CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 21 del 13/05/2016 – Benevento Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 21 del 13/05/2016 – Benevento Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Seconda Sezione Composta da Attilio Zimatore – Presidente Ferruccio Auletta Maurizio Benincasa Laura Marzano - Componenti Silvio Martuccelli – Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2016, presentato, in data 20 aprile 2016, dalla Società Benevento Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; per l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC – Sezioni Unite - pubblicata con C.U. n. 93 del 31 marzo 2016, che ha confermato la decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale, il quale aveva inflitto al predetto club la penalizzazione in classifica di 1 (un) punto, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal sig. Oreste Vigorito, legale rappresentante pro tempore della ripetuta società, a causa della violazione dell’art. 10, comma 3, del succitato Codice, in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera d), punto 8, del C.U. n. 239/A del 27 aprile 2015, ai fini del rilascio della licenza nazionale per l’ammissione al Campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016; vista la rinuncia al ricorso presentata dalla ricorrente - Benevento Calcio S.p.A. - in data 12 maggio u.s., trasmessa e notificata alla parte resistente, con la quale si è provveduto a comunicare a questo Collegio la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso; udito, nella camera di consiglio del 13 maggio 2016, il Relatore, prof. avv. Silvio Martuccelli; P. Q. M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione Dichiara estinto il procedimento per rinuncia della società ricorrente. Nulla per le spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 maggio 2016. Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Silvio Martuccelli Depositato in Roma, in data 13 maggio 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it