F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/CFA del 15 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. DI PRISCO LUIGI SILVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 MESI INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMI 1, 2, 4 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 E 66 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT’ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. BENALI ZINELABIDIN (NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015) 2. RICORSO SIG. EVANGELISTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 E DELL’ART. 16 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, NONCHÉ DELL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT’ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. BENALI ZINELABIDIN (NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/CFA del 15 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. DI PRISCO LUIGI SILVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 MESI INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMI 1, 2, 4 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 E 66 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT’ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. BENALI ZINELABIDIN (NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015) 2. RICORSO SIG. EVANGELISTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 E DELL’ART. 16 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, NONCHÉ DELL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT’ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. BENALI ZINELABIDIN (NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015) Il sig. Giuseppe Evangelista, presidente dell’ ASD Sant’Elia Fiumerapido e il sig. Di Prisco, tecnico della medesima associazione calcistica dilettantistica, hanno proposto distinti reclami a questa Corte avverso le sanzioni rispettivamente erogate loro dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato laziale, ovvero l’inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale per mesi 12 (per l’Evangelista) e la squalifica per mesi 5 (per il Di Prisco), a decorrere dal dì di scadenza di altro provvedimento in corso. Le sanzioni sono state inflitte dal giudice di prime cure per aver richiesto, il sig. Evangelista, il tesseramento e, il sig. Di Prisco, per aver inserito nella lista degli atleti della gara in epigrafe (e utilizzato), il giocatore Bengali Labidin, che è risultato essere, in realtà, persona diversa, avente le effettive generalità di Banali Zinelabidin, già tesserato per altra società calcistica. Le condotte oggi portate all’esame di questa Corte sono state poste all’attenzione della Procura Federale dal Presidente del Comitato Regionale del Lazio, il quale ha segnalato di aver ricevuto da un dirigente della USD Lepanto, comunicazione che il calciatore Bengali Labidin, utilizzato dalla società ASD Sant’Elia Fiumerapido nella gara con l’USD Lepanto del 22.10.2014, era in realtà il giocatore Benali Zinelabidin, regolamente in organico per l’ASD Atletico Cavallino di Lecce. Altra comunicazione, circa lo stesso irregolare utilizzo del sedicente Bengali, era pervenuta dal presidente della APD Priverno, società contro la quale il giocatore era stato utilizzato nella gara del 26 ottobre 2014. La Procura Federale ha allora escusso il sig. Evangelista che, nella qualità di legale rappresentante dell’ASD Sant’Elia Fiumerapido, ne aveva chiesto il tesseramento e che ha riferito agli inquirenti che un tale “Gennaro” (non meglio identificato), asseritamente procuratore di calciatori, gli aveva proposto di tesserare il Bengali, assicurando che il giocatore non era tesserato per altre società. Quest’ultimo si era presentato esibendo come documento di riconoscimento, solo una foto legalizzata dal funzionario di Stato Civile del Comune di Piedimonte Sangermano. Il sig. Evangelista, pertanto, pur non conoscendo il soggetto né il suo domicilio o residenza, aveva inoltrato domanda di tesseramento ricevendo, però, dal competente Organo Federale la richiesta di produrre un documento di identità o, quanto meno, la stessa fotografia legalizzata in originale. Tale richiesta sarebbe rimasta priva di riscontro. Ritenendo di aver acquisito la prova della violazione delle norme sul tesseramento, l’Ufficio Requirente ha spedito avviso di conclusione delle indagini sia all’Evangelista che al Di Prisco, imputando a quest’ultimo di aver, quale tecnico, utilizzato in gare ufficiali il sedicente Bengali. Successivamente, la stessa Procura Federale aveva proceduto al loro deferimento dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il quale, nell’adunanza del 16 luglio 2015, ha inflitto al sig. Evangelista l’inibizione, per mesi dodici, a svolgere qualsiasi attività in seno alla Federazione e, comunque, in nome e per conto dell’ASD Sant’Elia Fiumerapido mentre ha squalificato il sig. Di Prisco per mesi 5 (a decorrere, per entrambi, dal dì di scadenza di altro provvedimento in corso per identica fattispecie riferita ad altro soggetto). Il sig. Evangelista ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogatagli lamentando, in rito, l’omessa notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, dell’atto di deferimento, entrambe da parte della Procura Federale, nonché dell’atto di convocazione innanzi il Tribunale Federale Territoriale il quale avrebbe emesso la sua decisione in difetto di