COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO 277/PF Proc. 389 pf 2015-16 – Campionato Juniores N. 239 – DEFERIMENTO della Procura Federale della F.I.G.C. a carico di Ragosta Lorenzo (Presidente) e del calciatore AGUILERA RONYE SALVADOR, per violazione dell’articolo 1 comma 1 Cgs in relazione all’articolo 10,comma 2, CGS FIGC, degli artt. 39 NOIF nonche’ della societa’ ASD PORTICI ai sensi dell’articolo 4 comma 2 e art. 1 comma 5 CGS – gara del 11.10.2015 tra Us Summa Rionale Trieste – asd Portici

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO 277/PF Proc. 389 pf 2015-16 – Campionato Juniores N. 239 - DEFERIMENTO della Procura Federale della F.I.G.C. a carico di Ragosta Lorenzo (Presidente) e del calciatore AGUILERA RONYE SALVADOR, per violazione dell’articolo 1 comma 1 Cgs in relazione all’articolo 10,comma 2, CGS FIGC, degli artt. 39 NOIF nonche’ della societa’ ASD PORTICI ai sensi dell’articolo 4 comma 2 e art. 1 comma 5 CGS – gara del 11.10.2015 tra Us Summa Rionale Trieste – asd Portici La Procura Federale contesta ai prevenuti che il calciatore in epigrafe indicato era stato impiegato nella gara, pure in epigrafe indicata, dalla società ASD Portici malgrado in quel momento non risultasse tesserato. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Scognamiglio Ciro con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito entrambi i prevenuti, così come il calciatore Aguilera Ronye Salvador, dinanzi a questo Tribunale Sportivo Territoriale, unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione odierna per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza odierna compariva il sig. Ragosta, facendo presente che il calciatore Aguilera risulta in realtà regolarmente tesserato per la stagione 2015-16 e che, in realtà, il nome in distinta risulta indicato in maniera parziale, risultando omesso il prenome “QUINONES” ed indicato solo il resto del nome del calciatore AGUILERA RONYE SALVADOR (n. 28/11/1997). Il Ragosta ha pure esibito la stampa del registro online dei tesseramenti, da cui risulta che il predetto calciatore risulta tesserato il 16.10.2014, nonché la prova dell’avvenuta regolare sottoposizione a visita. Il rappresentante della Procura, alla luce dei chiarimenti emersi in udienza, concludeva per il proscioglimento dei deferiti. Ritiene la Commissione che i fatti oggetto del deferimento siano risultati infondati: appare evidente che il deferimento trae origine dall’imprecisa redazione della distinta di gara, che costituisce di certo un comportamento censurabile da parte della società ma non integra gli estremi dell’illecito contestato. P.Q.M. Proscioglie i deferiti perché il fatto non sussiste.
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