F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016 (192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CARLUCCI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD GS Giovinazzo Calcio a 5) e la SOCIETÀ ASD GS GIOVINAZZO CALCIO A 5 – (nota n. 10225/1039pf14-15/LG/dl del 29.03.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016 (192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CARLUCCI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD GS Giovinazzo Calcio a 5) e la SOCIETÀ ASD GS GIOVINAZZO CALCIO A 5 - (nota n. 10225/1039pf14-15/LG/dl del 29.03.2016). Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare; rilevato che, con atto del 29 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Carlucci - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD GS Giovinazzo Calcio a 5 per la violazione, indicata specificamente in parte 7 motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A4) e disposizioni finali dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 CGS; rilevato che l’inadempimento (costituente illecito disciplinare) era stato comunicato alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D con nota del 22/29 aprile 2015 (“mancato deposito entro il termine del 23 luglio 2014 presso la Divisione Calcio a 5 della documentazione attestante il versamento della quota di iscrizione al campionato”); rilevato che la richiamata normativa sanziona la Società deferita con l’ammenda di € 300,00 per ogni inadempimento; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine previsto dalla detta normativa (23 luglio 2014) la documentazione di cui sopra; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Antonio Carlucci della sanzione dell’inibizione di giorni trenta e alla Società AS Kroton Calcio a 5 della sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento); rilevato che i deferiti non sono comparsi alla riunione odierna ed hanno omesso di far mpervenire a questo Tribunale memorie difensive, non potendo ritenersi tali quelle a firma del sig. Antonio Carlucci inviate alla Procura Generale dello Sport in data 23 settembre 2015; ritenute congrue le richieste della Procura Federale, da ricercarsi in relazione alla posizione del Carlucci nell’art. 19 CGS; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. commina al Signor Antonio Carlucci, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD GS Giovinazzo Calcio a 5 l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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