante legale pro tempore, sig. Leone Luca, contesta la decisione del TFN. In sintesi, per quel che concerne il tardivo versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sugli emolumenti relative alle mensilità di luglio, agosto, settembre, e ottobre 2015, lamenta l’eccessiva gravosità e severità della penalizzazione comminata dal TFN per le contestate inadempienze, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame la sanzione minima prevista dall’art.10, comma 3, CGS. Alla luce di ciò, continua la ricorrente, appare indiscutibile come siano riscontrabili, in concreto, circostanze tali da giustificare certamente l’irrogazione di un punto di penalizzazione per ogni scadenza, con l’aggiunta di una mite pena pecuniaria. Tali circostanze sono ascrivibili al tempestivo versamento, nel termine del 16.02.2016 dell’Irpef e dell’Inps sulle mensilità di novembre e dicembre 2015, all’inquadramento delle condotte in analisi entro l’ambito della continuazione, così come riconosciuto dallo stesso TFN nella impugnata delibera, alla netta prevalenza delle attenuanti su eventuali e inisistenti aggravanti, con valutazione a favore dell’attuale reclamante, ai sensi dell’art.16, comma 1, CGS, al confronto con emblematici e significativi precedenti su casi analoghi. In relazione sia all’asserito mancato pagamento entro il termine stabilito degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato Manuel Turchi (terzo deferimento) per le mensilità di novembre e dicembre 2015, sia per la presunta dichiarazione non veridica presentata alla Co.Vi.So.C in data 16.02.2016 la ricorrente società eccepisce la palese insussistenza ed infondatezza della prefata violazione ascritta alla società a titolo diretto ed oggettivo ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, per le condotte rispettivamente attribuite ai sigg.ri Di Menno e Castrignanò. Evidenzia la non configurabilità di alcuna responsabilità disciplinare a carico del citato sodalizio, deducendo, in particolare, perfetta ed inconfutabile idoneità della rinuncia del nominato calciatore ai compensi in questione, rinuncia intercorsa successivamente alla precedente intesa tra lo stesso calciatore e la 6 società di mero posticipo della corresponsione delle somme medesime, ai fini della dimostrazione della pedissequa ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 85, lettera B), paragrafo VI), delle NOIF, anche e soprattutto in considerazione della formalizzazione dell’accordo de quo dinanzi ad un organo di conciliazione competente in ambito giuslavoristico (ass.ne sindacale). Erronea ed inaccettabile sarebbe la valutazione dei Giudici di primo grado in ordine alla paventata assenza dei requisiti di validità, autenticità e certezza della data del verbale conciliativo in parola. Sarebbe, quindi, in definitiva, acclarato per tabulas che, al momento del deposito presso l’organo di vigilanza della suindicata attestazione (16.02.2016), la posizione retributiva del calciatore Turchi era stata indubitabilmente definita e regolarizzata. Per quanto sopra esposto, la società SS Virtus Lanciano chiede l’accoglimento del ricorso avanzato e per l’effetto, in riforma della gravata delibera, la riduzione della sanzione irrogata da cinque a due punti di penalizzazione, ovvero, in subordine, alla diversa misura ritenuta di giustizia. Chiede, inoltre, annullare od, in via gradata, diminuire congruamente e sensibilmente l’ammenda inflitta alla società. Il giudizio d’appello e la decisione All’udienza fissata, innanzi questa Corte federale di appello, per il giorno 10 maggio 2016, sono comparsi: per Claude Alain Di Menno di Bucchianico, l’avv. Cesare Di Cintio; per il sig. Angelo Castrignanò e per la società Virtus Lanciano, gli avv.ti Edoardo Chiacchio e Michele Cozzone. Per la Procura federale è comparso il dott. Chitè, chiedendo il rigetto dei ricorsi tutti e la integrale conferma della decisione impugnata. Illustra dettagliatamente, quindi, il rappresentante della Procura federale, le ragioni per cui i ricorsi sarebbero infondati. Ritiene, anzitutto, infondata, la Procura federale, l’eccezione sollevata dal sig. Di Menno Di Bucchianico, richiamando a tal proposito un precedente della Corte di Giustizia Federale e, precisamente, il C.U. n. 272/CGF del 21 maggio 2014. L’assunto difensivo è