F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RIBEIRO DOS SANTOS MATEUS SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/S.NICOLOCALCIO TERAMO DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RIBEIRO DOS SANTOS MATEUS SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/S.NICOLOCALCIO TERAMO DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)
Con reclamo ritualmente proposto in data 15.01.2016, la S.S.D. Chieti Calcio a r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 86 del 13.01.2016, in relazione alla gara S.S.D. Chieti Calcio a r.l./S.S.D. San Nicolò Calcio Teramo s.r.l. del 10.01.2016, con la quale il predetto Giudice ha squalificato il calciatore Ribeiro Dos Santos Mateus per tre giornate effettive di gara. Il provvedimento di squalifica è stato così motivato dal Giudice Sportivo: “per avere colpito calciatore avversario, lontano dall’azione di giuoco, con una gomitata alla nuca.” La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata a due giornate effettive di gara, adducendo che pur non essendo revocabile in dubbio che il gesto del calciatore Ribeiro Dos Santos Mateus sia censurabile sotto il profilo giuridico-sportivo, la sanzione disciplinare comminata dal Giudice Sportivo deve considerarsi sproporzionata ed oltremodo afflittiva atteso che, nel caso per cui è causa, non si ravviserebbero gli estremi della tipica fattispecie della condotta violenta ex art. 19, comma 4, lettera b) C.G.S., ma bensì quelli della condotta gravemente antisportiva di cui al comma 4, lett. a) del citato articolo C.G.S., che prevede come sanzione la squalifica per due giornate effettive di gara. Secondo la difesa della società reclamante, I’assenza del comportamento violento del proprio calciatore sarebbe comprovata dalla circostanza che il gesto falloso sarebbe stato “senza conseguenze” per l’avversario e commesso in un’azione di giuoco, come evidenziato nel referto arbitrale. Alla seduta del 22.1.2016, il legale della parte reclamante ha esposto la propria tesi difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione. Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento. La condotta tenuta dal calciatore Ribeiro Dos Santos Mateus, alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata, non può che qualificarsi come condotta violenta, ex art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.. Infatti, così recita il rapporto arbitrale: “Al 40’ del 1T richiamavo l’attenzione dell’arbitro per segnalare che il calciatore Riberiro Dos Santos Mateus, N°9 (Chieti) con il pallone in gioco ma non a distanza di gioco, colpiva con una gomitata sulla nuca un calciatore avversario procurandogli forte dolore e rendendo necessario l’intervento dei sanitari; tuttavia il calciatore colpito ha potuto riprendere parte al gioco senza conseguenze.”. Tale dinamica dei fatti conferma il carattere violento del comportamento del calciatore della S.S.D. Chieti Calcio a r.l.. La condotta violenta è ravvisabile: a) dal colpo inferto con il gomito alla nuca del calciatore avversario che ha procurato a quest’ultimo forte dolore con l’intervento dei sanitari; b) dal fatto che l’azione fallosa è intervenuta con il pallone non a distanza di gioco rispetto alla posizione dei due contendenti. Si è trattato, quindi, di un atto intenzionale commesso da un calciatore in danno dell’integrità fisica di un avversario che ha cagionato al medesimo un concreto pregiudizio (forte dolore con intervento dei sanitari) con il pallone non a distanza di gioco.Ne consegue che, nel caso di specie, non possono trovare accoglimento le argomentazioni difensive della parte ricorrente i cui riferimenti giurisprudenziali non appaiono puntuali ed aderenti alla fattispecie concreta oggi esaminata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti di Chieti. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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