F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016 (206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCLAUDIO GIOVANNONE (Presidente della Soc. ASD Asti Calcio a Cinque) e la SOCIETÀ ASD ASTI CALCIO A CINQUE – (nota n. 10867/879pf15-16/SP/SS/fda del 07.04.2016.
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016
(206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCLAUDIO GIOVANNONE (Presidente della Soc. ASD Asti Calcio a Cinque) e la SOCIETÀ ASD ASTI CALCIO A CINQUE - (nota n. 10867/879pf15-16/SP/SS/fda del 07.04.2016. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare; rilevato che con atto del 7 aprile 2016 la Procura Federale ha deferito il Signor Gianclaudio Giovannone, nella sua qualità̀ di Presidente della Soc. ASD Asti Calcio a Cinque, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 comma 2 CGS e la stessa Società̀, per responsabilità̀ diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS; rilevato che il deferito Signor Gianclaudio Giovannone ha violato i principi di lealtà, correttezza e probità, comunicando ai propri calciatori la decisione societaria di non accedere al podio per la premiazione, con ciò tenendo un comportamento gravemente antisportivo, anche postando sul proprio profilo Facebook una serie di frasi e dichiarazioni ingiuriose e diffamatorie nei confronti di dirigenti federali e ledendo pubblicamente la reputazione della classe arbitrale; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Gianclaudio Giovannone della sanzione dell’inibizione per mesi 4 e l’ammenda di euro 2.000,00 ed alla Società̀ deferita della sanzione dell’ammenda di euro 3.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando di fatto a dimostrare una diversa realtà̀ e che all’esito del presente procedimento il comportamento antiregolamentare sopra richiamato risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio; ritenuto che alla responsabilità̀ del Presidente della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società̀ ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; ritenute congrue le richieste formulate dalla Procura Federale; P.Q.M. commina al Signor Gianclaudio Giovannone, nella qualità di cui sopra, la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro) ed alla Società̀ ASD Asti Calcio a Cinque la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).
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