F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/TFN del 12 Maggio 2016 (201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERSE COSMI (Tecnico tesserato per la Società ASD Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl – (nota n. 10507/823 pf15-16 SP/SS/gb del 1.4.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/TFN del 12 Maggio 2016
(201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERSE COSMI (Tecnico tesserato per la Società ASD Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl - (nota n. 10507/823 pf15-16 SP/SS/gb del 1.4.2016).
Il deferimento La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 1 aprile 2016, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: 1) Cosmi Serse, (allenatore tesserato della Società Trapani Calcio Srl), per rispondere: della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), per avere, con le dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa in occasione della partita Trapani-Cagliari e riportate dalle maggiori testate giornalistiche, e che verranno in seguito meglio specificate, contestato la competenza e la capacità professionale dell'Arbitro della gara Trapani-Cagliari del 5.3.2016, adombrando dubbi sulla sua imparzialità e ledendo la reputazione dello stesso, oltre che della classe arbitrale e delle istituzioni federali nel loro complesso, e ipotizzando dubbi sulla regolarità del campionato cadetto in corso; 2) la Società Trapani Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio tecnico Sig. Cosmi Serse. Il patteggiamento Alla riunione odierna, la Procura Federale, il Sig. Serse Cosmi e la Società Trapani Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Serse Cosmi e la Società Trapani Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Serse Cosmi, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); pena base per la Società Trapani Calcio Srl sanzione della ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Serse Cosmi, ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); per la Società Trapani Calcio Srl, ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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