CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 23 del 31/05/2016 – Matteo Gabrielli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 23 del 31/05/2016 – Matteo Gabrielli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE composta da Attilio Zimatore - Presidente Ferruccio Auletta Maurizio Benincasa Silvio Martuccelli - Componenti Laura Marzano - Relatrice ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n.11/2016, presentato in data 31 marzo 2016, dal Sig. Matteo Gabrielli, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bordoni, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gavallotti e Stefano La Porta; nonché nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti – L.N.D., non costituitasi in giudizio; per la riforma della decisione della Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. (C.U. n. 36/CRER del 16 marzo 2016), con la quale è stata confermata la squalifica per 10 giornate del calciatore Gabrielli Matteo comminata dall’arbitro, ai sensi dell’art. 11 C.G.S. (C.U. n. 33/CRER del 24 febbraio 2016); viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 13 maggio 2016, l’avv. Gabriele Bordoni per il ricorrente e l’avv. Stefano La Porta per la F.I.G.C.; udita, nella successiva camera di consiglio, la Relatrice, Cons. Laura Marzano. Ritenuto in fatto 1. Con ricorso presentato in data 31 marzo 2016 il sig. Matteo Gabrielli ha impugnato, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, la decisione della Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. (C.U. n. 36/CRER del 16 marzo 2016), con la quale è stata confermata la squalifica per 10 giornate comminatagli dall’arbitro, ai sensi dell’art. 11 C.G.S. (C.U. n. 33/CRER del 24 febbraio 2016), al termine della partita di calcio del 21 febbraio 2016, valida per il Girone C del Campionato di Promozione dell'Emilia Romagna, fra Casalecchio Calcio 1921 e Pol. Reno S. Alberto. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., con memoria dell’8 aprile 2016, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, in subordine, la reiezione per infondatezza. All’udienza del 13 maggio 2016, sentiti a lungo il difensore del ricorrente e il difensore della F.I.G.C., la causa è stata decisa. 2. Il Gabrielli, militante nella squadra ospitante, al termine della partita di calcio del 21 febbraio 2016, valida per il Girone C del Campionato di Promozione dell'Emilia Romagna, fra Casalecchio Calcio 1921 e Pol. Reno S. Alberto, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo, come da Comunicato n. 33 del 24 febbraio 2016, con dieci giornate di squalifica, per condotta contraria all'art. 11 del C.G.S., per aver apostrofato i giocatori della squadra avversaria con espressioni offensive per motivi di discriminazione razziale, segnatamente con la frase: “siete una squadra di negri di merda”. Contro la suddetta sanzione interponevano reclamo sia la Società di appartenenza sia il tesserato sostenendo una diversa versione dei fatti e affermando essere stati tutti i giocatori della squadra ospitante destinatari di insulti triviali e ignobili oltre che di minacce gravi, durante tutta la gara, ad opera di alcuni componenti della squadra avversaria, tutti di colore. In particolare, a pochi minuti dal fischio finale, a palla lontana (e terna arbitrale impossibilitata a rilevarlo) uno dei suddetti calciatori avrebbe colpito al volto il Gabrielli, arrecandogli lesioni che lo costringevano a farsi visitare al P.S. Ospedaliero, sicché la reazione verbale, ben più neutra di quella ascrittagli dall’arbitro, sarebbe stata la conseguenza del grave contegno provocatorio degli avversari, non rilevato dall'ufficiale di gara. Pertanto la condotta del Gabrielli, secondo la tesi dei ricorrenti, certamente non sarebbe valutabile sotto il profilo dell’insulto razzista, ossia come violazione dell'art. 11 del C.G.S., ma, al più, sotto il profilo dell’inopportunità, con la conseguenza che la sanzione andrebbe irrogata alla stregua dell'art. 1 C.G.S.. Così esposti i fatti, le parti ricorrenti chiedevano alla Corte Sportiva d'Appello territoriale, in riforma dell'impugnato provvedimento, la revoca della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo o, in subordine, la riduzione della squalifica ad una giornata, derubricando la violazione contestata in quella di cui all'art. 1 C.G.S.. Dopo il deposito del reclamo, la difesa di Gabrielli riceveva in copia l'ultima facciata del referto arbitrale (doc. 7), consegnato una prima volta in forma non leggibile (doc. 8), dalla quale era possibile leggere, nella sezione «varie», l’annotazione: «a partita terminata mentre le squadre stavano per entrare negli spogliatoi il n. 4 del Casalecchio Gabrielli Matteo ha urlato più volte "siete una squadra di negri di merda" rivolgendosi minacciosamente nei confronti dei giocatori di colore del Reno». Pertanto la difesa del reclamante, con nota integrativa (doc. 9), osservava che, risultando dalla descrizione dell'ufficiale di gara che la condotta censurata si sarebbe collocata nella fase intercorrente fra la fine della partita e l'ingresso negli spogliatoi («mentre le squadre stavano per entrare negli spogliatoi»), non sarebbe comprensibile perché l'arbitro non avesse espulso il giocatore del Casalecchio, assunto quale responsabile di tale condotta, una volta ritenuto che l’episodio riferito si fosse verificato, anche se a gara terminata, pur sempre ancora sul terreno di gioco o nelle sue immediate adiacenze. Osservava ancora la difesa del ricorrente che, viceversa, qualora la condotta si fosse realizzata negli spogliatoi, l’arbitro non avrebbe avuto l’autorità per irrogare alcuna sanzione disciplinare, ma avrebbe dovuto riportare l’accaduto nella rubrica «comportamento dei tesserati» e non nella rubrica «varie». Ritenendo necessario, dunque, chiarire il luogo e il momento esatto in cui la condotta ascritta al Gabrielli si sarebbe verificata e stanti le carenze del rapporto arbitrale, il difensore chiedeva alla Corte Sportiva d'Appello di ascoltare, in sede di udienza, il Direttore di gara e di sentire anche eventuali testimoni. La Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D., tuttavia, senza nulla disporre in tal senso e acquisite le deposizioni scritte dei tre testimoni della difesa, tratteneva la causa e, con decisione pubblicata il 16 marzo 2016, confermava la squalifica per 10 giornate del calciatore Gabrielli Matteo comminata dall’arbitro, ai sensi dell’art. 11 C.G.S.. Dal testo della decisione il ricorrente apprendeva che la Corte, successivamente alla chiusura dell’udienza, aveva sentito telefonicamente il Direttore di gara, il quale aveva confermato quanto riportato nel referto arbitrale. 