corretta instaurazione del contraddittorio. Nel merito ha comunque contestato l’omessa motivazione del provvedimento afflittivo opponendo, altresì, di aver agito facendo affidamento sul documento (rectius foto legalizzata n.d.r.) presentatagli dal sedicente Bengali. Il Di Prisco, da parte sua, ha anch’egli opposto, preliminarmente, la mancata notifica di tutti gli atti oggetto di procedimento, essendo gli stessi stati recapitati presso la sede della società, la quale non lo avrebbe mai informato. Per l’effetto, ha contestato la nullità dell’impugnato Comunicato Ufficiale n. 8/LND (con il quale si è data notizia della decisione assunta) perché il dibattimento si sarebbe tenuto in violazione del principio del contraddittorio non avendo ricevuto legale notizia al domicilio eletto in sede di istruttoria. Nel merito, ha escluso che nei fatti addebitati egli abbia cooperato alla realizzazione dell’illecito, non avendo dubbio alcuno circa l’identità del giocatore messo a sua disposizione. Ha ricordato, in subordine, quanto all’eventuale comminazione di pena, che lo stesso sta già scontando la sanzione della squalifica per giorni 80 in relazione ad altra fattispecie analoga chiedendo quindi l’integrale riforma della decisione di primo grado o, in subordine, una riduzione della squalifica. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta del 10 settembre, nel corso della quale il difensore dell’Evangelista, preso atto di quanto esposto dal rappresentante della Procura, ha ritirato, per parte qua, le eccezioni relativi agli atti di competenza della Procura,. All’esito della stessa riunione è stata richiesta, alla segreteria del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale laziale la copia della documentazione attestante la notifica, ai soggetti ricorrenti, dell’avviso di fissazione dell’udienza del 16 luglio 2015 (Com. Uff. n. 22/CFA del 10.09.2015). Con nota del 14 settembre successivo la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Lazio, ha trasmesso quanto richiesto. E’ stata quindi fissata l’odierna riunione alla quale hanno partecipato, per la Procura federale, il dott. Enrico Liberati e l’avv. Luca Miranda per il sig. Evangelista, non comparso, personalmente o a mezzo rappresentante, il sig. Di Prisco. Il rappresentante dell’Ufficio Requirente, visti gli atti di convocazione regolarmente inviati ai due tesserati, ha concluso chiedendo la conferma della decisione del giudice di prime cure, sia per il Di Prisco che per l’Evangelista. L’avv. Miranda, pur prendendo atto di quanto esposto dal rappresentante della Procura, ha confermato le sue censure assumendo che la decisione impugnata sarebbe comunque viziata perché quel Collegio non avrebbe dichiarato, nella sua decisione, di aver preliminarmente accertato la correttezza delle convocazioni e, per questo, venendo meno all’obbligo di verifica dell’integrità del contraddittorio. Ha chiesto, quindi, che in accoglimento del ricorso, la decisione del Tribunale Federale Territoriale sia annullata, con rinvio degli atti a quell’organo giudicante per un nuovo dibattimento. La Corte esaminati gli atti e valutate le argomentazioni delle parti ritiene che i ricorsi, già riuniti nella seduta del 10 settembre 2015 per evidenti ragioni di connessione oggettiva, non possano essere accolti. Il rigetto, in rito, trova giustificazione nel fatto che tutti gli atti inviati dalla Procura Federale, come affermato e non contestato nella riunione che precede, sono stati regolarmente inviati ai due ricorrenti odierni nella sede dell’ASD Sant’Elia Fiumerapido. A tal fine, l’art. 38 C.G.S. prevede, in via assolutamente alternativa tra loro, che la comunicazione all’interessato possa essere fatta in uno dei luoghi colà menzionati, senza che alcuna modalità sia ritenuta prevalente sulle altre. Conseguentemente, la comunicazione fatta sia all’Evangelista che al Di Prisco deve considerarsi valida ed efficace, ancorché essa si sia concretizzata per effetto della compiuta giacenza presso l’Ufficio Postale competente, senza che alcuno abbia provveduto al ritiro del plico. Lo stesso deve dirsi, per quanto riguarda l’avviso della udienza innanzi al Tribunale Federale Territoriale, come è dimostrato dall’acquisizione istruttoria che parte ricorrente ugualmente non contesta. Quanto poi alla censura formulata dal sig. Di Prisco circa la mancata notifica del Comunicato Ufficiale n. 8/LND, emesso al termine dell’udienza del 16 luglio 2015, si deve dire che ai sensi dell’art. 2, comma 3, C.G.S., vige una presunzione assoluta di conoscenza delle decisioni ivi riportate per cui non è prevista alcuna diversa modalità di conoscenza o conoscibilità di quelle decisioni. Eccentrica, rispetto alle regole procedurali, si prospetta poi la censura difensiva secondo la quale dalla decisione impugnata non si rileverebbe (perché non esplicitato nella parte motiva) se quel Collegio abbia o meno proceduto alla previa verifica della corretta instaurazione del contraddittorio. Questa Corte non ha, al riguardo, alcun elemento oggettivo per dubitarne, né parte ricorrente ha allegato qualsivoglia prova o argomento di prova contraria. Né la semplice omissione della dichiarazione di avvenuta verifica costituisce vizio della decisione stessa, per cui, sul punto, l’argomentazione posta dalla difesa non ha alcun pregio. Nel merito le posizioni dei due appellanti sono significativamente diverse e vanno, pertanto, esaminate