F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CFA del 03 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CFA del 10 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 11, COMMA 3, E 12, COMMA 3, IN CONSEGUENZA DELLE CONDOTTE ASCRIVIBILI AI PROPRI SOSTENITORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO/JUVENTUS, FINALE DELLA JUNIOR CUP – TORNEO PULCINI, DELL’8.11.2015 (RECTIUSCATEGORIA ESORDIENTI) – NOTA N. 8416/423 PF15-16 SP/GB DEL 17.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CFA del 03 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CFA del 10 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 11, COMMA 3, E 12, COMMA 3, IN CONSEGUENZA DELLE CONDOTTE ASCRIVIBILI AI PROPRI SOSTENITORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO/JUVENTUS, FINALE DELLA JUNIOR CUP - TORNEO PULCINI, DELL’8.11.2015 (RECTIUSCATEGORIA ESORDIENTI) - NOTA N. 8416/423 PF15-16 SP/GB DEL 17.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016) In data 8.11.2015, in Borgomanero (NO), Loc. Santa Cristina, si è disputata la partita Torino-Juventus, finale della Junior Cup, Torneo Pulcini, riservata ai nati del 2005 ed organizzata dalla A.S.D. Accademia Calcio Borgomanero. Nei successivi giorni 17 e 18 novembre 2016, alcuni organi di stampa a diffusione nazionale (Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero) pubblicavano servizi relativi ad episodi di razzismo e violenza accaduti in occasione della ricordata finale. In particolare, i richiamati quotidiani riferivano di ripetuti insulti proferiti da sostenitori juventini nei confronti di un giocatore etiope del Torino a motivo del colore della sua pelle, proseguiti anche nel bar dello Stadio all’indirizzo della madre di altro giovane calciatore tesserato per la stessa società, e di un’aggressione subita da costei e dall’ex marito nei pressi del parcheggio dell’impianto sportivo. La Procura Federale, prendendo spunto da tali notizie, svolgeva opportune indagini al termine delle quali deferiva innanzi il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare la Juventus F.C. S.p.A. “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3,C.G.S. in relazione agli artt. 11, comma 3, e 12, comma 3 in conseguenza delle condotte ascrivibili ai propri sostenitori, come descritte ai punto a), b) c) della parte motiva”. Si costitutiva in giudizio la soc. Juventus eccependo: a) difetto di prova in ordine alle violazioni per comportamento discriminatorio; b) insussistenza del requisito della effettiva percettibilità dei cori; c) insussistenza della violazione nell’episodio concernente la madre dell’altro calciatore. Il deferimento veniva discusso innanzi il T.F.N. – Sezione Disciplinare, nella seduta del 17.3.016, nel corso della quale il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione della responsabilità della società deferita con conseguente richiesta di sanzione 2 costituita dallo svolgimento a porte chiuse di due gare di campionato esordienti e dall’ammenda di € 20.000,00. Il difensore della soc. Juventus, anch’esso presente, preliminarmente eccepiva l’incompetenza del Tribunale Federale Nazionale dal momento che, a norma dell’art. 29.2 C.G.S. i fatti disciplinarmente rilevanti commessi da chiunque nel corso di una gara, possono essere conosciuti e giudicati soltanto dal competente Giudice Sportivo sulla esclusiva base degli atti ufficiali, fatto salvo il potere di segnalazione riservato alla Procura Federale nei limiti dell’art. 35 stesso codice, nella fattispecie, ad opinione della reclamante, irritualmente esercitato. La società incolpata, rilevato che, conseguentemente, competente a conoscere la controversia sarebbe dovuto essere il Giudice Sportivo Territoriale, ed esclusivamente lui, concludeva per il proprio proscioglimento, anche in base alle svolte argomentazioni di merito. Il T.F.N. riteneva di poter esaminare l’eccezione processuale in quanto rilevabile d’ufficio, peraltro disattendendola con questa motivazione: “i fatti oggetto di deferimento non sono stati rilevati dall’arbitro nel corso della gara (ed in tal caso avrebbero dovuto essere giudicati dal Giudice Sportivo Territoriale), ma sono stati rilevati dalla Procura come notitia criminis attraverso la lettura della stampa quotidiana … e successivamente…oggetto di indagini e di deferimento (conseguentemente sono stati portati correttamente all’esame di questo Tribunale)”. Passando al merito, il primo Giudice, ritenendo fondate le violazioni contestate, così pronunciava: “In accoglimento del deferimento, irroga alla Juventus F.C. S.p.A. la sanzione dell’ammenda di €. 20.000,00 (euro ventimila/00)”. