F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016; – AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 – nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) 2. RICORSO SIG. MILAZZO CARMELO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA – nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016; - AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) 2. RICORSO SIG. MILAZZO CARMELO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) Con separati ricorsi, tutti ritualmente proposti, la Calcio Catania S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) ed il Sig. Carmelo Antonio Milazzo hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, era stata inflitta: (i) al sig. Carmelo Antonio Milazzo, la sanzione della inibizione per mesi 4, per non aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30.6.2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00, nonché per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il medesimo termine, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; (ii) alla Società, la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di competenza 2015/2016, oltre all’ammenda di € 500,00, per responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal Sig. Milazzo Carmelo Antonio, legale rappresentante della Società stessa. In particolare, i ricorrenti, in primo luogo, sostengono che il mancato adempimento alle disposizioni del Com. Uff. n. 238/A del 27.4.2015 sia dovuto ad un evento di forza maggiore, da individuarsi nella contemporanea sottoposizione, in data 15.6.2015, a misure restrittive della libertà personale sia del Presidente, sia dell’Amministratore Delegato del Catania e nella assunzione, da parte del Sig. Milazzo, della carica di Amministratore Unico della Società solo un giorno prima del suddetto limite temporale. Per tali motivi, i ricorrenti chiedono il totale proscioglimento degli stessi e, in subordine, il ridimensionamento delle sanzioni irrogate. Alla seduta del 7 gennaio 2016, i due ricorsi in oggetto sono stati riuniti in un unico procedimento e, davanti alla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite sono comparsi la Procura Federale, che si è riportata alle proprie controdeduzioni, nonché, per la Società ed il Sig. Milazzo, l’Avv. Monica Fiorillo, la quale si è riportata, parimenti, alle difese ed alle conclusioni contenute nei ricorsi. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che, nel caso di specie, non possa intravvedersi la sussistenza di un evento riconducibile alla forza maggiore. La circostanza per cui il Sig. Milazzo è stato nominato Amministratore Unico della Società solo un giorno prima rispetto alla scadenza del termine assegnato per gli adempimenti oggetto del presente procedimento non può, invero, essere considerata come un impedimento decisivo per la corretta e puntuale esecuzione degli obblighi sopra indicati da parte dello stesso, come dovuto. Ciò detto, però, la Corte ritiene che la sanzione irrogata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare possa intendersi non congrua e non proporzionata nella propria afflittività, tenuto in considerazione, in particolar modo, il breve lasso temporale entro il quale il Sig. Milazzo aveva l’onere di adempiere, in concreto, ai suddetti adempimenti. Per questi motivi la C.F.A., a Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) come sopra specificati e rispettivamente proposti dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dal sig. Milazzo Carmelo Antonio, li accoglie in parte e, per l’effetto: - riduce la sanzione della penalizzazione inflitta alla società ad 1 punto; - riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Milazzo a mesi 2 di inibizione. Conferma per il resto. Dispone restituirsi le relative tasse reclamo.
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