F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CSA del 26 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CSA del 07 Giugno 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL B&A SPORT CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI LUCA SEGUITO GARA B&A SPORT CALCIO A 5/PARTENOPE CALCIO 5 GOLDEN EAGLE DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 793 del 17.5.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CSA del 26 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CSA del 07 Giugno 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO DEL B&A SPORT CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI LUCA SEGUITO GARA B&A SPORT CALCIO A 5/PARTENOPE CALCIO 5 GOLDEN EAGLE DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 793 del 17.5.2016)
La società B&A Sport Calcio a 5, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, pubblicata sul Com. Uff. n. 793 del 17.5.2016, con la quale è stata inflitta al proprio calciatore Luca Rossi la punizione sportiva della squalifica per 3 giornate effettive di gara, perché «allontanato per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un calciatore avversario, al termine dell’incontro rientrava indebitamente sul terreno d gioco provocando con frasi e gesti i calciatori della squadra avversaria». La reclamante rileva, anzitutto, «che durante tutto il tempo di gioco della soprarichiamata partita, tutti i giocatori della B&A Sport sono stati oggetto di pressione, sia verbale che fisicoagonistica, da parte dei giocatori della squadra avversaria». Rileva, inoltre, «che l’espulsione del calciatore Luca Rossi sia avvenuta proprio nel finale di partita, momento in cui si concretizzavano in maniera decisa i reiterati atti provocatori soprarichiamati». Quanto, specificamente, al comportamento del calciatore Luca Rossi, ritiene, la società reclamante, che lo stesso non possa essere definito “gravemente scorretto”, considerato che le parole pronunciate «non hanno contenuto offensivo né tantomeno costituiscono una ingiuria o minaccia». Si chiede, poi, la società ricorrente, come abbia fatto il direttore di gara ad individuare, tra i tanti che al termine della partita hanno fatto ingresso sul terreno di gioco (circostanza che si evince dallo stesso Com. Uff. n. 793 “penetravano indebitamente sul terreno di gioco”), «proprio il calciatore Luca Rossi», che invece, secondo la prospettazione difensiva, si trovava negli spogliatoi, poiché già espulso. Evidenzia, infine, la società B&A Sport, come la sanzione inflitta sia, comunque, eccessiva, come emergerebbe anche dal raffronto con altra decisione rinvenibile nello stesso Com. Uff. n. 173 (calciatore della società Partenope C5 Golden Eagle, punito con squalifica per 3 giornate per comportamento minaccioso nei confronti di un avversario). Conclude, quindi, la società ricorrente, chiedendo annullarsi la squalifica ovvero ridursi la stessa «in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame». Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 26.5.2016 è comparso il dott. Raffaele Martino, per delega avv. Massimiliano Brugnoletti, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni di cui in ricorso. La Corte, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. Nel referto ufficiale del direttore di gara, alla voce “calciatori espulsi” così si legge: «… al 19° del secondo tempo, Rossi Luca, n° 13 – B&A Sport Calcio a 5 – dopo la segnatura di una rete si avvicinava al numero 22 della squadra avversaria per deriderlo dicendogli “prenditi questo”». Il direttore di gara segnala, poi, che lo stesso calciatore al termine dell’incontro ha provocato «con gesti e frasi calciatori e tifosi avversari». Orbene, un’attenta valutazione delle risultanze di gara conduce questa Corte a ritenere ammissibile una riqualificazione del fatto oggetto dell’impugnato provvedimento sanzionatorio. Infatti, il caso di specie appare, in realtà, sussumibile nello schema di cui all’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. («Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 2 giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara»). Dalla descrizione, sufficientemente chiara e dettagliata, dei fatti di cui trattasi, deve, infatti, escludersi un intento violento o minaccioso od offensivo nella condotta posta in essere dal calciatore Luca Rossi che, complessivamente considerata, si sostanzia in una “condotta gravemente antisportiva”. Per l’effetto, la sanzione inflitta al calciatore Rossi può essere rideterminata nella squalifica per 2 giornate di gara effettive. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società B&A Sport Calcio a 5 di Orte (Viterbo) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rossi Luca a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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