CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 05/05/2016 – Enrico Boscolo/Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 05/05/2016 – Enrico Boscolo/Federazione Italiana Pallacanestro IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Mario Sanino – Presidente Pier Giorgio Maffezzoli - Relatore Vanda Giampaoli Giuseppe Musacchio Cesare San Mauro – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel procedimento iscritto al R.G. Ricorsi n. 45/2015, promosso, in data 24-VIII-2015, dal Sig. Boscolo Enrico, assistito, difeso, rappresentato e domiciliato dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, contro la F.I.P. – Federazione Italiana Pallacanestro, assistita, difesa rappresentata e domiciliata dagli Avv.ti Prof. G. Valori e Paola M.A. Vaccaro del Foro di Roma, il C.I.A. – Comitato Italiano Arbitri, contumace nonché nei confronti del Sig. Attard Beniamino Manuel, contumace avverso le Delibere n° 1 e 2 del C.I.A., pubblicate rispettivamente il 22-VII-’15, col C.U. n° 53, ed il 23- VII-’15, col C.U. n° 55, aventi ad oggetto la formazione delle liste arbitrali per la S.S. 2015/’16 che, proprio in virtù delle citate Delibere, per la prima volta quest’anno, venivano compilate non più col criterio, previsto dal Regolamento C.I.A. e consolidato dalla prassi, della “Decretazione di Promozioni” da una Categoria (e/o Campionato) all’altra, ma col nuovo sistema delle “Liste aperte” contestualmente adottato dal C.D. CIA (e non, come previsto statutariamente, dal Consiglio Federale F.I.P.). Considerato in fatto Con il ricorso de quo, il Sig. Enrico Boscolo, Arbitro di Pallacanestro a disposizione del C.I.A – F.I.P. da qualche lustro, avendo nella passata stagione (2014/’15) diretto con profitto (come vedremo infra) gare dei Campionati Serie A2 Gold/Silver maschile e Serie A1 femminile, impugnava le Delibere “incriminate” per violazione degli artt. 55 – co. II, dello Statuto F.I.P., 131 del Regolamento di Giustizia F.I.P. e 54 del C.G.S. CONI. Quanto sopra, fondamentalmente per due ordini di motivi: I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25 del Regolamento C.I.A. e dei Criteri d’Impiego e Valutazione S.S. 2014/’15 – Impossibilità per il C.I.A. di apportare modifiche al Sistema previsto dai Criteri di Impiego e Valutazione – Illegittimità del Comunicato Ufficiale n° 53 del 22-VII-’15; II) Violazione dell’art. 6 dei Criteri di Impiego e Valutazione S.S. 2014/’15 – Eccesso di potere – Impossibilità di non prevedere Promozioni alla Categoria superiore di Arbitri aventi titolo. Costituendosi ritualmente, e solitariamente, nel presente procedimento, la F.I.P. contestava integralmente quanto ex adverso dedotto, sostenuto e richiesto, eccependo, in via pregiudiziale e/o preliminare, l’inammissibilità/improcedibilità del Ricorso de quo; nel merito: l’inammissibilità/infondatezza del medesimo. Sommariamente ricostruendo il “punto di vista” della F.I.P., questa si rifà in primis all’art. 54 del C.G.S. del C.O.N.I., secondo cui il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia è ammesso “Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’Ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia……….....esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Osserva, altresì, parte resistente che gli artt. 55 dello Statuto Federale e 131 del Regolamento di Giustizia F.I.P. sono praticamente speculari al citato art. 55 C.G.S. CONI, ricavando, anche solo da ciò, l’insussistenza delle condizioni di ammissibilità del gravame proposto ex adverso e rilevando, altresì, che proprio il citato Regolamento di Giustizia (cfr. artt. 104 e 109) stabilisce la competenza del Tribunale Federale in I grado e della Corte Federale d’Appello in II grado “…su tutti i fatti rilevanti per l’Ordinamento sportivo, in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali”: in particolare, in I grado, il Tribunale è competente anche per “…..la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’Ordinamento federale”: da qui il I profilo di inammissibilità contestato dalla F.I.P. Circa il II, invece, la Resistente, anche se per mero tuziorismo, mira ad evidenziare come nessuna violazione di norme federali, statutarie e/o regolamentari, sia stata commessa con le Delibere impugnate dal Boscolo in questa Sede, atteso che le attribuzioni e competenze dei vari Organi federali (dall’Organo Tecnico deputato alle Valutazioni dei Dd.Gg., al C.I.A., al Consiglio ed al Presidente Federale) non solo nella fattispecie che c’impegna sarebbero state rispettate, ma sono comunque state esercitate nel rispetto dei criteri di discrezionalità loro conferiti. Ritenuto in diritto In effetti, il Ricorrente si duole