CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 22 del 26/05/2016 – Chiara Coilli Varagnolo/Federazione Italiana Sport Equestri

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 22 del 26/05/2016 – Chiara Coilli Varagnolo/Federazione Italiana Sport Equestri IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE composta da Dante D’Alessio - Presidente Alfredo Storto – Relatore Giovanni Iannini Cristina Mazzamauro Laura Santoro - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. n. 10/2016, presentato, in data 22 marzo 2016, dalla sig.ra Chiara Ciolli Varagnolo, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Giardino, contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), non costituitasi in giudizio, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FISE n. C.A. 3/16 dell'8 marzo 2016, pubblicata il giorno 9 marzo 2016, che ha irrogato, in capo alla ricorrente, la sanzione della sospensione di anni uno e l'ammenda pari ad € 500,00, per la violazione dell'art. 2, lett. b), del Regolamento di Giustizia FISE e dell'art. 9 del Regolamento EAD-ECM; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte costituita; udito, nell'udienza del 4 maggio 2016, l’avvocato Vincenzo Giardino per la ricorrente Chiara Ciolli Varagnolo; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Alfredo Storto. Ritenuto in fatto 1. La signora Chiara Ciolli Varagnolo, con atto di incolpazione depositato il 26 ottobre 2015, è stata deferita dalla Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri, di seguito anche FISE, davanti al Tribunale Federale, per la violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del Regolamento di Giustizia, perché il cavallo Sorbonne, da lei montato, era risultato positivo alla sostanza idrossietilpromazina solfossido e alla sostanza flufenazina, considerata sostanza BANNED (FEI – 2014 Equine Prohibited Substances List), in occasione del Concorso A6*, Memorial Giovanni Naldi, Cat. C130 – Napoli, del 17 maggio 2015. 1.1. All’esito dell’udienza celebrata il 24 novembre 2015, il Tribunale Federale riservava la decisione. 1.2. Il successivo 26 gennaio 2015, non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, l’interessata, a mezzo del suo difensore, ha inoltrato via p.e.c. alla Segreteria degli Organi di Giustizia della FISE istanza volta ad ottenere la declaratoria di nullità del procedimento, ex art. 56 del Regolamento di Giustizia, per essere ormai trascorsi più di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare senza che fosse intervenuta alcuna decisione. 1.3. Lo stesso giorno la Segreteria ha informato via p.e.c. l’istante che la decisione n. 45/15, intervenuta tempestivamente all’esito della camera di consiglio del 24 novembre 2015 e allegata alla e-mail, era stata pubblicata sul sito federale soltanto il 26 gennaio 2016 per un errore materiale della stessa Segreteria. Tale decisione riportava le richieste della Procura, rassegnate nella sospensione di anni due e nell’ammenda di € 1.000,00 e, nel dispositivo, applicava alla signora Ciolli Varagnolo la sanzione di un anno di sospensione e di € 500,00 di ammenda. 1.4. Con successive comunicazioni via p.e.c. del 29 gennaio e del 3 febbraio 2015 la Segreteria ha, rispettivamente, trasmesso all’istante, in sostituzione del precedente invio, la decisione in parola, emendata d’ufficio di un errore materiale, relativo all’ammontare dell’ammenda – correttamente indicata in € 10.000,00 quanto alle conclusioni della Procura e in € 5.000,00 quanto al dispositivo – e comunicato che il testo corretto era stato pubblicato sul sito federale. 2. Con reclamo inoltrato alla Corte Federale d’Appello, la signora Chiara Ciolli Varagnolo ha invocato la riforma della decisione n. 45/2015 del 24 novembre 2015, chiedendo: a) in via pregiudiziale, la declaratoria di estinzione del giudizio disciplinare per il decorso del termine di cui all’art. 56 del Regolamento di Giustizia; b) in via subordinata, l’applicazione della sanzione della sospensione di anni uno e dell’ammenda di € 500,00, come determinata nella prima decisione, a decorrere dalla data del 24 novembre 2015 nella quale era stata celebrata l’udienza. 2.1. La Procura Federale ha concluso per il rigetto del reclamo e per la conferma della decisione, come corretta dal Tribunale. 2.2. Con la decisione n. C.A. 3/16 dell'8 marzo 2016, pubblicata il giorno successivo, la Corte Federale d'Appello FISE, rigettata la domanda di estinzione del giudizio, ha dichiarato la tesserata responsabile dell’addebito, applicandole la sanzione della sospensione di anni uno e dell’ammenda di € 500,00. 