che l’attività di natura eminentemente tecnico-amministrativa non sarebbe vietata al dirigente inibito: questi deve astenersi solo dal compiere quegli atti dal contenuto squisitamente tecnico-sportivo e non anche da quelli che attengono alla mera gestione economica della società. Quanto all’accordo relativo al calciatore Turchi mette in rilievo, il rappresentante della Procura, l’anomalia di una rinunzia che interviene solo il giorno dopo un accordo di ben diverso contenuto (mera postergazione del pagamento). In ogni caso, ad avviso della pubblica accusa federale, non vi sarebbe data certa dell’atto di cui trattasi, solo asseritamente sottoscritto il giorno 16.2.2016. Di detto accordo, dunque, non si potrebbe tenere conto, nulla aggiungendo, sotto questo profilo, le autocertificazioni di responsabilità redatte, innanzi al Notaio, dai tre soggetti che hanno sottoscritto il verbale di accordo. L’avv. Chiacchio afferma che non vi è alcuna “stranezza” in ordine al verbale di accordo sottoscritto tra il calciatore Turchi e la società Virtus Lanciano, esibendo, a tal proposito, l’originale dell’accordo medesimo. C’è data certa, per il difensore della società appellante, perché trattasi di accordo sottoscritto in sede innanzi al Conciliatore istituzionalmente preposto. Evidenzia, inoltre, il difensore del Lanciano, come la società abbia effettuato, quel giorno, il pagamento di ben 60 stipendi su 61 e, dunque, non vi sarebbe stata alcuna ragione in ordine al pagamento di un ulteriore calciatore, se il credito fosse effettivamente esistito. L’avv. Cozzone offre una lettura diversa del dato normativo che condurrebbe, ad avviso dello stesso, ad un diverso trattamento sanzionatorio. L’avv. Di Cintio ribadisce che il capo di incolpazione è errato, poiché rivolto al sig. Di Menno Di Bucchianico, soggetto all’epoca dei fatti inibito e, dunque, impossibilitato a porre in essere utile attività in ambito federale. Proprio in considerazione di ciò la società avrebbe diligentemente delegato i relativi poteri al direttore sportivo, sig. Luca Leone. C’è un trasferimento di deleghe, evidenzia l’avv. Di Cintio, che non può essere ignorato, sottolineando che, nel caso di specie, la 7 contestazione concerne la mancata certificazione alla CoViSoC, che è cosa ben diversa dall’attività meramente amministrativa del pagamento. Probabilmente, aggiunge il difensore dell’appellante Di Menno Di Bucchianico, ragionando al contrario, se fossero stati deferiti entrambi, la condanna sarebbe stata inflitta a carico del sig. Leone e non dell’amministratore Di Menno Di Bucchianico. Rimette, infine, decisione TNAS del 18 aprile 2012 e precedente Corte Giustizia Sportiva n. 328/CGF del 17 giugno 2014. Terminate le illustrazioni difensive delle parti, dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale, previa riunione di tutti i procedimenti relativi ai diversi ricorsi – attesa la sussistenza di ragioni di evidente connessione oggettiva e di economia processuale – ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti MOTIVI Deve, anzitutto, darsi per pacifica la violazione segnalata dalla Co.Vi.So.C., oggetto dei primi due deferimenti. Dagli atti acquisiti al procedimento, infatti, emerge in modo inequivoco che la società S.S. Virtus Lanciano 1924 srl non ha depositato, entro il termine del 16 dicembre 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per i due bimestri di luglio - agosto e settembre - ottobre 2015, adempimento previsto dall’art. 85 delle NOIF, lettera B), paragrafo VII). Identica condotta omissiva ha tenuto in relazione al successivo termine del 16 febbraio 2016. Ciò premesso, questa Corte ritiene meritevole di parziale accoglimento il ricorso proposto dal sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico e, per l’effetto, quello della società Virtus Lanciano. Occorre, preliminarmente, inquadrare correttamente i fatti. L’incolpazione operata dall’organo federale inquirente con il primo dei deferimenti di cui trattasi (15.2.2016) nei confronti del sig. Di Menno Di Bucchianico e, per responsabilità diretta, della società Virtus Lanciano, concerne la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza ex art. 1 bis, comma 1, CGS e art. 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VII, NOIF, per aver omesso di depositare presso CoViSoC, entro il termine del 16.12.