F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/CFA del 15 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. CAMPIGO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL SIG. D’AGOSTINI GIANLUCA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – PROC. N. 821 2014/2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Veneto LND – Com. Uff. n. 25 del 2.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/CFA del 15 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. CAMPIGO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL SIG. D’AGOSTINI GIANLUCA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – PROC. N. 821 2014/2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Veneto LND - Com. Uff. n. 25 del 2.09.2015) Con atto del 4.9.2015, la società A.S.D. Campigo preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 25/LND del 2.9.2015 del predetto Comitato) con la quale, a seguito del deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. D’Agostini Gianluca (all’epoca dei fatti Segretario della società reclamante) per violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., perché, approfittando del suo incarico all’interno della società di segretario/magazziniere, ma anche di responsabile della squadra Juniores, compiva ripetutamente gravi abusi sessuali a danno di giovani calciatori minorenni, era stata irrogata alla società A.S.D. Campigo la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S.. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali, la Società reclamante faceva pervenire, in data 8.9.2015, i motivi di reclamo. Il reclamo è parzialmente fondato, limitatamente alla domanda subordinata di riduzione della sanzione pecuniaria irrogata dal Giudice di prime cure. Quanto alla legittimità costituzionale della responsabilità oggettiva, questa Corte ricorda che l’ordinamento sportivo prevede tre forme di responsabilità a carico delle società di calcio: diretta, oggettiva e presunta. La responsabilità oggettiva è stata definita, a più riprese, come l’architrave della giustizia sportiva; siffatta responsabilità è posta alla base di numerose decisioni emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva, e la sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la società di calcio risponde, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo. Si tratta, dunque, di una responsabilità senza colpevolezza imputata per fatto altrui, ed opera anche nell’ipotesi in cui dall’illecito commesso dal tesserato, derivi uno svantaggio in capo alla società di appartenenza dell’incolpato (vedi il caso Paoloni e il caso Napoli – Matteo Gianello). Dal punto di vista della operatività dell’istituto in esame, la società di calcio è oggettivamente responsabile dell’operato: dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevante per l’ordinamento federale, nonché dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. (soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilavante per l’ordinamento federale), nonché del personale addetto ai servizi della società di calcio e infine, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo di gioco (compreso l’eventuale campo neutro) che in trasferta. Alla luce di quanto sinora esposto, l’articolo 4, comma 2, C.G.S. prevede un vero e proprio trasferimento, in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della medesima società, o comunque svolgono attività rilevante per l’ordinamento sportivo. Nell’ambito dell’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo, la responsabilità oggettiva trova la sua ratio nell’opportunità di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva e delle competizioni agonistiche, incentivando (o meglio responsabilizzando) le società di calcio ad un controllo sui propri tesserati (dirigenti, calciatori, soci e non soci, ecc.). Alla luce delle superiori considerazioni, la richiesta, avanzata in via principale dalla Società reclamante, di proscioglimento non può essere accolta. Purtuttavia, la giurisprudenza più recente, sia in ambito esofederale che in quello endofederale, ha affermato che la mancanza di elementi di colpevolezza da parte della Società, pur non rilevando sull’an della responsabilità, può eventualmente incidere sul quantum della sanzione da irrogare alla società di calcio, suo malgrado coinvolta nei fatti. Al proposito, si ricorda la decisione (lodo arbitrale del 20.01.2012 Benevento Calcio S.p.A./F.I.G.C.; caso Paoloni) emessa dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito T.N.A.S.), che è intervenuta sul quantum della penalizzazione irrogata ai danni della società del Benevento Calcio, non condividendo l’orientamento espresso dagli organi endofederali. L’organismo arbitrale esofederale del CONI – all’epoca in vigore - stabilì: “la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia” (una decisione simile fu emessa dal T.N.A.S., vedi lodo del 06.12.2011 Ascoli Calcio / F.I.G.C.). Il T.N.A.S. escludeva così, un’applicazione inflessibile, rigorosa quasi asettica della responsabilità oggettiva, ma, nel contempo, ravvisava un profilo di colpa in capo alla società campana per la condotta del proprio tesserato (anche se il comportamento di Paoloni era finalizzato a far perdere la squadra campana). La pronuncia dell’organo arbitrale del C.O.N.I. ha evidenziato la necessità di affrancarsi da una visione rigida della responsabilità oggettiva, aprendo alla possibilità di una contestualizzazione ovvero a un ridimensionamento della colpevolezza delle società di calcio, seppur procedendo ad una valutazione caso per caso, utilizzando principi di giustizia sostanziale e di ragionevolezza (per l’effetto i punti di penalizzazione irrogati al Benevento Calcio furono ridotti da 9 a 2). In ambito federale, si segnala la recente pronuncia dalla Prima Sezione di questa Corte Federale (vedi Com. Uff. n.21 del 19.01.2015), che ha deciso in ordine al reclamo proposto dal Bologna F.C. (cfr. deferimento Bagni / Innocenti / Bologna F.C.) Questa Corte, nell’accogliere, sebbene in parte, le richieste della società emiliana (mitigandone la sanzione) e procedendo nel solco tracciato dalla decisione del T.N.A.S. sopra ricordata, ha così statuito: “… il ricordato principio della responsabilità oggettiva necessità di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico, ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società”. Per l’effetto, questa Corte ha attenuato la responsabilità oggettiva del Bologna F.C., considerando l’esistenza di due circostanze: la prima, che le condotte poste in essere da coloro che agivano nell’interesse della società emiliana, non erano finalizzate a far conseguire un vantaggio alla stessa società di calcio; la seconda, che i fatti disciplinarmente rilevanti, erano stati segnalati dal presidente della società del Bologna F.C.. Applicando i superiori principi alla fattispecie che ci occupa, è possibile, pertanto, procedere ad una congrua riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla Società reclamante dal giudice di prime cure, sebbene non possa essere accolta la richiesta di applicazione del minimo edittale, ovvero l’ammenda di € 500,00. Ed invero, non può non convenirsi con la Società reclamante laddove evidenzia che i gravissimi comportamenti, posti in essere dal D’Agostini, erano difficilmente prevenibili ed evitabili dalla medesima Società in considerazione del fatto che il predetto soggetto poneva in essere le proprie condotte con modalità tali da non farsi scoprire e che gli abusi sessuali avvenivano al di fuori dell’ambiente sportivo. Del pari, merita favorevole considerazione il fatto che la Società reclamante abbia preso immediati provvedimenti nei confronti del proprio tesserato, appena venuta a conoscenza dei fatti. Pertanto, questa Corte ritiene - anche alla luce di un precedente analogo (cfr. decisione della Commissione Disciplinare Nazionale emessa sull’appello proposto dalla Procura Federale avverso il proscioglimento del sig. De Blasio Daniele e della A.S.D. Roma Calcio Femminile, pubblicata sul Com. Uff. n. 31/CDN del 7.11.2013) – che sia congruo irrogare nei confronti della A.D.S. Campigo l’ammenda di € 2.500,00; quantificazione che tiene conto, da un lato, degli elementi più sopra ricordati e, dall’altro, della molteplicità dei gravissimi episodi di abusi sessuali nei confronti di minori di cui si è reso responsabile il sig. D’Agostini Gianluca. Per questi motivi, la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Campigo di Castelfranco Veneto (Treviso) riduce la sanzione dell’ammenda ad € 2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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