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la società Juventus proponendo quattro motivi d’impugnazione così articolati: a) Nullità del deferimento per incompetenza della Procura Federale e conseguentemente del Tribunale Federale a procedere per i fatti di cui al presente processo; b) Difetto di prova in ordine alla violazione dell’art. 11, comma III, C.G.S.; c) Insussistenza del requisito della effettiva percettibilità dei cori; d) Insussistenza della violazione in relazione alla vicenda concernente la madre dell’altro calciatore torinista. Il gravame veniva discusso innanzi la Corte Federale d’Appello nella seduta del 22.4.2016: il Cons. Chinè per la Procura sollecitava la reiezione del ricorso, mentre l’avv. Turco per la soc. Juventus ne chiedeva l’accoglimento, con particolare riferimento all’eccezione d‘incompetenza; la Corte riservatasi di decidere scioglieva la riserva stessa in esito alla camera di consiglio del 3.5.2016, nel senso del rigetto del reclamo ed incameramento della relativa tassa. A parere del Giudicante nessuno dei quattro motivi d’impugnazione si rivela, in effetti, fondato, con conseguente doveroso rigetto del reclamo. E’ opportuno ricordare che l’atto di deferimento individua un doppio ordine di comportamenti sanzionabili tenuti dai sostenitori della soc. Juventus, distinguendo, temporalmente, quelli osservati nel corso della gara, da quelli posti in essere dopo la sua conclusione. La preliminare eccezione d’incompetenza considera esclusivamente la prima contestazione, trascurando significativamente i fatti successivi, verificatisi nel parcheggio adiacente all’impianto sportivo. Partendo da quest’ultimi, a motivo dell’immediata individuazione dell’Organo giurisdizionale competente, va preliminarmente precisato che il deferimento, avvenuto per violazione dell’art. 12.3 del C.G.S., è stato diversamente sanzionato, come rileva lo stesso reclamo, deducendo che “il TNF ha modificato la qualificazione giuridica dei fatti ritenendo violato il disposto di cui all’art. 14”. Tale rilievo, tuttavia, non è stato formulato come motivo di reclamo: l’eccezione sollevata dalla reclamante è, invero, limitata all’inesistenza, nel caso concreto, di un danno grave all’incolumità della persona. Ritenuta, di conseguenza, pienamente legittima la mutata considerazione dell’illecito anche in virtù della mancata impugnativa, non può dubitarsi che la fattispecie vada ricondotta sotto la previsione dell’art. 32 ter, comma 3, C.G.S., in virtù del quale il Procuratore federale “prende 3 notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie … comunque pervenute”, esercitando d‘ufficio l’azione disciplinare, mentre il successivo comma 6 dispone: “E’ competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale il Tribunale Federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione”. Trattandosi, nel presente caso, della soc. Juventus, tale competenza appartiene indiscussamente al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che, appunto, ed a giusta ragione, ha giudicato la controversia. La competenza dell’Organo adito nella fattispecie è confermata dalla disposizione dell’art. 14 detto Codice, utilizzato dal primo Giudice anche a fini della determinazione della sanzione, in virtù del quale: “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”: nel presente procedimento è indubitabile che gravi fatti di natura violenta siano intervenuti nel parcheggio antistante l’impianto la cui caratteristica di area esterna immediatamente adiacente allo stesso non è dubitata dalla reclamante; la gravità degli accadimenti è testimoniata, non tanto dalle proposte querele, quanto dai referti medici della ASL Novara - Ospedale Borgomanero in atti. A parere della Corte, nemmeno il profilo d’incompetenza denunciato appare fondato. E’ ben vero che l’art. 32 C.G.S., disciplinante i “Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori”, stabilisce che tali comportamenti debbano venir giudicati “sulla base del rapporto degli Ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati… che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14,00 del giorno feriale successivo alla gara”, ma è altrettanto vero che nel caso di specie, come certificano gli atti del procedimento, unico Ufficiale di gara presente era l’Arbitro dell’incontro – più esattamente un Dirigente arbitro – che ha refertato non sul modulo normalmente utilizzato in tutte le altre competizioni, ma su documento predisposto per incontri di non eccessivo valore tecnico-sportivo, nel quale non v’è spazio alcuno per riferire in ordine a cori razzisti e/o altri comportamenti sanzionabili degli atleti e degli spettatori. In proposito, appare priva di pregio l’avversa censura secondo la quale non si sarebbe verificata alcuna violazione in quanto l’arbitro non avrebbe “rilevato nulla di anomalo”, tanto più che “nella parte del referto arbitrale dedicata al comportamento delle tifoserie non vien indicato nulla di anomalo”, mentre il rapporto assumerebbe decisiva valenza probatoria in quanto sottoscritto e compilato “anche dal Dirigente della squadra avversaria”. Nel