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio – agosto e settembre – ottobre 2015. L’incolpazione operata dall’organo federale inquirente con il secondo dei deferimenti di cui trattasi (25.3.2016) nei confronti del sig. Di Menno Di Bucchianico e, per responsabilità diretta, della società Virtus Lanciano, concerne la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza ex art. 1 bis, comma 1, CGS e art. 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VII, NOIF, per aver omesso di depositare presso CoViSoC, entro il termine del 16.2.2016, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio – agosto e settembre – ottobre 2015. Il sig. Di Menno Di Bucchianico deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 85 NOIF in combinato disposto con gli artt. 4 e 22, comma 8, CGS e, per l’effetto, «inefficacia del deferimento in quanto elevato ad un soggetto diverso da quello in capo al quale sarebbe gravato l’obbligo di agire nel rispetto delle norme sportive (documentare il versamento ex art. 85)». In altri termini, secondo la prospettazione difensiva, non era l’amministratore unico, soggetto all’epoca inibito, a dover porre in essere gli adempimenti di cui trattasi e, comunque, all’assolvimento di detti adempimenti era stato appositamente delegato il direttore sportivo della società. Il ricorso, come detto, è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati. Risulta in atti che con C.U. n. 31 del 3.11.2015 è stata inflitta, dal TFN, al sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico la punizione dell’inibizione per mesi tre, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2012. Successivamente, con altra delibera di cui al CU 8 n. 55 del 16.2.2016, il TFN ha inflitto allo stesso Di Menno Di Bucchianico una ulteriore inibizione per mesi tre e giorni 15. Come detto, l’accusa, in sostanza, rivolta al sig. Di Menno Di Bucchianico, per quanto interessa ai fini del presente procedimento, è quella non già di aver omesso il pagamento degli emolumenti ai tesserati e collaboratori, quanto di non aver attestato, alla CoViSoC, il pagamento delle relative ritenute erariali e contributive. L’attività contestata si traduce, dunque, nella omissione di un adempimento che andava effettuato presso organi federali o organi a cioò deputati dalla FIGC. Così giuridicamente inquadrata la fattispecie il nodo da sciogliere è se tale omissione possa o meno essere effettivamente imputata al sig. Di Menno Di Bucchianico, soggetto, secondo l’assunto difensivo, all’epoca dei fatti inibito. Orbene, ritiene questa Corte che le due incolpazioni e, dunque, i due deferimenti debbano essere tenuti distinti. In ordine al primo deferimento, quello relativo alla mancata attestazione c/o CoViSoC alla data del 16.12.2015, considerato che il sig. Di Menno Di Bucchianico era inibito fino al 3.2.2016, ritiene questa Corte che lo stesso non potesse utilmente rappresentare il club in ambito federale ed innanzi agli organi FIGC. Infatti, la norma di cui all’art. 22, comma 8, CGS, così recita: «I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione». Nella medesima direzione, l’art. 19, comma 1, lett. h), ribadisce che l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC comporta l’impossibilità di ricoprire cariche federali e di rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro e, precisa il successivo comma 2, comporta «in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA». Se ne ricava, in modo chiaro ed inequivoco, che il dirigente inibito non può svolgere attività tecnico-sportiva e, comunque, rappresentare la società in ambito federale: non poteva, in altri termini, l’amministratore unico all’epoca dei fatti contestati con il primo deferimento, rappresentare la società innanzi alla FIGC ed ai suoi organi o organismi delegati e non poteva, quindi, attestare l’avvenuto versamento delle ritenute di cui trattasi. In tal senso, peraltro, si è già espressa la giurisprudenza sportiva esofederale. Il TNAS, infatti, con lodo del 16 aprile 2012, ha ritenuto che «in costanza di inibizione, gli oneri previsti dall’art. 85 in esame non possano essere adempiuti dall’inibito e siano trasferiti in capo al facente funzioni, e che pertanto gli eventuali inadempimenti siano imputabili solo a