F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CFA del 10 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE SIG. MILESI GIULIANO ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. GIULIANO MILESI, NATO A CELLATICA IL 22.5.1955

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CFA del 10 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE SIG. MILESI GIULIANO ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. GIULIANO MILESI, NATO A CELLATICA IL 22.5.1955 Con ricorso ritualmente proposto, il Sig. Milesi Giuliano, all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Lombardo F.I.G.C., ha richiesto la riabilitazione ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 26, comma 3, C.G.S., dichiarando che, a seguito del provvedimento della C.D.N. di cui al Com. Uff. n. 49/CDN del 31.01.2011 (mesi 12 di inibizione), aveva tenuto una condotta incensurabile ed immacolata sotto il profilo penale, civile e sportivo, nonché di non essere stato assoggettato a condanna o misure di prevenzione. Alla seduta del 10.2.2016, tenutasi davanti alla Corte Federale d'Appello Nazionale – Sezioni Unite – nessuno è comparso per il ricorrente. È, peraltro, comparso il Sostituto Procuratore Federale il quale ha chiesto il rigetto del ricorso stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 26, comma 3, C.G.S.. L’istanza, in effetti, non può essere accolta. Osserva, all'uopo, questa Corte che la sanzione di mesi 12 di cui alla decisione C.D.N. (Com. Uff. n. 49 del 31.01.2011) è stata inflitta in dipendenza delle incolpazioni esplicitate nell'atto di deferimento del Procuratore Federale datato 18.10.2010. Ora rileva il Collegio che il ricorrente, che da parte sua non ha impugnato la richiamata decisione di prime cure, è stato sanzionato anche per aver “utilizzato in modo indebito i fondi del Comitato Regionale per la riparazione dell’autovettura personale”. Ne consegue dunque che, al di là di quanto auto-dichiarato, il medesimo non può essere ritenuto in possesso del requisito di cui al citato art. 26, comma 3, lett. a) C.G.S, in base al quale è richiesto “che dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico”. Per questi motivi la C.F.A. respinge l’istanza di riabilitazione come sopra proposta dal signor Milesi Giuliano.
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