caso in controversia, ferma l’anomalia del documento, il referto non appare compilato, invero, con la dovuta perizia, essendosi omesso, tra l’altro, financo di barrare le precostituite caselle relative al comportamento di calciatori, dirigenti e - per quel che qui maggiormente rileva – dello stesso pubblico, così dimostrando che a tale certificazione non può venir attribuita valenza di sorta. Accanto a questa indubitabile realtà, si pone la rilevante circostanza costituita dall’assenza – nel campo e nell’impianto ove si disputava la ricordata finale - di qualsiasi componente della Procura federale che, pertanto, non era in grado di riferire, entro le ore 14,00 del giorno successivo a quello di disputa della gara, i comportamenti discriminatori ed aggressivi appresi solo successivamente, a seguito dell’indagine provocata dagli allarmanti servizi pubblicati sui più diffusi quotidiani nazionali. L’eccezione d’incompetenza, priva di fondamento, deve venir disattesa e consente di passare al merito delle svolte censure. Orbene, ritiene la Corte che le reiterate grida di natura discriminatoria e denigratoria nei confronti del giovane calciatore etiope tesserato per il Torino F.C. siano state effettivamente pronunciate, per come risulta dalle deposizioni rese alla Procura federale dai testimoni Gianluca Cabella e Mirko Barinchi. E’ ben vero che costoro risultano tesserati per la stessa società d’appartenenza dell’atleta insultato, ma è altrettanto vero che i concordi dettagli delle due testimonianze inducono a ritenere pienamente veridici i fatti riferiti, essendo inimmaginabile che, al solo fine di nuocere ad altro sodalizio, per di più superato in campo, questi tesserati si siano indotti ad inventare di sana pianta le circostanze testimoniate. 4 Tali risultanze istruttorie non sono poste nel nulla dalla deposizione del sig. Panzanaro, tesserato per la societàa Juventus F.C., che ha avvertito l’opportunità di venir assistito nel corso dell’audizione dal proprio legale, e che afferma di non aver sentito cori di scherno rivolti al calciatore torinista. Nel contrasto fra le ricordate dichiarazioni deve darsi prevalenza a quelle riferenti le espressioni denigratorie, sia per la coincidenza delle deposizioni, sia perché il teste Panzanaro potrebbe non aver fatto caso – e quindi percepito - i cori sanzionati in quanto non diretti ad atleta appartenente alla sua squadra. Nessun rilievo, infine, assume quanto riferito dal Presidente della Borgomanero, sig. Diego Alfonso De Giuliani, dal momento che lo stesso, presente alla gara “solamente nei minuti finali”, non può aver assistito agli episodi per cui è procedimento. Del resto, la pubblicazione della vicenda sui più diffusi quotidiani nazionali presuppone da parte degli estensori dei servizi un’indagine approfondita ed accurata, sicchè le notizie stampa, di norma ignorate da questa Corte in quanto prive di valenza probatoria, nella fattispecie concorrono, in uno alle altre e decisive emergenze processuali, a confermare il convincimento del Collegio. Né può trascurarsi che lo stesso reclamo assume che la vicenda individuerebbe “antipatici cori di scherno, ma non di discriminazione”: siffatta ammissione rende indubitabile la commissione dell’illecito dal momento che nella nostra lingua la parola “scherno” equivale a derisione, beffa, dileggio, così integrando gli estremi della fattispecie sanzionata. Quanto alla dimensione del fenomeno costituente oggetto del terzo motivo di reclamo, la sicura percettibilità dei cori denigratori è costituita dal chiaro ascolto degli stessi da parte dei testimoni sopra indicati, confortati non tanto dai già richiamati servizi giornalistici, ma dalla rigorosa indagine effettuata dalla Procura federale e dalla circostanza – anch’essa sopra richiamata - che la stessa reclamante ammette la condotta offensiva dei propri sostenitori, qualificandola “cori di scherno”, pertanto indubbiamente percepibili e percepiti. Tutte tali circostanze appaiono sufficienti alla conferma del giudizio di responsabilità. Infine, per quanto attiene l’aggressione nei confronti della sig.ra Ana Rosa Abrunedo Aduarde, madre di altro giovane calciatore compagno di quello etiope insultato in campo, la stessa è comprovata dalle risultanze documentali corredanti l’atto di deferimento, costituite dalla proposta querela e dalla certificazione della ASL Novara – Ospedale di Borgomanero concernente i danni alla persona sofferti dalla medesima sig.ra Abrunedo, nonché dal sig. Riccardo Coppola, già coniuge della stessa. Quest’ultimo, risulta afflitto da “frattura sostanzialmente composta delle ossa proprie del naso”, realizzando quel comportamento riprovevole e meritevole della inflitta sanzione. Per questi motivi, in via definitiva, la Corte rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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