tale soggetto». «In tal senso depone», prosegue il TNAS, «l’art. 19, lett. h del CGS, che nel riferirsi alle inibizioni, statuisce “il divieto a svolgere ogni attività in seno alla FIGC … e a rappresentare le società nell’ambito federale”, affermando inoltre, nel comma 8, che gli inibiti “possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società”». Sotto siffatto profilo, pertanto, questa Corte ritiene che non ci sia spazio giuridico per alternative ricostruzioni interpretative del vigente dato normativo prima ricordato. Del resto, occorre salvaguardare lo spirito e la ratio della natura della sanzione di cui trattasi, che sarebbero frustrate qualora si consentisse, appunto, al dirigente inibito di continuare a rappresentare la società in ambito federale. In parole più semplici, si giungerebbe a svuotare, di fatto, la norma della sua portata precettiva. E non può esservi dubbio alcuno, come detto, che, come già affermato anche dal TNAS nella decisione sopra richiamata, «il divieto di svolgimento di ogni attività in seno alla Federazione debba, appunto, comprendere “ogni” attività, anche quella di natura dichiarativa e/o certificativa», come quella prevista, appunto, dall’art. 85 NOIF, oggetto del capo di incolpazione di cui trattasi nel 9 presente procedimento. Conferma di siffatto assetto interpretativo si ricava anche, a contrario, dalla norma di cui all’art. 19, comma 8, CGS, in forza del quale «I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società». Quindi, ben potrà, il soggetto inibito, rappresentare la società nelle attività di natura amministrativa “interne” e, comunque, prive di riflessi verso la FIGC, ma non già anche in quelle che, seppur di analoga natura “amministrativa”, sono rivolte all’ambito federale o sono di rilievo per lo stesso e capaci di produrre effetti nei confronti dell’ordinamento federale. In definitiva, nel periodo in cui il ricorrente Claude Alain Di Menno Di Bucchianico era inibito e non poteva rappresentare la società Virtus Lanciano in ambito federale e nei rapporti con gli organi della Figc, allo stesso non può essere imputata la condotta omissiva di cui trattasi, che, nel caso di specie, poteva semmai essere addebitata al sig. Luca Leone, al quale in data 15 giugno 2015, è stata conferita procura speciale notarile, in atti, con correlata attribuzione dei poteri di rappresentanza del club sportivo e, segnatamente, a «rappresentare la società avanti gli organi ed uffici della Figc e della Lnpb». Conferma ne sia che il predetto procuratore speciale ha, in effetti, sottoscritto la dichiarazione di pagamento compensi alla scadenza del 16 dicembre 2015. Per questa ragione, peraltro, non è conferente e, comunque, decisivo, il richiamo della Procura federale alla pronuncia della Corte di Giustizia Federale in data 24 aprile 2014, di cui al C.U. n. 301/CGF del 21 maggio 2014, secondo cui il versamento e la documentazione di esso agli organi competenti sarebbe attività di natura tecnico-amministrativa non preclusa al dirigente inibito che «deve astenersi solo da quegli atti dal contenuto eminentemente tecnico-sportivo e non da quelli che attengono alle mera gestione economica della società». Le due fattispecie non sono sovrapponibili: diverso il contesto di riferimento, differenti le stesse incolpazioni. Nel presente procedimento, infatti, come già sopra precisato, non è contestato il mero mancato pagamento di emolumenti o ritenute (attività cui comunque è e resta tenuto l’amministratore unico, per quanto qui possa rilevare), nel senso che, quella imputata al sig. Di Menno Di Bucchianico, non può intendersi attività di «mera gestione economica della società», come invece si trattava nel precedente invocato dalla Procura, bensì, come più volte precisato, di attività di mera certificazione verso organi FIGC. Del resto, con decisione pubblicata sul C.U. n. 250/CGF del 31 marzo 2014 la Corte di Giustizia Federale aveva già, ad esempio, affermato che «l’attività di tesseramento non può essere ricondotta tra gli atti amministrativi consentiti dall’art. 19 comma 8 CGS, in quanto attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale». Inoltre, e, in ogni caso, considerato che la situazione in fatto dei soggetti deferiti nella decisione presa a riferimento non può essere comunque sovrapposta