COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 del 01/06/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 19 / – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico dei Signori: – Covilli Faggioli Vladimiro, al quale viene contestatala, con varie motivazioni, la violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 5, e dell’art. 8, c. 1 e 2 del C.G.S. in relazione agli art. 21, c. 2 e 3, e all’art. 37 delle N.O.I.F.; dell’art. 19 dello Statuto. – Bulleri Giuseppe, per la violazione dell’art.1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 21, c. 2 e 3 delle N.O.I.F.; dell’art. 8, c. 1 e 2 del C.G.S.; dell’art 19 dello Statuto. – Biagioni Fabrizio, per la violazione dell’art.1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 21, c. 2 e 3 delle N.O.I.F., dell’art. 8, c. 1 e 2 del C.G.S.; dell’art 19 dello Statuto. – Giovannini Paolo, per la violazione dell’art.1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 21, c. 2 e 3 delle N.O.I.F.; dell’art. 8, c. 1 e 2 del C.G.S.; dell’art 19 dello Statuto. – Valentini Marco, per la violazione dell’art.1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 21, c. 2 e 3 delle N.O.I.F.; dell’art. 8, c. 1 e 2 del C.G.S.; dell’art 19 dello Statuto. – Giuliani Giuliano, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19 dello Statuto. – Valentini Giovanni, per la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 21, c. 2 e 3 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 19 dello Statuto. – Montali Maurizio, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art.1, c.5 del C.G.S. in relazione all’art. 19 dello Statuto; dell’art. 9, comma 1 e 2 del C.G.S.. – Rangoni Luca, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 1, c. 5, del C.G.S. ed all’art. 19 dello Statuto nonché dell’art.9, c. 1 e 2 del C.G.S.. – Gallo Luigi, per la violazione dell’art. 1 bis, in relazione all’art. 19 dello Statuto ed in violazione dell’art. 9, c. 1 e 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 del 01/06/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 19 / – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico dei Signori: - Covilli Faggioli Vladimiro, al quale viene contestatala, con varie motivazioni, la violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 5, e dell’art. 8, c. 1 e 2 del C.G.S. in relazione agli art. 21, c. 2 e 3, e all’art. 37 delle N.O.I.F.; dell’art. 19 dello Statuto. - Bulleri Giuseppe, per la violazione dell’art.1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 21, c. 2 e 3 delle N.O.I.F.; dell’art. 8, c. 1 e 2 del C.G.S.; dell’art 19 dello Statuto. - Biagioni Fabrizio, per la violazione dell’art.1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 21, c. 2 e 3 delle N.O.I.F., dell’art. 8, c. 1 e 2 del C.G.S.; dell’art 19 dello Statuto. - Giovannini Paolo, per la violazione dell’art.1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 21, c. 2 e 3 delle N.O.I.F.; dell’art. 8, c. 1 e 2 del C.G.S.; dell’art 19 dello Statuto. - Valentini Marco, per la violazione dell’art.1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 21, c. 2 e 3 delle N.O.I.F.; dell’art. 8, c. 1 e 2 del C.G.S.; dell’art 19 dello Statuto. - Giuliani Giuliano, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19 dello Statuto. - Valentini Giovanni, per la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 21, c. 2 e 3 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 19 dello Statuto. - Montali Maurizio, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art.1, c.5 del C.G.S. in relazione all’art. 19 dello Statuto; dell’art. 9, comma 1 e 2 del C.G.S.. - Rangoni Luca, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 1, c. 5, del C.G.S. ed all’art. 19 dello Statuto nonché dell’art.9, c. 1 e 2 del C.G.S.. - Gallo Luigi, per la violazione dell’art. 1 bis, in relazione all’art. 19 dello Statuto ed in violazione dell’art. 9, c. 1 e 2 del C.G.S. L’odierno dibattimento tre origine dal deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti dei tesserati sopra indicati in conseguenza della sentenza di fallimento n. 21/2012, pronunciata dal Tribunale di Lucca a carico “dell’A.S. Lucchese Libertas 1905, s.r.l. in liquidazione” e dei connessi procedimenti di carattere penale, ancora in corso, ad essa collegati. Disposta la convocazione delle parti per la data odierna, il Collegio dà atto che le relative notifiche sono andate tutte a buon fine, in esse compresa quella inviata al Signor Luca Rangoni che risulta perfezionata attraverso la restituzione del plico raccomandato da parte del competente Ufficio postale con la dicitura “Compiuta giacenza” Sono oggi presenti: - l’Avvocato Claudia Selmi che, congiuntamente e disgiuntamente con l’Avvocato Federico Menichini, rappresenta il Signor Giuliano Giuliani; - l’Avvocato Federico Menichini in rappresentanza del Signor Paolo Giovannini e, su delega degli Avvocati Giulia Padovani e Francesco Marenghi, anche i Signori Marco Valentini, Giovanni Valentini e Fabrizio Biagioni. Gli Avvocati Filippo Scorcucchi e Mauro Vallerga per conto del Signor Montali Maurizio hanno trasmesso nota con la quale dichiarano di riportarsi alla memoria depositata. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Mario Taddeucci Sassolini. Prima dell’inizio del dibattimento il rappresentante della Procura, chiede che il procedimento venga rinviato con riferimento alle posizioni Rangoni e Gallo poiché non risulta perfezionata nei loro confronti la notifica dell’atto di deferimento nonostante il relativo plico sia stato indirizzato presso il loro domicilio, ovvero il medesimo recapito presso il quale è andata a buon fine la notifica della c.c.i.. Chiede quindi che il procedimento venga sospeso nei confronti dei suddetti due deferiti al fine di consentire il rinnovo della notifica degli atti. Peraltro la complessità del procedimento suggerisce, a parere dell’organo requirente, una trattazione unitaria e dunque chiede che lo stesso venga rinviato anche nei confronti degli altri incolpati. Il Collegio: - acquisito il parere favorevole dei difensori presenti, - preso atto di quanto disposto dall’art. 34 bis del C.G.S., - rilevato che le posizioni dei deferiti debbono essere esaminate, per quanto ad essi attribuito, in un unico contesto, delibera di rinviare la discussione alla data del prossimo giorno 8 luglio 2016, ad ore 17,00, dando atto che del rinvio sono stati edotti i difensori dei deferiti presenti i quali sottoscrivono il relativo verbale. Dà mandato alla Segreteria di comunicare la data del rinvio ai soggetti deferiti oggi assenti con le modalità previste dall’art. 38 del C.G.S..
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