F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DI: – SIG. MASSIMO MEZZAROMA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE); – SIG. PIER PAOLO SGANGA, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE); – A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE) A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., ED A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AI SIGNORI MEZZAROMA E SGANGA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 3 C.G.S., VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/VARESE DEL 21.05.2011 – nota n. 1958/66pf12-13 SP/bpl del 25.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 38/TFN del 30.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DI: - SIG. MASSIMO MEZZAROMA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE); - SIG. PIER PAOLO SGANGA, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE); - A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE) A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., ED A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AI SIGNORI MEZZAROMA E SGANGA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 3 C.G.S., VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/VARESE DEL 21.05.2011 - nota n. 1958/66pf12-13 SP/bpl del 25.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 30.11.2015) Con atto del 4.12.2015, il Procuratore Federale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 38/TFN 2015/2016 del 30.11.2015, con la quale è stato rigettato il deferimento n. 1958/66pf12-13/SP/blp del 25.08.2015, promosso nei confronti dei sigg.ri Massimo Mezzaroma e Piepaolo Sganga, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente A.C. Siena S.p.A. in liq. e Consigliere d’Amministrazione della detta società, per responsabilità diretta, nonché del nominato sodalizio anche per responsabilità oggettiva, relativamente al contestato illecito concernente la gara Siena - Varese del 21.05.2011. Va premesso in fatto che con l’atto sopra indicato, il Procuratore Federale deferiva: il sig. Massimo Mezzaroma ed il sig. Pier Paolo Sganga, nelle ricordate qualità, per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1,2 e 5 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, per avere, prima della gara Siena-Varese del 21.05.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi allo scopo sopra indicato; in particolare, Mezzaroma chiedendo al calciatore Coppola, per il tramite dello Sganga, di verificare la disponibilità degli atleti del Siena a perdere la gara, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro; Sganga fungendo da intermediario per la proposta illecita; la società AC Siena S.p.A. in liquidazione, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, sig. Mezzaroma, e, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti di cui sopra, posti in essere dai sigg.ri Mezzaroma, Sganga e da altro incolpato, il tesserato Cristian Stellini. La decisione di prime cure, stralciata per patteggiamento la posizione di quest’ultimo, proscioglieva i deferiti dalle incolpazioni loro ascritte, sostanzialmente motivando che la tesi accusatoria non poteva venir condivisa in quanto fondata esclusivamente su quanto affermato dal teste Ferdinando Coppola, risultando l’altro testimone Carobbio soltanto de relato. Secondo il primo Giudice la deposizione del Coppola appariva contraddittoria e, di conseguenza, inattendibile, sicchè le sue dichiarazioni non potevano venir considerate “elementi né probatori, né indiziari, tali da consentire di ritenere la responsabilità disciplinare dei deferiti”, anche perché, mentre il Carobbio affermava di aver ricevuto confidenze dal Coppola, quest’ultimo smentiva di aver riferito la vicenda a terzi. Sulla base di queste motivazioni veniva pronunciata la decisione assolutoria, impugnata in questo grado di giudizio dalla Procura Federale che, in particolare, ritiene pienamente credibili ed attendibili le dichiarazioni accusatorie del calciatore Ferdinando Coppola: le stesse, a dire dell’appellante, considerate unitamente alle altre risultanze processuali, determinerebbero la responsabilità degli incolpati. Osserva, invero, il reclamante, che le affermazioni di questo testimone non sarebbero in contrasto fra loro, in quanto la deposizione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria del 03.07.2013 costituirebbe “arricchimento progressivo delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie” rese l’11.07.2012 al Procuratore Federale, per di più confermate dalla circostanza che l’incontro fra lo stesso Coppola ed il dirigente Sganga era stato ammesso da quest’ultimo, eccependo, infine, che la deposizione del 2013 costituirebbe “identica