F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. PAOLO TEPSICH, NATO L’11.2.1961

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. PAOLO TEPSICH, NATO L’11.2.1961 Con ricorso 25-26/09/2015 pervenuto al Presidente della F.I.G.C. e da Questi trasmesso per competenza il 1.12.2015 alla Corte Federale d'Appello, l'Arbitro Benemerito Sig. Tepsich Paolo ha chiesto il beneficio della riabilitazione ex art. 28 (rectius 26) C.G.S. con riferimento alla sanzione disciplinare (Com. Uff. n. 68 del 22.5.2012) relativamente all'inibizione per mesi 18 (diciotto) inflittagli in primo grado dalla C.D.T. Toscana e confermata, in sede di reclamo, dalla Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 14 del 10.9.2012). Alla seduta del 4.1.2016, tenutasi davanti alla Corte d'Appello Federale – Sezioni Unite – non è comparso il richiedente. Osserva, preliminarmente, la Corte adita che l'istanza è, allo stato, inammissibile non sussistendo il presupposto ex art. 26, comma n. 3, C.G.S., che statuisce il decorso di anni 3 dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione inflitta. Il richiedente, infatti, ha scontato la sanzione di mesi 18 (diciotto) il 22.11.2013, con la conseguenza che l'istanza invocata non potrà essere proposta prima del 22.11.2016. Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, dichiara inammissibile, allo stato, l’istanza come sopra proposta dal sig. Paolo Tepsich.
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