COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO 275/PF Proc. 392 pf 2015-16 N. 243 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: GUIDA ANDREA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MACERATESE CALCIO (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; AIRHUOYUWA OSASER, CALCIATORE (ART. 1BIS, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6, N.O.I.F.; COSTANTINO FRANCESCO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MACERATESE CALCIO (ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5; 39 E 43, COMMI 1 E 6, DELE N.O.I.F.); A.S.D. REAL MACERATESE CALCIO (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO 275/PF Proc. 392 pf 2015-16 N. 243 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: GUIDA ANDREA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MACERATESE CALCIO (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; AIRHUOYUWA OSASER, CALCIATORE (ART. 1BIS, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6, N.O.I.F.; COSTANTINO FRANCESCO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MACERATESE CALCIO (ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5; 39 E 43, COMMI 1 E 6, DELE N.O.I.F.); A.S.D. REAL MACERATESE CALCIO (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore Airhuoyuwa Osaser è stato impiegato in una gara ufficiale dalla società ASD Real Maceratese Calcio, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Costantino Francesco con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del presidente, sig. Guida Andrea l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Airhuoyuwa Osaser, tre giornate di squalifica; per il presidente, sig. Guida Andrea e per il dirigente, sig. Costantino Francesco, un anno e sei mesi di inibizione ed infine, per la società Real Maceratese Calcio, un punto di penalizzazione e 800,00 euro di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la società Real Maceratese Calcio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato dalla regolarità del Campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Airhuoyuwa Osaser è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Airhuoyuwa Osaser, la squalifica per tre giornate di gara; al dirigente, sig. Costantino Francesco ed al presidente, sig. Guida Amdrea, l’inibizione per mesi due; alla società Real Maceratese Calcio, l’ammenda di euro 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito.
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