partiticamente. Il sig. Evangelista, come presidente del sodalizio sportivo, ha chiesto il tesseramento, come giocatore, di un soggetto mai conosciuto prima, presentato da un sedicente “procuratore” di cui conosce solo il nome di battesimo (autentico?); atleta che avrebbe dimostrato la sua “identità” attraverso l’esibizione di un atto (la fotografia autenticata) privo di efficacia probante della sua identità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, del quale – a suo dire – non conosceva e non conosce l’effettivo domicilio o residenza e che dopo le due gare portate all’attenzione di questa Corte si è letteralmente volatilizzato. Valutare questa complessiva condotta come contraria ad ogni regola di sano e corretto adempimento dei doversi nascenti dal fatto di essere non solo un appartenente al consorzio civile e, come tale, tenuto a prestare nelle interrelazioni umane, giuridicamente impegnative, almeno quella minima diligenza del “buon padre di famiglia” ma come dirigente sportivo anche all’osservanza di canoni di lealtà, correttezza, trasparenza, probità e onestà che sono i cardini del regolare svolgimento di ogni competizione, è logica conseguenza di un percorso deduttivo assolutamente lineare. Riesce oltremodo arduo prestare fede ad una prospettazione dei fatti, così come riferita dall’Evangelista, che si pone ai limiti del candore più estremo per trasmodare, forse, in un’incoscienza disarmante, sicuramente al di fuori di ogni parametro di credibilità. Incredibilità che si pone, poi, in continuità con altri episodi assolutamente sovrapponibili e che meriterebbero di essere portati alla valutazione dell’A.G. ordinaria, ai sensi dell’art. 32 septies comma 1 C.G.S., non potendosi escludere che sia in atto un progetto criminoso – anche ai danni della stessa ASD Sant’Elia Fiumerapido – finalizzato ad alterare il corretto svolgimento dei campionati, anche attraverso la formazione di atti falsi. In ogni caso, non può dubitarsi che quanto posto in essere dal menzionato sig. Evangelista integri pienamente la sua responsabilità per una condotta posta in essere in violazione dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 16 comma 1 dello Statuto Federale nonché dell’ art.1 bis comma 1, art. 3, comma 1 e dell’art. 10 commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Diversa appare, invece, la posizione del Di Prisco che quel giocatore ha utilizzato. Va detto, in via preliminare, che anche per il Di Prisco ci si trova a dover esaminare la reiterazione dell’illegittimo impiego di un atleta non regolarmente tesserato. La difesa tenta di accreditare la tesi di una sua incoscienza circa l’impossibilità di impiego del sedicente Bengali, essendo il tesseramento una tipica competenza della dirigenza amministrativa (e non tecnica) del sodalizio sportivo. Se questo, in linea di principio, può essere condiviso, la credibilità dell’affermata estraneità va, però, scrutinata alla luce delle circostanze di fatto, societarie e ambientali, che si prestano quale cornice dell’episodio. Non v’è dubbio che il tesseramento è attribuzione tipica del legale rappresentante della società calcistica, mentre quella del dirigente tecnico appartiene all’impiego sportivo dell’atleta, ma non vi è neanche dubbio che lo stesso tecnico, ai sensi delle N.O.I.F., è tenuto al rispetto di tutte le norme federali. Rispetto che è atteggiamento di colui che ha la consapevolezza dell’esistenza di regole e della necessità di adeguare il proprio comportamento ai precetti imposti, cosicché dalla contemporanea, reciproca osservanza di esse si assicuri la leale competizione. Consapevolezza improntata a onestà e trasparenza che non può essere obliterata per il solo fatto di essere il responsabile tecnico della squadra e, da qui, giustificare la più totale obnubilazione di ogni altro rapporto in seno alla società calcistica. Ne consegue che non appare oggettivamente credibile che nel limitatissimo contesto sportivo, quale quello dell’ASD Sant’Elia Fiumerapido, il tecnico e il presidente del sodalizio non abbiamo momenti di comunicazione circa l’organico della squadra, le sue necessità tecniche e le opportunità di reperire risorse umane utili a migliorare la performance. Non è credibile perciò che il tecnico, nel momento in cui il presidente gli mette a disposizione un nuovo giocatore – se non ne ha dato addirittura il preventivo assenso al tesseramento – non chieda lumi su esperienze, caratteristiche o altro, utili al miglior impiego dello stesso. Non è credibile, in sostanza, il totale candore che invoca a sua discolpa, soprattutto perché è recidivo in analogo episodio. Candore e ignoranza che contrastano, semmai e anche con quanto affermato dalla difesa, allorché si obietta che ove il sig. Di Prisco avesse conosciuto l’esistenza del procedimento, avrebbe acceduto alla procedura agevolata ex art. 23 C.G.S.. In conclusione questa Corte esprime il sicuro convincimento che sia il sig. Evangelista che il sig. Di Prisco siano pienamente responsabili delle condotte illecite a loro attribuite e congrue siano le sanzioni loro inflitte dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale laziale. Il ricorso di entrambi dev’essere pertanto respinto, per le motivazioni che precedono, con conferma della decisione di primo grado qui impugnata. Per questi motivi la C.F.A. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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