di non esser stato promosso, all’esito della S.S. 2014/’15, dalla Serie di appartenenza (sopra citata) a quella superiore, nonostante il parere favorevole “vincolante” (cfr. art. 6 “Criteri d’Impiego e Valutazione”) dell’Organo Tecnico di appartenenza: quanto sopra, oltretutto, in virtù di una delibera “assolutamente illegittima” adottata dal C.I.A. alla vigilia della nuova S.S. e mai più approvata né ratificata dal Consiglio Federale della F.I.P., travalicando quindi le proprie attribuzioni, competenze e poteri (cfr. artt. 17 e 25 Regolamento C.I.A., 55 Statuto e 131 Regolamento Giustizia F.I.P.). Ciò che il Boscolo contesta è l’inopinato, ingiustificato mutamento dei “Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di Comportamento” (cfr. art. 25 Regolamento C.I.A.), adottato con la I^ Delibera impugnata, da una parte; nonché la mancata ottemperanza (II^ Delibera impugnata) al Punto 6) dei predetti “Criteri”, che impone, invece, al C.I.A. medesimo “l’inserimento nella Categoria superiore per la Stagione sportiva successiva” del Direttore di Gara che sia stato giudicato dall’Organo Tecnico di appartenenza “Idoneo alla Categoria superiore”, come puntualmente avvenuto per il Sig. Boscolo, con nota ufficiale comunicata il giorno 27-VII-’15 (!). Sulla scorta dei motivi citati, il ricorrente chiede di: I) annullare le Delibere del C.I.A. della F.I.P., come sopra impugnate e, conseguentemente, II) dichiarare il diritto di Boscolo Enrico ad esser inserito nella Lista degli Arbitri designati a dirigere le Gare del Campionato di Serie A maschile per la S.S. 2015/’16. Per converso, costituendosi ritualmente in giudizio, la F.I.P., in via pregiudiziale e preliminare, contesta il modus procedendi del ricorrente, sostenendo che il Boscolo avrebbe potuto e dovuto adire i vari gradi della Giustizia endo-federale (Tribunale e Corte d’Appello Federale F.I.P.) e non rivolgersi, “per saltum”, direttamente al Collegio di Garanzia dello Sport: I) eccepisce, pertanto, la FederPallacanestro l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso de quo. Nel merito, poi, la F.I.P. censura il ricorso medesimo, siccome inammissibile ed infondato, atteso che, alla luce del combinato disposto delle norme federali (artt. 1 – 5 e 25 Regolamento C.I.A., artt. 2b e 6 Criteri d’Impiego e Valutazione), la Federazione (attraverso le sue varie componenti: Organo Tecnico, C.I.A., Consiglio Federale, Presidente), circa la valutazione e/o promozione degli Arbitri, avrebbe ampi margini di discrezionalità, sia di metodo che di merito, come tale insindacabile in sede di giustizia sportiva a qualsiasi livello. Per tale ragione, oltretutto, il ricorso sarebbe ulteriormente inammissibile perché, anche nell’ipotesi di accoglimento dello stesso, preso atto dell’autonomia e discrezionalità delle valutazioni espresse dall’Organo Tecnico Federale e delle determinazioni del C.I.A. (conseguenti, anche se di volta in volta conformi o difformi), nonché delle delibere del Consiglio Federale, ciò non potrebbe mai comportare l’automatica promozione del D.G., non potendo in ogni caso ed in alcun modo il Giudice sostituirsi agli Organi federali competenti. Riassunta così, per sommi capi, in fatto ed in diritto, la vicenda che c’impegna, il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. – Sezione I, osserva quanto segue. In estrema sintesi, che, se l’interpretazione delle norme federali (in particolare art. 63 Reg.to C.I.A.) data dalla F.I.P. fosse quella corretta, ne risulterebbe un palese ed insanabile contrasto da una parte con l’art. 54 del C.G.S. del C.O.N.I. e dall’altra addirittura con l’art. 24 Cost., per una evidente violazione del diritto di difesa: principio costituzionalmente garantito e come tale valido ed efficace non soltanto nell’Ordinamento statuale, ma anche in quello sportivo, che in questa Sede lo scrivente Collegio è chiamato a salvaguardare. Atteso quindi che la norma applicabile al caso di specie (art. 63 Reg.to C.I.A.) non si appalesa prima facie di univoca interpretazione e conseguente applicazione, P.Q.M. Rimette il presente procedimento all’Organo di Giustizia di I Grado della FIP. Assegna per tale incombente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente dispositivo. Per quanto sopra argomentato, ritiene equo stabilire l’integrale compensazione delle spese di lite. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, c/o la Sede del CONI, nella Camera di Consiglio del 16 Settembre 2015. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Pier Giorgio Maffezzoli Depositato in Roma, il 5 maggio 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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