COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 del 26/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 18 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico del Signor Cappiello Pasquale, A.E. associato presso la Sezione di Siena per la contestata violazione degli artt. 1 bis e 5, comma 1, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 del 26/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 18 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico del Signor Cappiello Pasquale, A.E. associato presso la Sezione di Siena per la contestata violazione degli artt. 1 bis e 5, comma 1, del C.G.S. Il G.S. Territoriale di Siena avendo avuto conoscenza di alcuni apprezzamenti quantomeno inopportuni e comunque critici formulati nei suoi confronti, a seguito di un provvedimento disciplinare assunto in ordine ad una gara diretta dall’A.E. Cappiello, ha inviato alla Procura Federale – in data 9 marzo 2016 – una copia a stampa di quanto reso pubblico da detto Arbitro attraverso Facebook. Pressoché contestualmente (il 15 marzo c.a.) la Commissione Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, nell’esaminare il reclamo proposto sempre in merito alla medesima gara ha ritenuto di rilevare, nel contenuto di tre supplementi al rapporto di gara inviati dall’Arbitro, frasi di carattere lesivo della dignità degli Organi della Disciplina Sportiva per cui ne ha disposto la trasmissione alla Procura Federale per quanto di competenza. L’Ufficio inquirente ha, sulla base della documentazione ricevuta, rilevato sussistere gli elementi per contestare all’ Arbitro Cappiello Lino la violazione degli artt. 1 bis e 5 del C.G.S.. Questo Tribunale, accertata l’avvenuta notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, ha disposto che la trattazione avvenga in data odierna, dandone comunicazione alle parti. E’ presente la Procura Federale in persona dell’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto. Il Signor Pasquale Cappiello è presente assistito dal legale di fiducia che ha depositato nei termini memoria a difesa. L’Avvocato Cristaudo chiede, per conto della Procura Federale, la conferma del deferimento stante l’evidente violazione della norma indicata dall’art. 1 bis, in relazione all’art. 5, c. 1, del C.G.S. che risulta accertata, per tabulas, sulla base di quanto sottoscritto dall’incolpato stesso e risultante dalla documentazione acquisita. Aggiunge che e chiede conclusivamente l’applicazione della sanzione della squalifica dell’A.E. Pasquale Cappiello per la durata di mesi 8 (otto). Questa la decisione del Tribunale. Il C.G.S., prevede, all’art, 1 bis, quali sono le norme di comportamento che i Tesserati F.I.G.C. – in essi compresi gli Associati A.I.A. – sono tenuti ad osservare. Nel caso di violazioni commesse da questi ultimi i procedimenti relativi sono, in primo grado, di competenza dei Tribunali Federali Territoriali (art. 30/3). Fatta questa premessa di carattere generale il Tribunale osserva che l’attività degli Arbitri è regolata dalle norme indicate sul Regolamento di settore nonché dal Codice etico e di comportamento emanato dal Comitato dei Garanti. L’insieme di tali disposizioni, considerata la particolare e delicata funzione che gli Arbitri sono chiamati ad espletare, formulato sulla base della disposizione generale, richiede agli associati, dopo aver affermato che il vincolo associativo implica l’accettazione - volontariamente espressa - di osservare le norme in esso contenute. Viene in particolare richiamata l’attenzione sul principio specifico di “accettare qualsiasi provvedimento adottato nei propri confronti dalla F.I.G.C. o dall’A.IA.” Viene contestualmente richiesto, nell’esercizio della funzione che si esplica, il dovere assumere, tra gli altri, comportamenti di trasparenza, onestà, lealtà, tutti principi che, nella fattispecie non appaiono essere stati rispettati. Se può, sotto l’aspetto umano, comprendersi la reazione istintiva dell’Arbitro Cappiello rispetto a quanto accaduto, non è possibile consentirgli di esprimere in evidente violazione della normativa vigente, giudizi lesivi nei confronti di altro Organismo Federale e, peggio ancora, pronunciare invettive nei confronti di chi tale Organismo rappresenta. Ciò a prescindere dalla pretesa formulata in un atto del procedimento disciplinare sportivo di ricevere delle scuse (da chi e perché?), procedimento nel quale l’Arbitro ha l’obbligo esclusivo di riportare (non commentare) i fatti avvenuti nel corso della gara. Quanto sopra non potendosi prescindere dal considerare che l’Ordinamento pone a disposizione di ciascun tesserato mezzi idonei alla propria tutela. Il comportamento dell’Arbitro in questione non è stato improntato – per quanto documentalmente provato – a tali principi e non può avere rilevanza alcuna la giustificazione apportata in sede di memoria, e di udienza, circa l’essere quanto accaduto frutto di una reazione espressa con rabbia. In riferimento alla lettera di scuse inviate al G.S.T., contemporaneamente alle dimissioni dall’incarico federale, questo Tribunale osserva che esse sono state redatte e trasmesse dopo la pubblicazione della decisione con la quale la C.S.A.T. della Toscana ha trasmesso gli atti alla Procura Federale denunciando la commessa violazione (C.U. n. 51 del 15 marzo 2016). Irrilevante la richiesta di archiviazione formulata dalla difesa per effetto delle dimissioni presentate in pendenza di indagine in considerazione che il fatto è avvenuto mentre il signor Cappiello era Associato A.I.A.. Il deferimento è da accogliere e l’incolpato da sanzionare tenendosi in ogni caso conto, nel determinarne l’entità, delle scuse inviate al G.S.T. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana inibisce all’Arbitro Signor Lino Cappiello qualsiasi attività federale per la durata di 8 (otto) mesi che decorreranno dalla data di un suo eventuale nuovo tesseramento nei ruoli della F.I.G.C., per qualsivoglia titolo,
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