COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93 Del 25/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso F.C. Internazionale–Milano Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 66 del 7/5/2016 – Squalifica fino al 9/5/2018 giocatore Gnoukouri Zate Wilfried – Torneo Internazionale “Città di San Bonifacio” – Categoria Allievi
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 93 Del 25/05/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso F.C. Internazionale–Milano Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 66 del 7/5/2016 – Squalifica fino al 9/5/2018 giocatore Gnoukouri Zate Wilfried – Torneo Internazionale “Città di San Bonifacio” – Categoria Allievi La Società F.C. Internazionale di Milano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 66 del 7/5/2016, con la quale ha assunto la sanzione della squalifica fino al 9/5/2018 a carico del giocatore Gnoukouri Zate Wilfried : “Ammonito per proteste, offendeva l'arbitro. Alla notifica del successivo provvedimento disciplinare,colpiva volontariamente e con forza il direttore di gara al volto (mandibola destra) con mano aperta, provocandogli dolore fisico tale da determinare l'arbitro alla conclusione anticipata della partita. Mentre il direttore usciva dal terreno di gioco, lo stesso giocatore manteneva un comportamento minaccioso e tentava di aggredirlo nuovamente, desistendo dalla grave condotta solo in quanto trattenuto da un dirigente della propria Società”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla F.C. Internazionale di Milano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti personalmente il rappresentate della Società Internazionale Milano e il giocatore Gnoukouri Zate Wilfried assistiti dagli Avv. Adriano Raffaelli e Giacomo De Carolis del Foro di Milano sentito, altresì, personalmente l’arbitro il quale, a chiarimento del proprio rapporto ha testualmente precisato quanto segue: “preciso, per meglio illustrare il contenuto del mio rapporto di gara, che il gesto del calciatore Gnoukouri nei miei confronti (al riguardo del quale sottolineo che non si trattava dell’intera mano ma solo del palmo della stessa) aveva i connotati di una protesta incontrollata rispetto al provvedimento di espulsione che gli avevo appena notificato, senza alcuna deliberata intenzionalità violenta. Il gesto mi ha provocato dolore per il particolare tipo di contatto che, al di là delle intenzioni, ha interessato una parte del viso particolarmente sensibile;” Per il resto il direttore di gara ha integralmente ribadito quanto già scritto in referto. Ritenuto che, alla luce di quanto oggi precisato dal direttore di gara risulti superflua l’audizione degli assistenti, nonché la formale acquisizione e visione del video offerto in comunicazione dalla società ricorrente, e ciò al di la di ogni pur possibile questione in ordine all’utilizzabilità della stessa Considerato che i fatti come risultanti dalla complessiva descrizione offerta dall’arbitro, anche in esito alla sua audizione odierna, inducono a determinare la sanzione applicabile al calciatore Gnoukouri nella misura della squalifica fino al 7 dicembre 2016. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla F.C. Internazionale Milano; - di ridurre al 7/12/2016 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Gnoukouri Zate Wilfried - poiché il ricorso è accolto parzialmente la tassa reclamo non è dovuta
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