alla fattispecie in questione, nel caso di specie, a fronte della inibizione dell’amministratore unico, vi era un soggetto (il direttore sportivo), come emerge anche dal censimento, appositamente e specificamente destinatario dei relativi poteri rappresentativi, con correlato onere, a suo carico, degli adempimenti CoViSoC in rilievo nel presente procedimento. In definitiva, al sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico è stata erroneamente addebitata la violazione di cui trattasi, definitivamente consumatasi alla data del 16.12.2015 e contestata con il primo deferimento, non essendo, fino al 3.2.2016, soggetto sul quale poteva gravare l’obbligo di documentare ai competenti organi federali e di controllo i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, essendo, come detto, anche stato formalmente e specificamente delegato, dalla società Virtus Lanciano, altro soggetto dotati dei necessari poteri di rappresentanza e certificazione. Sotto tale profilo, pertanto, il TFN ha errato nel ritenere che l’eccezione sollevata dalla società Virtus Lanciano fosse relativa all’assenza dei poteri rappresentativi propri della carica in capo al sig. Di Menno Di Bucchianico, laddove, invece, la stessa doveva essere valutata sotto l’aspetto della concreta e giuridica, ai fini della normativa federale, possibilità di esercizio dei predetti poteri, attesa l’inibizione allo stesso già in precedenza inflitta. Non è, cioè, in contestazione (e, anzi, è pacificamente ammesso nello stesso ricorso), che Di Menno Di Bucchianico fosse all’epoca dei fatti, ed oggi, amministratore unico e legale rappresentante della società. 10 La stessa eccezione sollevata dalla difesa del sig. Di Menno Di Bucchianico non può, invece, essere accolta in ordine alla incolpazione di cui al secondo deferimento, ossia, quella per la mancata attestazione c/o CoViSoC entro la data del 16.2.2016 (sempre in relazione alle medesime ritenute Irpef ed Inps). La Procura federale ha, infatti, in questo caso, correttamente chiamato a rispondere il sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, ben potendo l’incolpato provvedere all’adempimento prescritto dalla normativa federale, nel periodo che va dal 4 al 16 febbraio 2016, giorno in cui si consuma definitivamente l’illecito e fino al quale lo stesso ben poteva compiere l’attività di cui trattasi, decorrendo l’ulteriore inibizione di cui al C.U. pubblicato in data 16.2.2016 dal giorno successivo. In questo periodo, infatti, lo stesso non era inibito e ben aveva titolo, in quanto amministratore unico e legale rappresentante della società, unitamente al direttore sportivo Luca Leone, a rappresentare la stessa anche in ambito federale e porre in essere le correlate attività di natura amministrativa e tecnico-sportiva. Quanto alla contestazione di cui al terzo deferimento (sempre in data 25.3.2016) i ricorsi sono fondati. Occorre, anche in questo caso, per meglio inquadrare la vicenda, premettere e precisare che la contestazione della Procura federale, effettuata nei confronti dell’amministratore unico, Di Menno Di Bucchianico, del presidente il collegio sindacale, Angelo Castrignanò e, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, della società Virtus Lanciano, concerne la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver depositato presso CoViSoC, in data 16.2.2016, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati. In particolare, come specificato in deferimento con il riferimento alla relativa nota CoViSoC datata 9 marzo 2016, la società (questa l’accusa) non avrebbe corrisposto i compensi dovuti al calciatore Manuel Turchi, pacifica essendo, invece, la corresponsione degli emolumenti a tutti gli altri tesserati e collaboratori. Secondo l’assunto difensivo, invece, nulla era dovuto, alla data del 16.2.2016, al calciatore di cui trattasi, avendo lo stesso rinunciato espressamente al proprio preteso credito. Pertanto, la dichiarazione del 16.2.2016 di avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti sarebbe del tutto veridica e, di conseguenza, inesistente l’asserita contestata violazione. Premesso e ribadito, dunque, che la società risulta aver corrisposto regolarmente, entro il 16.2.2016, gli emolumenti dei ratei di novembre e dicembre 2015 dovuti a tutti i propri tesserati