F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTCLUB MARSALA 1912/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 29.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTCLUB MARSALA 1912/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 29.2.2016)
L’A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania ha reclamato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 111 del 29.2.2016, con il quale, seguito gara Marsala/Gelbison del giorno 28 precedente, disputata presso lo Stadio Municipale “Antonino Lombardo Angotta” di Marsala, il detto Giudice così provvedeva:” rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per il forte vento, rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza” Quali motivi di reclamo vengono dedotte: a) la violazione dell’art. 29, commi 3 e 4 C.G.S., con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; b) la responsabilità oggettiva della squadra ospitante in relazione alle carenze tecniche e gestionali dell’impianto sportivo di Marsala, sollecitando, di conseguenza, l’irrogazione a carico della medesima società ospitante la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Il reclamo veniva discusso innanzi la Corte nella seduta dell’11.3.2016, presente il difensore della Gelbison che illustrava oralmente i motivi già svolti in forma scritta, producendo altresì precedente giurisprudenziale pubblicato sul Com. Uff. n. 25 del 10.01.2016 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna. Il reclamo come sopra proposto deve venir dichiarato inammissibile. La doglianza processuale formulata in via principale dalla ricorrente appare inesattamente prospettata in quanto il provvedimento gravato è stato adottato d’ufficio dal Giudice Sportivo e non su reclamo di parte. 3 In realtà, l’impugnativa di che trattasi, avendo ad oggetto la regolarità del campo di gioco considerata dall’art. 29, comma 5, C.G.S., doveva venir introdotta proprio dall’odierna reclamante, rispettando il comma 6, lett. b) del medesimo art. 29. In altre parole, la società Gelbison avrebbe dovuto inizialmente consegnare all’Arbitro specifica riserva scritta concernente le ritenute responsabilità della soc. Marsala in ordine all’inagibilità dell’impianto sportivo, proponendo poi il reclamo nelle forme e termini stabiliti dal Regolamento. Tali imprescindibili atti, idonei ad instaurare ritualmente il procedimento, non sono stati posti in essere dalla società Gelbison, il cui gravame deve pertanto venir sanzionato di inammissibilità, restando assorbito il merito della controversia, in relazione al quale la Corte ritiene opportuno rilevare che l’omologazione del campo di gioco per cui è processo, risultante dagli atti, non può ritenersi superata dalle considerazioni di parte svolte con il reclamo, dovendosi viceversa ritenere che la mancata disputa dell’incontro sia esclusivamente dovuta alle avverse condizioni atmosferiche che hanno determinato le Autorità competenti a vietare lo svolgimento della gara. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Gelbison Vallo D. Lucania di Vallo della Lucania (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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