ricostruzione” della vicenda per come esposta dal calciatore Carobbio un anno prima. Il proposto gravame evidenzia ancora che le affermazioni del Mezzaroma, secondo il quale le dichiarazioni del Carobbio sarebbe state dettate da motivi di risentimento, non erano sufficienti ad “intaccare l’attendibilità del calciatore”, tenuto conto che dagli atti del processo non era “emerso alcun motivo di astio, rancore, inimicizia” ed anzi lo stesso Mezzaroma aveva precisato che i rapporti fra l’atleta e la società si erano risolti consensualmente. Il reclamato Mezzaroma resisteva con memoria, chiedendo il rigetto dell’appello sulla base di argomentate considerazioni difensive. Rileva in particolare l’appellato che il teste Carobbio non proporrebbe alcuna credibilità “generale” dal momento che lo stesso sarebbe uso a “combinare” partite ed inoltre le sue dichiarazioni sarebbero smentite da quella resa in chiusura del verbale 29.02.2012, laddove ammette di aver deposto al fine “di alleggerire la propria responsabilità sia in sede penale che sportiva”. A tale inattendibilità (generale) del Carobbio se ne aggiungerebbe una “particolare”, dimostrata dall’inaccettabile contrasto fra le deposizioni dallo stesso rese al Procuratore Federale il 17.04.2012 ed il 10.07.2012 in relazione alle confidenze ricevute dal Coppola: mentre nella prima occasione il teste non ricorda con chi avrebbe parlato il detto Coppola in ordine al proposto illecito, solo tre mesi dopo dichiara di avere capito “immediatamente di chi si trattasse, essendo una persona che gravitava all’interno della società e che avevo visto diverse volte al campo”. Passando all’esame della deposizione Coppola, la difesa Mezzaroma rileva la contrarietà fra le due dichiarazioni, già richiamate, rese dal teste nel luglio 2012 e nello stesso mese del 2013, eccependo in particolare che, mentre in un primo tempo il calciatore aveva dichiarato di non saper riconoscere chi lo aveva contattato, un anno dopo “miracolosamente” avrebbe individuato in questo interlocutore il Pier Paolo Sganga, modificando il colloquio con quest’ultimo da “notizie generiche sulla prossima partita”, nella “richiesta di sondare la disponibilità della squadra a perdere la gara contro il Varese”. Lo scritto difensivo eccepisce altresì “clamorose contraddizioni” in ordine: al colloquio Carobbio-Coppola, riferito dal primo, ma negato dal secondo; ai contenuti di tale colloquio; alle diverse finalità perseguite dal Mezzaroma emergenti nelle due occasioni. In conclusione, parte appellata, rilevato che l’unica autentica e genuina dichiarazione del Coppola sarebbe quella del 2012, non la successiva del 2013, conclude per la reiezione del reclamo, con conferma della gravata decisione. L’impugnazione veniva discussa innanzi la Corte Federale d’Appello – Sezione Unite, nella seduta del 7 gennaio 2016, nella quale le parti comparse svolgevano ampia discussione a sostegno delle rispettive posizioni difensive. A parere della Corte, il gravame come sopra proposto non merita accoglimento e va pertanto disatteso. In effetti, la motivazione dell’impugnata decisione si mostra corretta e condivisibile laddove osserva che l’intero impianto accusatorio trova sostanziale fondamento soltanto nella deposizione Coppola: è, invero, del tutto pacifico che i riferimenti del teste Carobbio sono esclusivamente de relato, mentre le altre emergenze istruttorie richiamate dalla Procura Federale non appaiono univoche e convincenti della responsabilità degli incolpati. La Corte non può mancare di rilevare la sostanziale modifica – non, quindi, semplice “arricchimento” - della dichiarazione resa dal Coppola al P.M. di Cremona il 03.07.2013 rispetto a quella fornita alla Procura Federale un anno prima, con particolare riferimento alla mancata individuazione del personaggio che avrebbe posto in essere nei suoi confronti il tentativo d’illecito. Mentre nella prima occasione la persona era sconosciuta al dichiarante che precisa: “anche oggi se la vedessi, non la riconoscerei”, successivamente Coppola ammette di aver saputo da altro calciatore che lo “stava cercando Sganga”, ulteriormente precisando: “in quel momento non sapevo neanche chi fosse e solo in seguito ho appreso che potrebbe trattarsi dell’Amministratore delegato del Siena”. Questo tardivo riconoscimento, difettando dell’indicazione temporale del momento in cui sarebbe maturato, desta non poche perplessità. Escluso, infatti, che l’improvvisa resipiscenza possa essere spontaneamente intervenuta, è lecito supporre che la stessa sia stata sollecitata da un’agente esterno del quale è mancata l’individuazione rendendo ambigua la dichiarazione in quanto priva di caratteristica idonea a qualificarla