COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO 281/PF Proc. 379 pf 2015-16 N. 244 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: MITRIONE ANTONIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. BISACESE (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39, N.O.I.F.; D’URSO LUIGI, CALCIATORE (ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39, N.O.I.F.; A.S.D. POL. BISACCESE (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO 281/PF Proc. 379 pf 2015-16 N. 244 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: MITRIONE ANTONIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. BISACESE (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39, N.O.I.F.; D’URSO LUIGI, CALCIATORE (ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39, N.O.I.F.; A.S.D. POL. BISACCESE (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore d’Urso Luigi è stato impiegato in una gara ufficiale dalla società ASD Pol. Bisacese (Pol. Bisaccese – Serino del 12.10.2015 del Campionato Regionale Juniores), malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che tra i calciatori indicati in distinta non erano regolarmente tesserato D’Urso Luigi e conseguentemente contestato a carico del predetto presidente, sig. Mitrione Antonio l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti in epigrafe per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore D’Urso Luigi, tre giornate di squalifica; per il presidente, sig. Mitrione Antonio, un anno e sei mesi di inibizione ed infine, per la società Pol. Bisaccese, un punto di penalizzazione e 800,00 euro di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la società Pol. Bisaccese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato dalla regolarità del Campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore D’Urso Luigi è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore D’Urso Luigi, la squalifica per due giornate di gara; al presidente, sig. Mitrione Antonio, l’inibizione per mesi 18; alla società Pol. Bisaccese, l’ammenda di euro 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito.
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