e dipendenti, con esclusione appunto del calciatore Turchi, il TFN, tuttavia, non ha ritenuto validi e rituali, ai fini qui in rilievo, gli accordi del 15 e 16 febbraio 2016 tra il predetto calciatore e la società. Ed allora la soluzione di questo contrasto passa per la valutazione in ordine alla validità ed idoneità del verbale di accordo sindacale sottoscritto dalle parti in data 16.2.2016. Orbene, sul punto lascia, in effetti, qualche perplessità la circostanza che, ad un solo giorno di distanza, le parti, con procedura non certo molto lineare, si accordino in ordine ad una rinuncia ai compensi, da parte del calciatore, rispetto alla semplice postergazione del pagamento, stipulata appena il giorno prima. Tuttavia, non compete a questa Corte indagare le ragioni di questa decisa diversa disciplina dei rapporti economici tra le parti ed accertare i motivi (peraltro, poi in dibattimento e nello stesso verbale di accordo precisati) della rinunzia sottoscritta il giorno 16, a fronte di un consenso alla postergazione del giorno prima. Questa Corte, infatti, non può che attenersi al piano giuridico ed alle risultanze documentali in atti. In particolare, non può che prendere atto della rinuncia, da parte del calciatore Manuel Turchi, alle proprie spettanze relativamente alle mensilità di novembre e dicembre 2015, di cui al verbale di conciliazione sindacale ritualmente stipulato, in data 16.2.2016, ai sensi degli artt. 410 ss. c.p.c. Il Collegio condivide e qui conferma le precedenti decisioni in materia secondo cui appunto, le rinunce effettuate dal tesserato, formalizzate innanzi agli organi istituzionalmente preposti, prima della scadenza del termine indicato per l’assolvimento degli adempimenti di cui trattasi, escludono la realizzazione del relativo illecito (cfr. C.U. n. 248/CGF del 12 aprile 2011 e C.U. n. 259/CGF del 28 aprile 2011). Del resto, premesso che, nel caso di specie, l’accordo di cui trattasi è stato stipulato ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., occorre osservare che anche laddove fosse stato stipulato ai sensi dell’art. 11 411 c.p.c. la stessa Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la transazione tra datore di lavoro e lavoratore è validamente stipulata in sede sindacale ai sensi dell’art. 411 del codice di rito civile, costituendo, le formalità successive previste dalla norma, adempimenti successivi estranei rispetto all’essenza negoziale della conciliazione (cfr. Cassazione, n. 6558/95). Né può condividersi la deduzione della Procura, condivisa dal TFN, in ordine al difetto di data certa. A prescindere che è documentato in atti come la stessa CoViSoC abbia (correttamente) ritenuto validi, ai fini di cui trattasi, altri analoghi precedenti verbali di accordo conciliativo, non può trascurarsi di considerare che l’accordo è stato ufficialmente sottoscritto in sede sindacale innanzi al Conciliatore istituzionalmente preposto e, dunque, salvo prova della falsità del documento di cui trattasi, la Corte non può che ritenere che l’accordo in questione sia stato sottoscritto in data 16.2.2016. In tale prospettiva, peraltro, sono in atti anche le dichiarazioni di responsabilità, rese ai sensi del T.U. 28.12 2000 n. 445, innanzi a notaio, dei sottoscrittori del predetto verbale che confermano la veridicità della rinuncia e la data della sua effettiva sottoscrizione, assumendo, tuttavia, dette autocertificazioni, per quanto prima detto, natura ultronea e meramente confermativa del dato storico-giuridico rappresentato dalla dichiarata, da parte del Conciliatore, sottoscrizione del verbale di accordo in data 16.2.2016. Nessun illecito, dunque, è ravvisabile in ordine alla ritenuta (dal TFN) mendace dichiarazione effettuata alla data del 16 febbrao 2016 e, di conseguenza, il presidente del collegio sindacale, sig. Angelo Castrignanò, ed il sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, devono essere prosciolti dalle relative incolpazioni, a prescindere da quanto detto a proposito di quest’ultimo in ordine alla questione della imputabilità allo stesso dell’addebito, poiché, effettuata in data 16.2.2016, data a decorrere dalla quale lo stesso è stato raggiunto, come già sopra evidenziato, da un nuovo provvedimento di inibizione. In conclusione, il sig. Angelo Castrignanò deve essere prosciolto da ogni addebito, mentre il sig. Di Menno Di Bucchianico deve essere riconosciuto responsabile per le contestazioni di cui al deferimento per le violazioni in ordine alla mancata attestazione c/o CoViSoC alla data del 16.2.2016, mentre deve essere prosciolto in ordine alla incolpazione di cui al deferimento per le violazioni in ordine alla mancata attestazione alla data del 16.12.2016. