COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 17/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 15/ 5/2016 CASOLI 1966 – REAL TRECIMINIERE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°55 del 17/05/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
Gara del 15/ 5/2016 CASOLI 1966 - REAL TRECIMINIERE
Il Giudice Sportivo
- Visto il reclamo tempestivamente presentato dalla Società S.S.D. Casoli 1966, nel rispetto dell'abbreviazione dei termini disposta con C.U. F.I.G.C. n. 218/A del 14.12.2015, con il quale si contesta la regolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe perché la Società A.P. Real Treciminiere non avrebbe ottemperato all'obbligo, imposto alle Società partecipanti al campionato di Prima Categoria con C.U. L.N.D.-C.R.A. n. 1 del 2.07.2015, di utilizzare per l'intera durata della gara almeno due calciatori "giovani" (uno nato dal 1.1.1993 in poi e uno nato dal 1.01.1994 in poi);
- Preso atto delle motivazioni addotte a sostegno del reclamo, nel quale si sostiene in particolare che " Dal rapportino di fine gara consegnato dall'arbitro .… la società A.P. REAL TRECIMINIERE, all'ottavo minuto del secondo tempo, sostituiva il numero 11 (nato il 17.8.1985) con il numero 18 (nato il 12.4.88), al ventitreesimo del secondo tempo, sostituiva il numero 4 (nato il 13.5.81) con il numero 13 (nato il 4.3.92) e non come riportato sul rapportino di fine gara dall'arbitro con il numero 18 (già subentrato in precedenza),
… al trentaduesimo del secondo tempo, la società A.P. REAL TRECIMINIERE effettuava il terzo cambio, facendo uscire il numero 3 (fuoriquota classe 1995) e facendo entrare il numero 15 (NON fuoriquota, in quanto classe 1992)...";
- Visti il referto ufficiale di gara, fonte privilegiata di prova ai fini delle decisioni del G.S., e le controdeduzioni al reclamo presentate dalla Società controinteressata, pur non contemplate nel procedimento con abbreviazione dei termini, ed acquisite ulteriori informazioni da parte dell'arbitro;
- Tenuto conto che dalle evidenze istruttorie degli atti sopra riportati emerge che, a differenza di quanto erroneamente trascritto nel rapportino consegnato alle Società a fine gara, la Società A.P. Real Treciminiere al 23' del secondo tempo sostituiva il numero 4 (sig. Romano Domenico, nato il 13.5.81) non con il numero 13 (come sostenuto nel reclamo) ma con il numero 16 (Ioannone Lorenzo,nato il 4.4.94) - circostanza riportata correttamente nel referto di gara e confermata dall'arbitro con una dichiarazione consegnata a questo G.S. - cosicché al momento della terza sostituzione, minuto 32'del secondo tempo, risultavano presenti in campo ulteriori due giocatori "giovani" della Real Treciminiere, appartenenti alle due fasce di età richieste dalle disposizioni vigenti (il n. 2 nato il 9.1.93, e il n. 16 nato il 4.4.94);
- Considerato, per quanto sopra, che il reclamo in esame deve essere respinto perché infondato;
- Visto l'art. 33 C.G.S.;
DELIBERA
1) di respingere, perché infondato, il reclamo presentato dalla Società S.S.D. Casoli 1966 avverso la regolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe;
2) di confermare il risultato acquisito sul campo, cioè S.S.D. Casoli 1966 / A.P. Real Treciminiere 0 a 3;
3) di addebitare la tassa di reclamo.