F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016 (182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DECIMO BELLINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcio a Cinque Forlì) e la SOCIETA’ ASD CALCIO A CINQUE FORLI’ – (nota n. 10084/895pf14-15/LG/pp del 24.03.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016
(182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DECIMO BELLINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcio a Cinque Forlì) e la SOCIETA’ ASD CALCIO A CINQUE FORLI’ - (nota n. 10084/895pf14-15/LG/pp del 24.03.2016). Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare; rilevato che, con atto del 24 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Decimo Bellini - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società A.S.D. Calcio a 5 Forlì - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 909/2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2014, la documentazione attestante il pagamento della quota di iscrizione, come prescritto al punto A4) del C.U. 909/2014, nonchè la fideiussione per la stagione 2014/2015 come prescritto al punto A5) del C.U. cit.; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Decimo Bellini della sanzione dell’inibizione per giorni 40 e alla Società deferita la sanzione dell’ammenda di € 800,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà e che il comportamento antiregolamentare dei deferiti risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; 5 ritenuto che alla responsabilità del Legale Rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. commina al Signor Decimo Bellini l’inibizione di giorni 40 (quaranta) ed alla Società ASD Calcio a 5 Forlì l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
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