F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 11 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CFA del 09 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C.D. SONA MAZZA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE CIPRIANI ANDREA IN PROPRIO FAVORE SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE PRESSO IL C.R. VENETO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti Com. Uff. n. 9/TFN del 23.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 11 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CFA del 09 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C.D. SONA MAZZA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE CIPRIANI ANDREA IN PROPRIO FAVORE SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE PRESSO IL C.R. VENETO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti Com. Uff. n. 9/TFN del 23.2.2016) Con reclamo in data 1.3.2016, la A.C.D. Sona M. Mazza ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 9 del 23.2.2016 con la quale è stato dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Andrea Cipriani in favore dell’odierna reclamante, chiedendo a questa Corte di dichiarare, in riforma della decisione impugnata, la validità del tesseramento del suddetto calciatore a far tempo dal 5.12.2015 o, in subordine, dal 4.1.2016. La reclamante adduce la erroneità della decisione impugnata laddove essa afferma che il trasferimento del calciatore dilettante si perfeziona allorchè pervenga presso la Divisione o il Comitato competente non solo l’accordo di trasferimento, come testualmente prevede l’art. 39, comma 5, N.O.I.F., ma anche il foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti, in applicazione del combinato con il disposto del comma 2, dello stesso art. 39. Nel caso di specie, infatti, nel mentre risulta pacificamente tempestivo il deposito del modulo di trasferimento del calciatore Cipriani da parte della società reclamante, risulta altresì pacificamente tardiva, rispetto al termine previsto dall’art. 39, comma 5, N.O.I.F., la trasmissione della distinta contenente l’elenco dei calciatori di cui essa ha chiesto il tesseramento. Essendo pacifici i fatti per cui è controversia, in punto di diritto la questione da dirimere è se il deposito del foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti, come afferma la decisione impugnata, deve necessariamente anche esso essere effettuato a corredo della richiesta di tesseramento entro il termine previsto dall’art. 39, comma 5, N.O.I.F., pena il mancato regolare perfezionamento della pratica e la conseguente invalidità del tesseramento stesso, ovvero, come sostiene la reclamante, esso costituisca un adempimento che incide sulla mera efficacia del tesseramento - già perfezionatosi dunque unicamente a seguito del tempestivo deposito della sola richiesta di tesseramento - e preclude unicamente (il temporaneo) utilizzo del calciatore. Ad avviso di questa Corte la decisione impugnata è corretta e condivisibile ed il reclamo non merita dunque accoglimento. La fattispecie del trasferimento del calciatore dilettante è disciplinata dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell’art. 39 N.O.I.F. e di conseguenza ai fini del perfezionamento di un valido tesseramento occorre che, entro il termine previsto dal comma 5 dell’art. 39, la società tesserante faccia pervenire presso la Divisione o il Comitato competente non solo il modulo dell’accordo di trasferimento ma anche il foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti. La tesi propugnata dalla reclamante non merita adesione anche perché conduce a conseguenza inaccettabile per l’ordinamento sportivo, disattendendo quell’esigenza di certezza nei trasferimenti dei calciatori che esso deve invece necessariamente garantire, quale sarebbe quella di ritenere il 2 trasferimento di un calciatore, ad un tempo, valido e perfezionato con il deposito dell’accordo di trasferimento ma anche inefficace per la mancata allegazione dell’elenco dei tesseramenti richiesti e per tutto il tempo in cui tale ultimo adempimento non fosse curato. Tempo peraltro indefinito, perché, secondo tale inaccettabile tesi, a ben vedere non vi sarebbe un termine entro il quale dover depositare il foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Sona Mazza di Sona, località Ca’ Littoria (Verona). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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