F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016 (204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ USD SAN SEVERO – (nota n. 10827/885pf14-15/LG/pp del 07.04.2016
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016
(204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ USD SAN SEVERO - (nota n. 10827/885pf14-15/LG/pp del 07.04.2016 Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare; rilevato che con atto del 7 aprile 2016 la Procura Federale ha deferito la Società U.S.D. San Severo per responsabilità̀ diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS; rilevato che il Signor Cosimo Damiano Altomare, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della U.S.D. San Severo, non provvedeva al deposito, entro il termine dell’11 luglio 2014, della copia del verbale dell’assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2014/2015, come prescritto al punto 2) pag. 1 del C.U. n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti del 26 maggio 2014, con ciò violando l’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 2) del C.U. cit.; rilevato che, sopravvenuto nelle more il decesso del Signor Cosimo Damiano Altomare, tale circostanza non consentiva di poter esercitare l’azione disciplinare nei confronti dello stesso; rilevato che per effetto dei descritti comportamenti attribuibili al Signor Cosimo Damiano Altomare, residuava una responsabilità diretta della Società USD San Severo; rilevato che la deferita, in persona del Presidente pro tempore Signor Leonardo Palumbo, faceva pervenire una memoria con la quale eccepiva l’improcedibilità del deferimento ai sensi dell’art. 34 bis, commi 1 e 6 C.G.S. con conseguente estinzione dell’azione e di tutti gli atti del presente procedimento nei riguardi della USD San Severo; rilevato che la deferita in via subordinata, richiedeva la rimodulazione della sanzione ai sensi dell’art. 16 C.G.S. e, conseguentemente, l’irrogazione di una sanzione minima edittale ritenuta la meno afflittiva, con nessuna sanzione a carico dell’attuale Presidente pro tempore; rilevato che la deferita, in particolare, eccepiva la circostanza che in data 17 marzo ultimo scorso si era svolto dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, oggi chiamato a giudicare il corrente deferimento, l’udienza per discutere un analogo deferimento della Procura Federale in data 2 febbraio 2016, contenente le medesime contestazioni a carico della deferita; rilevato che la deferita evidenziava che con motivazione del 18 marzo 2016 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare aveva dichiarato l’estinzione di un analogo procedimento, non avendo la Procura Federale correttamente deferito il legale rappresentante della Società USD San Severo; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione alla Società̀ deferita della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, mentre il legale della deferita, anch’egli presente, ha insistito nelle proprie richieste cosi come esposte nella memoria difensiva sopra richiamata; ritenuto che in effetti l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla deferita ex art. 34 bis del CGS è meritevole di essere accolta, in quanto un deferimento analogo è stato promosso già in data 2 febbraio 2016 e definito dal questo Tribunale con provvedimento del 7 aprile successivo e che sono altresì trascorsi oltre 90 giorni 10 dalla data in cui è stato attivato dalla Procura Federale il summenzionato precedente deferimento; P.Q.M. dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della Società USD San Severo ai sensi dell’articolo 34 bis CGS.
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