2.3. In sostanza, il Giudice d’appello ha ritenuto rilevante, ai fini del rispetto del termine di 90 giorni stabilito dall’art. 56 del Regolamento di Giustizia FISE, la data del deposito della sentenza e non anche quella della sua pubblicazione sul sito federale. 2.3.1. Ha invece ritenuto viziato, per violazione dell’art. 287 del codice di procedura civile (applicabile giusta il richiamo operato dall’art. 21, comma 6, del Regolamento di Giustizia FISE), il procedimento di correzione, attivato d’ufficio e non anche su impulso di parte, irrogando in conseguenza la sanzione individuata dalla decisione depositata il 24 novembre 2015, a decorrere dalla data della sua pubblicazione, avvenuta il 26 gennaio 2016, sul sito internet istituzionale della Federazione, giusta il conforme disposto dell’art. 58, comma 2, del medesimo Regolamento. 3. La signora Chiara Ciolli Varagnolo ha impugnato quest’ultima decisione, nella parte a lei non favorevole, davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendone la riforma perché erronea, con conseguente dichiarazione della estinzione del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 56, comma 4, del Regolamento di Giustizia FISE. Considerato in diritto 1. Col primo motivo di ricorso viene denunciata l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti. In particolare, il Giudice del reclamo non avrebbe preso in considerazione il tema, devoluto con quell’impugnativa, della valenza del deposito in cancelleria degli atti del giudizio nell’ipotesi in cui, come avvenuto nel caso di specie, l’incolpato abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, alla posta elettronica del quale essi vanno comunicati alla stregua di quanto disposto dall’art. 31, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE, in accordo con la previsione dell’art. 11, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva. 1.1. Il motivo è infondato. Emerge dalla decisione resa in sede di reclamo come la Corte Federale d’Appello abbia in realtà esaminato il profilo in questione, concludendo per l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione del termine di cui all’art. 56 del Regolamento di Giustizia FISE, sia della comunicazione della decisione sia della sua pubblicazione sul sito federale, ove siano entrambe effettuate in data successiva al deposito della stessa, in quanto il Regolamento di Giustizia avrebbe individuato nel secondo di tali incombenti il momento di decorrenza del termine per proporre l’appello e di esecutività della decisione stessa, riservando invece esclusivamente alla pronuncia della sentenza l’efficacia interruttiva del diverso termine sancito dall’art. 56 in esame. In sostanza la Corte, nello stabilire tale ultimo principio, ha tratto – seppur sinteticamente – la conseguenza della irrilevanza, ai fini interruttivi del termine di estinzione del giudizio, di attività diverse da quella espressamente menzionata dalla norma, così assolvendo all’obbligo motivatorio. L’odierno tema della portata dell’art. 56, comma 1, R.G. FISE, alla stregua del quale «il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare», è stato peraltro già esaminato dalle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia con la decisione n. 13 del 2016 che ha valutato l’identica previsione dell’art. 60 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), a sua volta sovrapponibile sul punto a quella recata dall’art. 38, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva. In tale occasione le Sezioni Unite hanno chiaramente statuito che «per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è “pronunciata” è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E di tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione. Con la pubblicazione la decisione acquista, come si è detto, piena rilevanza esterna ed è quindi impugnabile nei termini stabiliti ma, nell’ordinamento federale, la decisione ha rilevanza giuridica sin dal momento della sua pronuncia da parte degli organi di giustizia». E’ chiaro dunque che, se l’unico momento rilevante ai fini della interruzione del termine scolpito dall’art. 56 in esame è quello della sottoscrizione della decisione che vale anche ad attestare, fino a querela di falso, la data della pronuncia, i successivi incombenti della comunicazione via posta elettronica certificata al difensore (previsto dall’art. 31, comma 1, R.G. FISE) e della pubblicazione sul sito federale (previsto dall’art. 31, comma 4, del medesimo Regolamento) non assumono alcun rilievo a tali fini interruttivi, rispondendo piuttosto ad altre e diverse funzioni. In