F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CFA del 14 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA SOCIETÀ U.S. SALERNITANA 1919 ALLA CORRESPONSIONE DELLA PERCENTUALE DI COMPETENZA DEGLI INCASSI RELATIVI ALLA DISPUTA DELLA GARA CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE GIRONE “B” LEGA PRO, STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 6/TFN del 23.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CFA del 14 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA SOCIETÀ U.S. SALERNITANA 1919 ALLA CORRESPONSIONE DELLA PERCENTUALE DI COMPETENZA DEGLI INCASSI RELATIVI ALLA DISPUTA DELLA GARA CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE GIRONE “B” LEGA PRO, STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 6/TFN del 23.10.2015)
Con reclamo in data 9.11.2015, la A.S.G. Nocerina S.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento della decisione emessa dal TFN – Sezione Vertenze economiche pubblicata sul Com. Uff. n. 6/TFN Sezione vertenze Economiche del 23.10.2015, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla stessa Nocerina contro la U.S. Salernitana 1919 volto ad ottenere, come da Com. Uff. della Lega Pro n. 2/DIV del 2.8.2013, il pagamento da parte di quest’ultima della quota di partecipazione del 15% degli incassi realizzati dalla vendita dei biglietti per la gara di Campionato di Prima Divisione Girone B della Lega Pro disputata il 10.11.2013 tra la Salernitana e la Nocerina. Il reclamo è affidato a due motivi di doglianza, con i quali la Nocerina lamenta la violazione, rispettivamente, del Com. Uff. della Lega Pro n. 2/DIV del 2 agosto 2013 anche in riferimento all’art. 1-bis C.G.S., nonché dell’art. 53, comma 8, delle N.O.I.F., contestando altresì l’erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto e la contraddittorietà della motivazione. In buona sostanza, premesso che nessuna norma dell’ordinamento federale, meno che mai quelle richiamate dalla decisione impugnata, prevedono la perdita della quota di partecipazione agli incassi oggetto del contendere, la reclamante adduce che il comportamento illecito tenuto dai tesserati della Nocerina in occasione della gara in questione è già stato congruamente sanzionato, così che la negazione del diritto alla partecipazione agli incassi costituirebbe ulteriore e non prevista sanzione, della quale beneficerebbe peraltro la sola Salernitana che, oltre ad aver vinto a tavolino la gara del 10.11.2013, realizzerebbe anche un ingiusto arricchimento privo di causa. Resiste e controdeduce con memoria in data 10.11.2015 la U.S. Salernitana 1919 S.r.l.. All’esito della riunione del 14.12.2015, il reclamo è stato assunto in decisione. Il reclamo è infondato e va respinto. Non v’è dubbio che il Com. Uff. n. 2/DIV del 2.8.2013, nel disporre che, per ogni gara di campionato, la società ospitante è tenuta a corrispondere alla società ospitata una quota percentuale di partecipazione sull’incasso imponibile pari al 15% “al termine dell’incontro”, assuma a paradigma fattuale di riferimento l’incontro di calcio effettivamente disputato e regolarmente concluso, per assistere al quale gli spettatori hanno pagato il corrispettivo costituente l’incasso da suddividere tra la squadra che gioca in casa e quella che gioca in trasferta. In tutti i casi in cui non ciò non accadesse, in verità, l’incasso non sarebbe realizzato affatto o, per la parte eventualmente acquisita anticipatamente per il tramite di abbonamenti, prevendite, etc., non sarebbe comunque definitivo, costituendo come noto pagamento indebito – e quindi ripetibile – quello percepito per un evento (sportivo o di altro genere) poi non celebratosi affatto o regolarmente. Casi, questi, di mancata regolare disputa e conclusione di una gara di calcio che, evidentemente, esulano dalle previsioni del Com. Uff. n. 2/DIV del 2.8.2013 e dal suo perimetro di applicazione. Nel caso di specie, è pacifico, alla luce del passaggio in giudicato delle note decisioni degli organi della giustizia sportiva, che la gara di Campionato di Prima Divisione Girone B della Lega Pro del 10.11.2013 tra la Salernitana e la Nocerina non si è disputata né conclusa regolarmente e ciò proprio a causa degli illeciti sportivi commessi dai tesserati della Nocerina che, in punto di fatto, hanno scientemente boicottato la partita dal suo esordio determinandone, con il preordinato venir meno del numero minimo dei propri giocatori in campo, la prematura conclusione dopo appena venti minuti dal fischio di inizio. A causa dei gravi e noti illeciti perpetrati dalla Nocerina, quindi, la competizione del 10.11.2013 non solo ha perso ogni connotazione “sportiva”, essendo stati violati dalla stessa Nocerina e dai suoi tesserati i principi di lealtà, correttezza e probità fondanti l’ordinamento federale, come rilevato dalla decisione impugnata, ma, va qui soggiunto ai fini del giudizio di infondatezza del reclamo, essa non può a ben vedere neppure definirsi una gara ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 2/DIV del 2.8.2013. Di tanto è responsabile la sola Nocerina che non è dunque in alcun modo legittimata a pretendere di partecipare all’incasso di un evento al quale non solo non ha partecipato (sportivamente) come avrebbe dovuto, anche secondo quanto previsto dal Com. Uff. n. 2/DIV del 2.8.2013, ma che ha essa stessa impedito si svolgesse e concludesse regolarmente. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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