COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 Del 01/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 815 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : SAVI Josip già calciatore A.S.D. Calcio Ponte nelle Alpi

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 Del 01/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 815 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : SAVI Josip già calciatore A.S.D. Calcio Ponte nelle Alpi La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/5/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. SAVI Iosip – già calciatore A.S.D. Calcio Ponte nelle Alpi “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis,comma 1 e art. 10,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, comma 6 delle Norme Organizzative Interne della Federazione, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2015/16 per la Società Calcio Ponte nelle Alpi senza averne titolo”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 31/5/2016. AI dibattimento del 31/5/2016 sono risultati presenti : il Sig. SAVI Josip Già calciatore A.S.D. Calcio Ponte nelle Alpi il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo il seguente provvedimento disciplinare : a carico del Sig. SAVI Josep : Già calciatore A.S.D. Calcio Ponte nelle Alpi : 2 mesi di squalifica a partire dalla data del primo tesseramento utile presso società federate Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentita la parte deferita rappresentata che ha confermato quanto già esposto nella propria memoria difensiva - valutata la sanzione proposta dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuto congruo il provvedimento sopra indicato dispone l’adozione della seguente sanzione disciplinare : a carico del Sig. SAVI Josep : Già calciatore A.S.D. Calcio Ponte nelle Alpi : 2 mesi di squalifica a partire dalla data del primo tesseramento utile presso società federate.
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