COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 12/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE SANTINI FAUSTO (DELLA SOCIETA’ AURORA FURCI) AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI TURNI INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AURORA FURCI / POLLUTRI CALCIO , DISPUTATA IL 10.4.16 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°35 DEL 14.4.16 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 12/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE SANTINI FAUSTO (DELLA SOCIETA’ AURORA FURCI) AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI TURNI INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AURORA FURCI / POLLUTRI CALCIO , DISPUTATA IL 10.4.16 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°35 DEL 14.4.16 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Santini Fausto ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, il medesimo, ingiuriato il direttore di gara dalla porta in cui si trovava e per averlo urtato violentemente dopo averlo raggiunto di corsa. H dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto si era limitato ad offendere l’arbitro, urtandolo involontariamente e, comunque, in modo non diretto. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che il Santini lo aveva spinto intenzionalmente facendolo indietreggiare di circa un metro ed aggiungendo che, lo stesso calciatore si era poi allontanato solo grazie all’intervento dei suoi compagni di squadra. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento atteso che dagli atti ufficiali si evidenzia con chiarezza che il comportamento tenuto dal Santini è stato determinato da sicura intenzionalità. La sanzione inflitta dal primo giudice deve ritenersi, peraltro, congrua con la conseguenza che deve essere confermata Per quanto precede la Corte, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo restituirsi la tassa versata in eccedenza ed incamerarsi quella effettivamente dovuta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it