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, la sanzione allo stesso inflitta va rideterminata nella inibizione di mesi due, rispetto a quella di mesi cinque e giorni quindici di inibizione, considerato, come detto, il venir meno della sanzione relativa alla prima incolpazione e quella relativa alla terza incolpazione. Quanto alla società Virtus Lanciano, il Tribunale, sulla base delle relative richieste della Procura federale, ha inflitto alla stessa l’ammenda di euro 6.500, oltre alla penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso. La predetta misura sanzionatoria risulta l’effetto dell’applicazione di punti 2 di penalizzazione in relazione alla responsabilità diretta per la violazione addebitata al sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico per la mancata attestazione c/o CoViSoC alla data del 16.12.2015; ulteriori punti 2 di penalizzazione in relazione alla responsabilità diretta per la violazione addebitata al sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico per la mancata attestazione c/o CoViSoC alla data del 16.2.2016; un ulteriore punto di penalizzazione in relazione alla violazione contestata allo stesso sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico ed al sig. Angelo Castrignanò in ordine alla non veridica attestazione della avvenuta corresponsione, alla data del 16.2.2016, di tutti gli emolumenti dovuti a tesserati e collaboratori. Orbene, per quanto sopra accertato ed affermato, venute meno due delle tre incolpazioni, una per il difetto tecnico di individuazione del soggetto deferito da cui far derivare la responsabilità diretta societaria, l’altra per difetto dei presupposti in fatto, la sanzione deve essere rideterminata nell’ammenda di euro tremila e nella penalizzazione di punti due in classifica, da scontarsi nel campionato in corso nella corrente stagione sportiva 2015/2016. Infatti, accertata l’inammissibilità della contestazione in ordine alla prima violazione in capo al sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, vengono meno i relativi due punti di penalizzazione inflitti in primo grado. Inoltre, la predetta sanzione va, appunto, ridotta di un ulteriore punto di penalizzazione per effetto 12 dell’accertata insussistenza della violazione in relazione al terzo deferimento, quello, cioè, relativo agli emolumenti del calciatore Turchi. In altri termini, rimane addebitata alla società Virtus Lanciano s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, la sola violazione contestata al sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico della mancata attestazione c/o CoViSoC, entro la data del 16.2.2016, dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativamente agli emolumenti per i bimestri luglio-agosto e settembre-ottobre 2015. Per la fattispecie, la sanzione minima edittale è di 1 punto di penalizzazione. Tuttavia, nel caso di specie, questa Corte, considerato il contesto complessivo della vicenda, valutata la condotta di cui trattasi ed il correlato disvalore disciplinare-sportivo, tenuto conto della gravità dei fatti, ritiene corretta la quantificazione (in punti 2) operata dal TFN, anche in considerazione della contestata recidiva e del fatto che trattasi di violazione relativa ad un doppio bimestre. La C.F.A., Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 4, 5 e 6: - accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti) e, per l’effetto, riduce la sanzione alla penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 e all’ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo; - accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico e, per l’effetto, riduce la sanzione all’inibizione per mesi 2. Dispone restituirsi la tassa reclamo; - accoglie il ricorso come sopra proposto dal Dott. Angelo Castrignanò e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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