positivamente. Nemmeno appare accettabile che lo stesso Coppola nella prima deposizione sia rientrato “nello spogliatoio piuttosto turbato” avendo soltanto percepito che poteva trattarsi di proposta illecita, mentre nella seconda occasione, allorquando aveva certezza dell’illiceità, omette qualsiasi riferimento al proprio turbamento. Infine, la finalità della condotta illecita, indicata dal teste nell’intenzione del Presidente Mezzaroma di favorire personaggi del mondo politico di Varese, confligge con l’altra risultanza, addirittura recepita nell’atto di deferimento, secondo la quale lo stesso Mezzaroma aveva scommesso ovvero intendeva scommettere sulla sconfitta del Siena. Conclusivamente, la deposizione in esame, costituente il cardine dell’accusa, propone le caratteristiche di contraddittorietà ed inattendibilità che hanno indotto il primo Giudice ad assolvere gli imputati con decisione che, pertanto, va confermata. Del pari infondata è la doglianza concernente l’erronea valutazione dell’ulteriore materiale probatorio sollevata dalla Procura Federale in relazione al teste Carobbio; quest’ultimo, invero, riferisce circostanze di fatto apprese in via esclusiva dal Coppola il quale, viceversa, ha ripetutamente dichiarato di non essersi mai confidato con alcuno. Del resto, lo stesso Carobbio, mentre il 17.04.2012 non riesce ad individuare l’interlocutore del Coppola, il 10.07.2012 – quindi a distanza di soli tre mesi – depone di aver capito “immediatamente di chi si trattasse” senza spiegare il motivo per cui lo sconosciuto della prima testimonianza viene individuato ed identificato nella seconda, addirittura con immediatezza: appare indubitabile che questo subitaneo riconoscimento non sarebbe potuto avvenire se non in presenza di una chiara e precedente conoscenza che, nella fattispecie, viceversa, è stata esclusa dallo stesso testimone. Altra contraddizione fra le due deposizioni è relativa al loro contenuto: mentre nell’aprile 2012 il teste riferisce che la squadra “oppose un netto rifiuto” alla proposta illecita, nel luglio dello stesso anno la deposizione si tramuta in un suggerimento “a Coppola di non parlarne con gli altri”. In definitiva, non solo la testimonianza del calciatore Carobbio è inefficace perché de relato, ma la stessa propone altresì contrasti significativi che non ne consentono l’utilizzo. Priva di pregio appare l’ulteriore argomentazione dell’appellante con la quale la Procura Federale ritiene credibili i testi Carobbio e Coppola in virtù della convergenza delle loro deposizioni sull’incontro del secondo con il dirigente Sganga, confermato anche da quest’ultimo. In realtà, la dedotta coincidenza resta limitata al verificarsi dell’incontro stesso, mentre, quanto ai contenuti, il cui valore probatorio appare ben più rilevante, i testimoni divergono insuperabilmente, ricordato – tra l’altro – che il Coppola ha costantemente dichiarato di non aver parlato con alcuno della vicenda in esame. Nè appaiono idonee a sostenere il gravame le argomentazioni relative all’audizione del tesserato Stellini che, secondo l’atto d’appello, avrebbe ricevuto conferma, prima da Carobbio e poi da Coppola, della vicenda relativa alla tentata “combine”. La deduzione così formulata appare priva di pregio dal momento che, come più volte ricordato, il Coppola ha costantemente negato di essersi confidato con alcuno, con la conseguenza che anche i riferimenti del Carobbio allo Stellini si manifestano privi dei requisiti di certezza ed attendibilità. La reiezione dell’appello con conferma dell’impugnata decisione va, infine, disposta anche sotto ulteriore e rilevante profilo, costituito dall’inesistenza di un sicuro ed indubitabile collegamento fra il supposto illecito ed il Presidente Mezzaroma. In effetti, l’unico punto del pur voluminoso incarto processuale nel quale viene in gioco la persona del Mezzaroma è costituito dalla dichiarazioni del Coppola all’ A.G.O. del luglio 2013, allorquando il teste riferisce dei favori che il Mezzaroma avrebbe inteso procurare all’ambiente politico varesino. Poiché questa è l’unica circostanza nella quale emerge l’incolpato Mezzaroma e poiché la stessa non appare suffragata da alcun altro elemento probatorio ed anzi è addirittura contraddetta dall’altra risultanza – fatta propria dal deferimento - secondo la quale il Presidente del Siena intendeva giovarsi dell’illecita “combine” per scommettere e guadagnare dalla sconfitta della propria squadra, appare evidente l’inesistenza di un impianto probatorio univoco, concreto ed insuperabile per poter pronunciare statuizione di condanna. Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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