COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 del 01/06/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 20 / – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico della Società Olimpia Firenze per la responsabilità di cui all’art. 4, c. 2, in relazione all’art. 11, c. 3, del C.G,S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 72 del 01/06/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
20 / – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico della Società Olimpia Firenze per la responsabilità di cui all’art. 4, c. 2, in relazione all’art. 11, c. 3, del C.G,S.. La notizia apparsa su due quotidiani (uno a carattere nazionale ed uno locale) circa offese di carattere razziale ricevute da un calciatore della Società A.S.D. Margine Coperta dopo il termine della gara disputata dalla squadra di detta Società contro quella della Società A.S. Olimpia Firenze (Campionato Regionale Allievi Fascia B, in data 10.1.2015), ha determinato la Procura Federale a disporre i necessari accertamenti. Al termine dell’attività istruttoria l’Ufficio Inquirente, dopo aver notificato l’avviso di conclusione delle indagini ed aver successivamente acquisito su richiesta degli interessati dichiarazioni in merito, ha disposto il deferimento in esame. La Società deferita non è presente per quanto ritualmente convocata. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini il quale, in apertura di dibattimento, chiede la conferma del proposto deferimento precisando che quanto denunciato dal calciatore offeso trova precisa conferma nella dichiarazione di altro calciatore della stessa squadra che, come risulta in atti, ha riportato con esattezza la frase offensiva della quale è indiscusso il contenuto razziale. In conseguenza dell’accoglimento chiede infliggersi alla Società deferita la sanzione della disputa, nel corso della prossima stagione agonistica, di una gara di campionato a porte chiuse, nonché l’ammenda per l’ammontare di € 300,00 (trecento). Chiuso il dibattimento il Collegio, rilevata l’assenza di attività difensiva, esamina i fatti secondo la ricostruzione effettuata in istruttoria dalla Procura Federale oltre che sulla documentazione ufficiale della gara. Al termine della competizione, l’Arbitro dell’incontro ha riportato sul proprio rapporto di aver espulso “A fine gara il Signor Mazri Asarsa n. 16 dell’A.S.D. Margine Coperta perché rispondeva ed insultava il pubblico correndo verso la rete di recinzione. Più tardi mi riferiva di essere stato offeso ma io, trovandomi dalla parte opposta di suddetto giocatore non potevo sentire nulla”. Il Calciatore, chiamato peraltro irritualmente dal D.G. nel proprio spogliatoio, dopo la fine della gara, dichiarava che il comportamento causa dell’espulsione è stato determinato dalla reazione alle offese razziali che gli erano state rivolte da uno spettatore, evidentemente, di parte avversa. Analoga dichiarazione era stata resa dal Calciatore al proprio dirigente accompagnatore, poco prima, allorché questi lo aveva ricondotto nello spogliatoio dopo la fine della gara. Per tale comportamento il Calciatore Mazri veniva sanzionato con la squalifica per una gara. Dell’episodio veniva data notizia sulle cronache locali di due quotidiani, nonché da un quotidiano locale on line il quale affermava che le offese provenivano dal genitore di uno dei calciatori della Società Olimpia Firenze, circostanza quest’ultima che non ha trovato conferma negli atti istruttori. In conseguenza di ciò la Procura, come indicato in premessa, pur non avendo identificato lo spettatore, ha ritenuto sussistere il fatto disponendo il deferimento che a parere del Collegio deve trovare accoglimento. L’episodio narrato dal Calciatore appare, infatti, del tutto fondato per quanto segue. Nessun motivo aveva il tesserato di andare ad inveire contro un singolo, da lui individuato ma non identificato, considerato che la propria squadra aveva raggiunto il pareggio (3 a 3) al 42’ del secondo tempo, risultato che, verosimilmente, appare essere stata la causa scatenante del comportamento dello spettatore. Piena conferma viene data alla dichiarazione del Calciatore dal compagno di squadra Gabriele Scartabelli il quale ha testualmente affermato che: ”.. una persona sui 40/45 anni, stempiato, gridava con fare agitato rivolto a noi calciatori della squadra ospite, e, in particolare verso il collega di colore Mazri, frasi offensive come negro di….” Non si spiegherebbe, peraltro, in ogni diversa ipotesi il pianto del ragazzo al momento della corsa verso la rete di recinzione che invece trova fondata e logica spiegazione nell’essere l’esito di una istintiva reazione alle offese ricevute. Soccorre a supporto la dichiarazione resa al Dirigente dal Calciatore nell’immediatezza del fatto. Per contro le dichiarazioni rese in istruttoria da due Dirigenti della società Olimpia appaiono essere unicamente un espediente difensivo non potendosi sottacere che uno di essi, il Signor Agatensi, nell’essere esaminato dalla Procura Federale ha dichiarato – riferendosi ad un colloquio avuto la stessa sera della gara con il Presidente della Società Margine Coperta, ha dichiarato” …gli espressi il mio dispiacere di quanto accaduto…”. Di cosa si sarebbe dovuto dolere detto Dirigente se il comportamento del Mazri avesse avuto una ragione diversa da una reazione (comunque illegittima e pertanto specificatamente sanzionata)? Il deferimento è da accogliere e di conseguenza da sanzionare nel rispetto del principio generale di afflittività che l’ordinamento pone a base del procedimento disciplinare. In proposito il Collegio osserva che, nell’ambito della L.N.D., quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 11, c. 3, e 18, c. 1 lettera e), collide con il principio generale di afflittività secondo il quale l’organo di giustizia sportiva deve modulare l’applicazione e l’entità della sanzione affinché la stessa produca, in concreto, i suoi effetti. Infatti “l’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”, applicata a campi sportivi di questa Lega, per lo più costituiti da un’unica tribunetta e sulla quale si trovano che pochi sostenitori, paganti importi tutto sommato irrisori, non può costituire sanzione adeguata. In tale carenza normativa le decisioni di merito non possono comunque prescindere dall’ osservare il principio enunciato dall’art. 16 del C.G.S. (Poteri disciplinari) il quale stabilisce che: ”Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.” P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana in accoglimento del deferimento proposto, infligge alla Società Olimpia Firenze: - l’obbligo di disputare la prima gara casalinga del Campionato di categoria 2016/2017 a porte chiuse; - la sanzione pecuniaria dell’ammenda che quantifica, in considerazione della categoria di appartenenza, in € 200,00 (duecento).
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