F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CFA del 03 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CFA del 10 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S. AKRAGAS – CITTA’ DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016; – AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN ORDINE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE AI SIGG.RI ALESSI SILVIO E CAMPOCCIA LUIGI – NOTA N. 8824/729 PF15-16 SP/BLP DEL 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016) 3. RICORSO DEL SIG. ALESSI SILVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMA 1 CGS E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. – nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blp del 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016) 4. RICORSO DEL SIG. CAMPOCCIA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E 8, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 8824/729 PF15-16 SP/BLP DEL 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CFA del 03 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CFA del 10 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S. AKRAGAS – CITTA’ DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016; - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN ORDINE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE AI SIGG.RI ALESSI SILVIO E CAMPOCCIA LUIGI - NOTA N. 8824/729 PF15-16 SP/BLP DEL 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016) 3. RICORSO DEL SIG. ALESSI SILVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMA 1 CGS E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. - nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blp del 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016) 4. RICORSO DEL SIG. CAMPOCCIA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E 8, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8824/729 PF15-16 SP/BLP DEL 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016) Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 62/TFN, si è pronunciato sul deferimento elevato in data 25.2.2016 dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Silvio Alessi, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della S.S. Akragas Città dei Templi s.r.l., e del sig. Luigi Campoccia, Presidente del collegio sindacale della citata società, nonchè della stessa società Akragas per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1 CGS e art. 10 comma 3 CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafi VI e VII) delle N.O.I.F., non avendo depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.12.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti in favore del Sig. Camillo Antonio Ferruccio (tesserato in qualità di preparatore atletico), relativamente alle mensilità di settembre e ottobre 2015 né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali Irpef e dei contributi previdenziali correlati ai predetti emolumenti. In aggiunta, il Sig. Alessi e il Sig. Campoccia sono stati deferiti ex art. 1 bis comma e art. 8 comma 1 C.G.S. avendo entrambi depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 16.12.2015, una dichiarazione non veritiera attestante sia l’avvenuto pagamento delle richiamate spettante economiche dovute al Sig. Ferruccio sia l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi ai detti emolumenti. La società Akragas è stata, infine, deferita per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l’operato, come sopra ricostruito, dei suoi dirigenti ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.. All’esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato nei confronti dei deferiti le seguenti sanzioni: - al Sig. Silvio Alessi, l’inibizione di mesi 4 (quattro); - al Sig. Luigi Campoccia, l’inibizione di mesi 2 (due); - alla Società SS Akragas Città dei Templi S.r.l., la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2015/2016, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00). Avverso la suindicata decisione i soggetti deferiti hanno interposto reclamo, all’uopo deducendo l’erroneità del provvedimento di prime cure in buona sostanza rilevando e deducendo che il citato preparatore atletico sig. Ferruccio a far data dal 1.9.2015 non adempiva regolarmente le obbligazioni scaturenti dal vincolo contrattuale, omettendo di prestare la sua attività di preparatore atletico della prima squadra dell’Akragas. In altri termini, il mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti al citato tesserato per le mensilità di settembre e ottobre 2015 è esclusivamente dovuto alla circostanza delle omesse prestazioni lavorative da parte del detto dipendente, rappresentando al riguardo i reclamanti che tuttavia i contributi previdenziali su detti emolumenti sono stati regolarmente versati. Peraltro, rilevano come successivamente il suddetto preparatore atletico ha, in sede di accordo stipulato il 24.2.2016, 6 rinunciato irrevocabilmente alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016 “per le quali