COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 123 della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 28.4.2016 (inibizione del dirigente NACCARATO Luciano fino al 30.6.2019, squalifica del calciatore MAZZOTTA Massimiliano fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore PERRI Daniele fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore MAZZOTTA Ottorino fino al 31.5.2017, squalifica del calciatore POLICICCHIO Domenico fino al 31.1.2017, squalifica del calciatore MAZZUCA Vittorio fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore MAZZOTTA Daniele per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 123 della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 28.4.2016 (inibizione del dirigente NACCARATO Luciano fino al 30.6.2019, squalifica del calciatore MAZZOTTA Massimiliano fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore PERRI Daniele fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore MAZZOTTA Ottorino fino al 31.5.2017, squalifica del calciatore POLICICCHIO Domenico fino al 31.1.2017, squalifica del calciatore MAZZUCA Vittorio fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore MAZZOTTA Daniele per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che alla stregua degli accertamenti effettuati i fatti descritti dal direttore di gara restano confermati, ma vanno diversamente valutati nei sensi che seguano: 1) quanto a Naccarato Luciano, l’inibizione deve essere ridimensionata avuto riguardo alla entità delle conseguenze lesive; 2 )quanto a Massimiliano Mazzotta, il comportamento deve inquadrarsi in una aggressione verbale nei confronti del direttore di gara; 3) quanto a Perri Daniele, il comportamento deve inquadrarsi nell’aggressione verbale nonché nell’aver attinto il direttore di gara con due sputi alla divisa; 4 )quanto a Mazzotta Ottorino, il comportamento deve inquadrarsi nell’entrata abusiva in campo, nelle offese e nella minaccia,con l’esclusione del tentativo di aggressione per la insussistenza di atti idonei ad integrarlo; 5) quanto a Policicchio Domenico deve inquadrarsi nel comportamento offensivo e minaccioso, con esclusione del tentativo di aggressione, per come sopra; 6) quanto a Mazzuca Vittorio, può essere configurato in tentativo non riuscito di colpire l’arbitro a distanza con un oggetto. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce le qualifiche irrogate per come segue: - a carico del dirigente NACCARATO Luciano fino al 30.6.2018; - a carico del calciatore MAZZOTTA Massimiliano fino al 30.6.2017; - a carico del calciatore PERRI Daniele fino al 31.3.2017; - a carico del calciatore MAZZOTTA Ottorino fino al 31.12.2016; - a carico del calciatore POLICICCHIO Domenico fino al 30.10.2016; - a carico del calciatore MAZZUCA Vittorio fino al 30.10.2016. Conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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