F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. PABLO GUSTAVO COSENTINO, ALL’EPOCA DEI FATTI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO I) LETTERA C) PUNTO 1) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 – nota n. 5323/358pf15-16/SP/gb del 26.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 45/TFN del 17.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. PABLO GUSTAVO COSENTINO, ALL’EPOCA DEI FATTI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO I) LETTERA C) PUNTO 1) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 - nota n. 5323/358pf15-16/SP/gb del 26.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 17.12.2015) La Corte Federale di Appello a Sezioni Unite si è riunita il giorno 7 gennaio 2016 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 45/TFN del 17.12.2015, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il deferimento disposto dalla Procura Federale, in data 26.11.015, nei confronti della società Catania Calcio S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta, riferita alla violazione, da parte del legale rappresentante pro tempore, Sig. Pablo Gustavo Cosentino, di quanto disposto dall’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lett. C), punto 1) del Com. Uff. n. 238/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della licenza nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 25.6.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Il procedimento ha origine dal tentato deferimento, da parte del Procuratore Federale, del Sig. Cosentino, per la contestazione degli inadempimenti sopra ricordati, deferimento mai perfezionatosi in ragione dell’impossibilità di individuare il luogo dell’attuale domicilio del Sig. Cosentino stesso. Accertata, quindi, l’irreperibilità del Sig. Cosentino, il Procuratore Federale, con provvedimento del 12.11.2015, ha disposto lo stralcio dal procedimento n. 122 pf15-16 della posizione della Società ed ha instaurato il procedimento n. 358 pf15-16, stante la necessità di procedere nei confronti della Società stessa ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante, disponendo il relativo deferimento e non potendo più attendere l’esito delle ulteriori indagini in corso finalizzate alla individuazione del luogo di residenza del Sig. Cosentino medesimo. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con la decisione sopra ricordata, ha dichiarato inammissibile il deferimento del Procuratore Federale, stabilendo che la responsabilità diretta della Società oggetto di contestazione “appare necessariamente subordinata all’accertamento di una responsabilità imputabile al Sig. Cosentino”. In altre parole, il predetto Tribunale ha precisato come il deferimento di una società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., possa essere accolto solo contestualmente al deferimento del relativo legale rappresentante, unico soggetto responsabile della condotta oggetto di contestazione. Avverso la suddetta decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., affermando come il provvedimento in questione apparirebbe erroneo in quanto fondato su di una lettura dell’art. 4, comma 1, C.G.S. che presupporrebbe l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra il legale rappresentante e la società nel giudizio disciplinare sportivo, che non sarebbe desumibile da alcuna disposizione del C.G.S. A detta del Procuratore, invero, nei casi come quello in esame in cui, a causa dell’irreperibilità del legale rappresentante, risulti impossibile procedere alla notifica del deferimento nei suoi confronti, sarebbe, comunque, certamente concesso al Procuratore Federale stesso procedere al deferimento della sola società ai sensi del predetto articolo, richiedendo al Giudicante di accertare, in via principale, la responsabilità della società stessa ed, in via esclusivamente incidentale, per le finalità del primo accertamento, quella del relativo legale rappresentante. Il Procuratore Federale ha, altresì, aggiunto che la facoltà del Giudice sportivo di accertare incidenter tantum, e senza effetto di giudicato, la responsabilità del legale rappresentante non raggiunto da formale deferimento al solo fine di accertare, in via principale, la responsabilità della società ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., è stata riconosciuta dalla Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, con la sentenza 39/CFA del 21.10.2015. In tale decisione, la Corte avrebbe chiarito che “la censura dedotta non merita condivisione, in quanto postula una inscindibilità sostanziale e processuale delle posizioni della società chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e del legale rappresentante e quindi la assoluta necessità di una definizione contestuale dei due procedimenti che, a giudizio di questa Corte, non costituiscono un precipitato del principio di immedesimazione organica di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S., invocato dalla reclamante”. Per tali motivi, il Procuratore ha richiesto a questa Corte che, in relazione alla violazione contestata nel deferimento prot. n. 55323/358 pf15-16SP/gb del 26.11.2015, venga affermata la responsabilità della Società per responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. e, per l’effetto, che venga inflitta alla deferita società la sanzione di un punto di penalizzazione e di € 500,00 di ammenda, a titolo di recidiva, ovvero le sanzioni ritenute di giustizia dalla Corte stessa. La Società ha presentato le proprie controdeduzioni, sostenendo che l’accertamento della responsabilità della compagine coinvolta presuppone, necessariamente ed indefettibilmente, quello afferente alla condotta del soggetto del cui operato essa è chiamata a rispondere. A supporto delle proprie ragioni, la Società ha aggiunto che in assenza dell’evocazione in giudizio del Sig. Cosentino, non sarebbe neppure pensabile di poter procedere nei riguardi del solo club di appartenenza, a meno di non voler snaturare completamente l’istituto della responsabilità diretta, creando una sorta di vacatio in ius della Società che prescinda totalmente dalla figura e dall’agire del suo legale rappresentante. La Società precisa, inoltre, che il precedente giurisprudenziale citato dal Procuratore non avrebbe alcun punto di contatto con il presente procedimento, dal momento che, nel relativo giudizio, tutti i soggetti coinvolti erano stati regolarmente deferiti e si era semplicemente proceduto alla trattazione non contemporanea delle rispettive posizioni. Alla seduta del 7 gennaio 2016, davanti alla Corte Federale d’Appello, a Sezioni Unite, sono presenti la Procura Federale, che si riporta al proprio ricorso, nonché, per la Società, l’Avv. Monica Fiorillo, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nelle proprie controdeduzioni. La Corte, esaminati gli atti, in primo luogo, rileva come la sentenza di questa Corte richiamata dal Procuratore Federale nel proprio ricorso non possa costituire un precedente rilevante ai fini della decisione del presente procedimento, dal momento che, in detto provvedimento, l’Amministratore Unico della società era stato regolarmente deferito unitamente a quest’ultima e che – come evidenziato dalla Società – le due posizioni erano state trattate separatamente solo a causa del patteggiamento del predetto amministratore. Fermo quanto sopra, la Corte, nel merito, precisa che nessuna responsabilità diretta dei club sportivi può trovare luogo ed essere riconosciuta se non sia stata esaminata e valutata come posta in essere in violazione di norme di legge la condotta del relativo legale rappresentante. Nel caso di specie, non sono state poste in essere azioni dirette all’accertamento della responsabilità del Sig. Cosentino, in quanto, a monte, non risulta essere stato instaurato alcun procedimento nei confronti dello stesso. Tra l’altro, nel deferimento relativo alla Società, è lo stesso Procuratore a riferirsi alla posizione del Sig. Cosentino come “da definire”, con le conseguenza che nessuna condotta, ascrivibile al Sig. Cosentino stesso, che sia suscettibile di essere oggetto di sanzione, è stata accertata. Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, dovendosi confermare la pronunzia di inammissibilità spesa in prime cure.
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