particolare, la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione assolve ai fini, dichiarati dall’art. 31, comma 4, e dall’art. 58, comma 2, R.G. FISE, di dotare di esecutorietà la decisione e di far decorrere il termine per impugnarla. Allo stesso modo, la comunicazione via p.e.c. al difensore – che l’art. 53, comma 6, R.G. FISE prescrive di effettuare, al pari della pubblicazione, «senza indugio» – assume per le parti, nel sistema delineato dalla decisione delle Sezioni Unite, un significativo valore notiziale collegato proprio all’incombente della pubblicazione sul sito internet, individuata come fonte unica dei decisivi effetti giuridici appena richiamati. Nel caso di specie, pertanto, esercitata l’azione disciplinare con atto d’incolpazione depositato il 26 ottobre 2015, correttamente la Corte Federale d’Appello ha ritenuto che la pronuncia di prime cure fosse stata tempestivamente resa con la sua sottoscrizione e datazione in data 24 novembre 2015. 2. Con altro motivo la ricorrente, senza articolare specifiche censure avverso la decisione di secondo grado, ha ulteriormente messo in dubbio che la decisione sarebbe stata depositata entro il termine stabilito dal citato art. 56. In particolare, ha riproposto, ampliandolo, il motivo già articolato innanzi alla Corte Federale nei termini per cui l’unica decisione pubblicata sul sito FISE sarebbe quella comunicata alla parte il 29 gennaio 2016, in quanto l’originale del 24 novembre 2015, corretto appunto in data 29 gennaio 2016 con una postilla autografa del relatore a margine dell’importo dell’ammenda, lascerebbe presumere che la stessa sia stata depositata, nella sua versione corretta e definitiva, soltanto in tale ultima data. 2.1. Il motivo non può essere esaminato da questo Collegio. Con esso si sollecita infatti, in violazione dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, l’apprezzamento di una circostanza di fatto, peraltro risolta dalla Corte Federale laddove ha rilevato che la decisione in esame è stata senz’altro resa e depositata presso la segreteria degli Organi di Giustizia in data 24 novembre 2015, così come attestato dal timbro ivi apposto. 3. Con un ultimo motivo la ricorrente ha censurato la decisione resa in esito al reclamo, nella parte in cui non ha accolto la domanda subordinata di retrodatazione della decorrenza della sanzione al 24 novembre 2015, data di deposito della decisione di prime cure. Segnatamente, ha dedotto che tale possibilità sarebbe prevista dall’art. 10.8.2 del Regolamento della Federazione Equestre Internazionale dal quale sarebbe stato mutuato il Regolamento EAD Nazionale e che, a diversamente opinare, resterebbe vulnerato il principio di certezza della pena in quanto, nei casi come quello in esame nei quali la pubblicazione della decisione dovesse inopinatamente seguire di mesi la deliberazione, il tempo di applicazione della sanzione risulterebbe indeterminato. 3.1. Il motivo è infondato. La decisione oggi gravata ha infatti correttamente applicato il chiaro dettato dell’art. 58, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISE il quale, per quanto qui interessa, dispone, quanto alle decisioni degli organi di giustizia, che «(…) l’esecutorietà decorre dalla pubblicazione della decisione sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione di agevole accesso». Tale previsione, nella fisiologia della immediata pubblicazione della decisione sul sito internet federale, risulta coerente con l’effetto di conoscenza legale che, come si è detto, tale adempimento comporta; né una diversa soluzione ermeneutica può essere commisurata, in via prescrittiva, all’ipotesi di eventuali emergenze fattuali violative del sistema delineato dal già evocato articolo 53, comma 6, del Regolamento di Giustizia FISE, che possono semmai rilevare ad altri fini. Peraltro gli inconvenienti legati ad una non immediata pubblicazione di una decisione degli organi di giustizia federale possono trovare rimedio attraverso la previsione, nel regolamento di giustizia, di una immediata pubblicazione del solo dispositivo della decisione adottata e della successiva pubblicazione, in tempi rapidi, della motivazione. 4. In definitiva, il ricorso va interamente respinto. 5. Nulla dev’esser disposto quanto alle spese, non essendosi costituita alcuna controparte. P.Q.M. Respinge il ricorso. Nulla per le spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 4 maggio 2016. IL PRESIDENTE F.to Dante D’Alessio IL RELATORE F.to Alfredo Storto Depositato in Roma in data 26 maggio 2016. IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face
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