F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/CFA del 15 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. CISLAGHI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A. (NOTA N. 10671/457 PF 14-15 DEL 19.5.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35/LND del 11.9.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/CFA del 15 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. CISLAGHI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A. (NOTA N. 10671/457 PF 14-15 DEL 19.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35/LND del 11.9.2015) Il Sig. Cislaghi Lorenzo, arbitro effettivo della Sezione AIA di Roma 1, postava sul proprio profilo “facebook”, la sera del 22.11.2014 – subito dopo aver diretto la gara Nuovacasette/Selci – un messaggio visibile a tutti gli utenti, che veniva utilizzato in allegato ed a sostegno ad un reclamo proposto dalla Soc. Selci nell’interesse del proprio giocatore Sabuzzi Giampiero. Il competente organo di Giustizia Sportiva, adito sul ricorso della Società, disponeva che gli atti fossero trasmessi alla Procura Federale. La Procura dopo aver provveduto ad esperire indagini – nell’ambito delle quali veniva sentito l’arbitro – deferiva al Tribunale Federale Territoriale del Lazio il Cislaghi, per violazione dell’art. 1 bis C.G.S. comma 1 e dell’art. 40 comma 1 Reg.to AIA. Convocato l’incolpato, il Tribunale Federale Territoriale (cfr. Com. Uff. n. 35 in data 11.09.2015), all’esito del dibattimento, infliggeva all’arbitro la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione. Il Tribunale, in particolare, pur dando atto dello sfogo emotivo che il messaggio “facebook”, avrebbe potuto costituire, riteneva che il messaggio stesso aveva comunque connotati volgari ed irrispettosi nei confronti di atleti e Società. Con preavviso di reclamo del 21.09.2015 – ritualmente indirizzato anche alla Procura Federale ed all’AIA – l’interessato comunicava l’intenzione di impugnare la decisione e chiedeva alla Segreteria di questa Corte che gli fossero trasmessi gli atti del procedimento. Una volta ricevuti gli atti (cfr. nota in data 25.09.2015 della Segreteria della Corte Federale), proponeva impugnazione in data 28.09.2015. Rilevava come il fatto era di particolare tenuità e che le dichiarazioni a mezzo “facebook” non erano indirizzate al calciatore squalificato né alla Società di appartenenza del medesimo. Sosteneva come l’essere ufficiale di gara non poteva comportare un trattamento differenziato, deteriore, rispetto agli altri tesserati. Sosteneva comunque l’afflittività della sanzione con una sproporzione tra fatto contestato e misura irrogata anche alla luce del proprio percorso sportivo e studentesco. Chiedeva così la riduzione della sanzione a giorni 30 (trenta) ovvero a giorni 45 (quarantacinque). Ciò premesso osserva questa Corte che il ricorso è inammissibile e comunque infondato. In punto ammissibilità si osserva che i motivi di impugnazione inoltrati il 28.09.2015 alla Segreteria di questa Corte non sono stati trasmessi alla Procura Federale così come richiesto dalla vigente normativa. La notifica del preavviso di impugnazione del 21.09.2015 era stata di contro ritualmente trasmessa sia alla Corte che alla Procura Federale non essendo però possibile, in assenza della piena cognizione da parte della Procura medesima dei motivi di ricorso, ritenere colmata l’omissione in quanto la Procura non ha potuto puntualmente replicare alle deduzioni contenute nell’atto di impugnazione. In ogni caso il ricorso è infondato. A questo proposito, le giustificazioni del Cislaghi non appaiono cogliere nel segno. L’arbitro riveste una posizione con funzioni del tutto peculiari rappresentando, durante lo svolgimento della gara, la massima espressione dell’Organizzazione Federale con l’ulteriore connotato della insindacabilità delle sue scelte tecnico-agonistiche. Il pieno rispetto delle sue decisioni da parte dei tesserati gli impongono di tenere però comportamenti che siano scevri da connotati, anche solo all’apparenza, idonei ad intaccarne l’immagine e l’imparzialità. Gli è richiesta in sostanza una linea di condotta dentro e fuori dal campo di particolare rettitudine connessa alla funzione che svolge. Conseguenzialmente appare necessario che si astenga dal tenere comportamenti, (nonché rilasciare dichiarazioni) anche potenzialmente forieri di equivoci se connotati all’attività svolta. Nel caso concreto il comportamento e le frasi del Cislaghi hanno creato, anche solo all’apparenza, le condizioni affinché la Società potesse lamentarsi del suo operato. A prescindere dal contenuto offensivo, volgare ovvero irriguardoso, l’aver comunque espresso pubblicamente riflessioni post-partita – che sono state interpretate da altri tesserati con i connotati sopra evidenziati – integra una malaccorta esplicazione della funzione idonea e tale da appannare, anche in astratto, la funzione propria. La misura della sanzione, sulla scorta di queste considerazioni, appare pertanto congrua ed assolutamente ragionevole non potendosi assolutamente parlare di disparità di trattamento, trattandosi di funzioni – tra tesserati – del tutto disomogenee. Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cislaghi Lorenzo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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