nessuna attività lavorativa è stata prestata…”, impegnandosi altresì in detta sede a restituire quanto indebitamente percepito per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015. Alla ricordata rinuncia i reclamanti riconnettono un effetto retroattivo sanante di qualsivoglia violazione della normativa federale oggetto del deferimento in questione. In ragione della detta efficacia retroattiva della rinuncia in data 24.2.2016, ad avviso dei reclamanti, risulta quindi veritiera la dichiarazione depositata attestante il versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati in quanto, in realtà, non dovuti al citato dipendente inadempiente nei confronti della società. La Corte di Appello Federale, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dell’odierna riunione, e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione. Motivi della decisione La Corte, letti gli atti di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che i ricorsi siano infondati. L’ambito cognitivo del presente procedimento verte sul duplice addebito elevato con l’atto di deferimento del 25.2.2016, come sopra riportato, ed integralmente convalidato dal giudice di prime cure con la decisione qui gravata. Segnatamente, è stata fatta oggetto di contestazione ai deferiti (odierni ricorrenti), anzitutto, una condotta omissiva, consistente nel mancato deposito, alla data del 16.12.2015, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato sig. Ferruccio per le mensilità di settembre e ottobre 2015. Ma vi è anche la contestazione della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S., in ragione della produzione alla Co.Vi.So.C. di dichiarazione non veritiera, attestante il versamento dei detti emolumenti nonché delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali. La pronuncia di prime cure merita di essere confermata. Vale premettere che, a norma dell’articolo 37 C.G.S., la Corte Federale di Appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. In coerenza con la divisata regula iuris lo scrutinio rimesso a questo organo di giustizia non potrà che avvenire in rigorosa aderenza ai motivi di gravame all’uopo articolati. Nella suddetta prospettiva mette conto evidenziare che le circostanze poste a fondamento del procedimento siano pacifiche e non controvertibili: non sono, invero, fatte oggetto di contestazione l’omissione in sè, nel prescritto termine, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento al dipendente degli emolumenti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2015 né la presentazione di una dichiarazione (non veritiera) attestante di contro l’avvenuto pagamento dei ripetuti emolumenti. I profili di contestazione introdotti con il mezzo qui in rilievo riposano esclusivamente sulla pretesa irrilevanza giuridica dei suddetti addebiti, di cui il ricorrente offre una giustificazione che non può dirsi appagante. La circostanza per cui il preparatore atletico sig. Ferruccio non avrebbe reso la propria prestazione lavorativa, per come dallo stesso conclamato solo il 24.2.2016 (giorno precedente al deferimento) con rinuncia alle dette mensilità e assunzione nel contempo dell’impegno a restituire le medesime mensilità, è inconferente e irrilevante ai fini di che trattasi. In disparte, infatti, quanto già osservato dal primo giudice in ordine ai rimedi approntati dall’ordinamento in favore della società per reagire in maniera pertinente agli inadempimenti contrattuali del dipendente, la detta rinuncia intervenuta nel febbraio 2016 non può, con efficacia retroattiva, “sanare” violazioni delle regole intervenute in epoca precedente. In altri termini, nei mesi di settembre e ottobre 2015 il sig. Ferruccio era sicuramente dipendente della società Akragas (che peraltro fa rilevare di aver versato i contributi previdenziali relativamente agli emolumenti delle dette mensilità, con riguardo ai quali emolumenti però non è resa la dichiarazione concernente il relativo pagamento). 7 Sotto diverso profilo, non può che ribadirsi la non veridicità della altra e diversa dichiarazione, di cui alla seconda incolpazione, concernente, invece, il presunto avvenuto pagamento delle richiamate spettanze economiche dovute al Sig. Ferruccio. E’ in sé non veritiera la dichiarazione che attesta l’avvenuto pagamento degli emolumenti a tutti i dipendenti e tesserati in presenza dell’omessa produzione della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti al sig. Ferruccio. Per le esposte ragioni, definitivamente accertate le relative responsabilità e definite le conseguenze sanzionatorie nella congrua misura stabilita in prime cure, i reclami vanno respinti con conseguente addebito della tassa reclamo Per questi mnotivi la C.F.A. a Sezioni Unite, respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società S.S. Akragas – Città dei Templi S.r.l. di Agrigento e dai sig. ri Alessi Silvio e Campoccia Luigi e dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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