F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. GIANCARLO RIOLFO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRATO DEL 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. GIANCARLO RIOLFO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRATO DEL 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016) Il sig. Riolfo Giancarlo, allenatore della società Savona F.B.C., come rappresentato e assistito, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n.105/DIV del 9.1.2015, con la quale è stata allo stesso inflitta la punizione sportiva della squalifica per n. 3 (tre) giornate effettive di gara, con la seguente motivazione: “per comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro durante la gara, allontanato invece di rientrare negli spogliatoi entrava sul terreno di gioco e avvicinava l’arbitro per protestare vivacemente (espulso)”. Il reclamante lamenta eccessività e sproporzione della sanzione, in quanto la portata dei gesti disciplinarmente rilevanti di cui trattasi è lontana da qualsivoglia intento offensivo nei confronti del direttore di gara. Mette, particolarmente, in rilievo, l’appellante, il contesto (sportivo) nell’ambito del quale si inserisce la condotta allo stesso addebitata. La società F.B.C. Savona si trova all’ultimo posto in classifica del campionato corrente, frutto anche dei 12 punti di penalizzazione inflitti alla società. La gara in questione era anche uno scontro diretto con il Prato (concorrente per la salvezza). Occorre, dunque, secondo la prospettiva difensiva, tenere conto dello stato d’animo e del frangente di grande tensione agonistica, in quanto, in vantaggio per 1 a 0, il Savona si è visto assegnare contro un calcio di rigore al 90°, dopo che il direttore di gara aveva espulso un suo giocatore e il suo vice, rischiando così di compromettere il risultato acquisito. Il reclamante chiarisce che il suo sfogo, comprensibile, seppur non giustificabile, era semplicemente volto a manifestare il proprio disappunto con un’espressione che, seppur deprecabile, non voleva essere un epiteto ingiurioso. Quanto poi alla condotta legata al rientro negli spogliatoi (“ …allontanato invece di rientrare negli spogliatoi entrava sul terreno di gioco e avvicinava l’arbitro per protestare vivacemente…”) il ricorrente ritiene che la stessa sia stata dall’arbitro completamente travisata ed equivocata, in quanto al momento della concessione del calcio di rigore, lo stesso ricorrente, nella concitazione del momento, scivolava sull’erba bagnata a cavallo della linea di delimitazione dell’area tecnica. Ciò causava la decisione del direttore di gara di allontanare lo stesso Riolfo, il quale per poter rientrare negli spogliatoi “tagliava” attraversando il terreno di gioco, per velocizzare, a suo dire, l’uscita e consentire, quindi, la conseguente ripresa della partita. Nell’allontanarsi dal terreno di giuoco protestava si con l’arbitro, ma senza rivolgergli frasi offensive, ma, al più irrispettose. In relazione, poi, alla condotta “reiteratamente offensiva”, prosegue il reclamante, le affermazioni profferite non possono considerarsi offensive, bensì semmai irriguardose, tanto che in maniera uniforme, gli organi di giustizia sportiva si sono pronunciati in più occasioni, distinguendo il comportamento irriguardoso, meno grave, da quello ingiurioso, con conseguente riduzione della portata afflittiva della sanzione. In definitiva, il reclamante ritiene che l’atteggiamento allo stesso, nell’occasione, rimproverato è stato dettato dal momento di forte concitazione e comunque, limitato ad un contesto temporale alquanto ridotto e ad un’unica condotta. Richiamate, infine, a supporto della propria tesi difensiva, tutta una serie di decisioni degli organi di giustizia sportiva, il sig. Riolfo evidenzia come lo stesso sia esente da precedenti specifici e come, in relazione alle contestate plurime condotte (asserita ingiuria, ingresso sul terreno di gioco, protesta plateale), appaia evidente che si tratta di “fatti avvenuti in un unico contesto senza apprezzabile soluzione di continuità e da valutarsi unitariamente, in quanto afflitti dal vincolo della continuazione” (Comm. Discip. c/o Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. del 9.2.2012, n. 65). Il reclamante conclude, pertanto, chiedendo che, in riforma della decisione adottata dal Giudice Sportivo, la sanzione sia ridotta da 3 ad 1 giornata o, in via subordinata a 2 giornate di squalifica. Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 22.1.2016 nessuno è comparso. Questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. La condotta tenuta nella circostanza dal Sig. Riolfo Giancarlo, allenatore della società Savona FBC, deve essere stigmatizzata con fermezza. Come specificamente riportato in referto di gara, il ricorrente, in occasione di una decisione dell’arbitro, è uscito dalla propria area tecnica, protestando e urlando a gran voce e rivolgendo alla terna espressioni che, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, devono essere qualificate quali ingiuriose e offensive. Inoltre, lo stesso allenatore, dopo l’invito rivoltogli dal direttore di gara ad abbandonare il terreno di giuoco, per rientrare negli spogliatoi, attraversava una parte del campo di gara nella quale era, tra l’altro, posizionato il direttore di gara, continuando a sbracciarsi ed a protestare, abbandonando, infine, il terreno di giuoco solo grazie all’intervento dei propri calciatori. Si tratta, dunque, di condotta plurioffensiva, gravemente e ripetutamente irriguardosa, che non consente alcuna riduzione della sanzione correttamente determinata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giancarlo Riolfo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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