3. Ritenendo errata e illegittima la decisione, il sig. Gabrielli l’ha impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport premettendo di ritenere radicata la competenza del Collegio in base all'art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del Coni in quanto la sanzione della squalifica pari a dieci giornate, di fatto, comporterebbe l'interdizione del tesserato dalle gare per oltre novanta giorni. Il Gabrielli, afferma infatti il difensore, riuscirebbe a scontarne nove dal 24 febbraio 2016 fino al termine del torneo, ma dovrebbe scontare la decima giornata di squalifica ad esordio del prossimo campionato, nel settembre 2016. In diritto il ricorrente ha formulato i motivi di seguito sintetizzati. 1) Violazione dell'art. 36, comma 6, del C.G.S. della F.I.G.C. che, in riferimento ai giudizi di seconda istanza, garantisce il diritto della parte a prendere visione ed estrarre copia dei documenti ufficiali, compresi i supplementi di rapporto richiesti. Viceversa, nel caso di specie, non solo non è stata accolta la richiesta istruttoria di sentire l’arbitro prima di definire il giudizio, ma la Corte, dopo aver chiuso l'udienza e in violazione del contraddittorio e delle comuni regole procedurali, ha ritenuto di ascoltare l’arbitro in via informale mediante comunicazione telefonica: ciò in palese violazione dei diritti della difesa e del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost.. 2) Difetto di motivazione in quanto, quand’anche fosse provata l'attribuzione al Gabrielli della fase riportata nel referto, si sarebbe dovuta escludere l’intenzione razzista e si sarebbe dovuto tener conto della reazione alle minacce, agli insulti ed alla lesione subiti, dunque valutarsi l'effetto scriminante o riduttivo derivante dalla provocazione subita dal tesserato. 4. La F.I.G.C. ha eccepito innanzitutto l’inammissibilità del ricorso in quanto, nel calcolo del periodo di squalifica, il ricorrente non avrebbe considerato che il format del Campionato di Promozione L.N.D. — Emilia Romagna (cfr. Comunicato Ufficiale n. 38 del 30 marzo 2016, doc. n. 1) prevede che, alla fine della regular season, venga disputata una fase di play-off e una di play-out, fasi che vedono coinvolte, rispettivamente, le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto e quelle classificate al 13°, 14°, 15° e 16° posto, al termine della fase a "girone all'italiana". In proposito la Federazione ha fatto presente che la società Casalecchio Calcio 1921, occupando la quinta posizione in classifica con 46 punti ad appena 5 giornate dal termine del girone regolare del campionato (cfr. doc. n. 3), verosimilmente non avrebbe terminato la stagione il 1° maggio 2016, ma soltanto dopo la disputa dei play-off, che avrebbero avuto inizio in data 8 maggio 2016. In ogni caso, le doglianze sulla violazione del diritto di difesa sarebbero infondate in quanto non sarebbe comunque possibile scardinare il valore probatorio degli atti ufficiali di gara con prove testimoniali o con diversi atti. Nel merito della vicenda la F.I.G.C. si è difesa deducendo l’infondatezza delle avverse censure. 5. Preliminarmente deve valutarsi l’ammissibilità del ricorso. Dispone lo Statuto del Coni all’art. 12 bis, comma 1, che al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il Coni in posizione di autonomia e indipendenza e organo di ultimo grado della giustizia sportiva, è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. Testo di analogo tenore è riportato nell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva (adottato dal Consiglio Nazionale con Deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e approvato con DPCM del 16 dicembre 2015), laddove, al comma 1, prevede che “Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Il Collegio rileva che entrambe le richiamate norme, in relazione all’individuazione della soglia minima di sbarramento per adire il Collegio di Garanzia dello Sport, sono formulate, per la parte di interesse, in termini di “giorni”, tali dovendosi intendere necessariamente i giorni del calendario ordinario. Nessuna delle due norme contempla espressamente l’ipotesi che la sanzione disciplinare sia quantificata in termini di “giornate” o di “turni”, come accade per le discipline sportive, che si disputano nel corso di campionati. In assenza di una specifica (e auspicabile) previsione in tal senso, ai fini della ricorribilità dinanzi a questo Collegio, si deve ritenere che qualunque sanzione tecnico-sportiva vada riguardata in termini di giorni dell’anno solare, anche laddove la squalifica sia computata, come nel caso di specie, a turni o giornate di campionato. Ciò posto, tenuto conto che, come documentato in atti (C.U. Comitato Regionale Emilia Romagna, n. 43 del 4 maggio 2016), la squadra Casalecchio Calcio 1921, in cui milita il ricorrente, non si è qualificata per disputare la fase dei play-off né quella dei play-out, la sanzione inferta al giocatore Matteo Gabrielli supera i 90 giorni, dovendo il calciatore scontare l’ultima giornata di squalifica all’inizio del prossimo campionato, ossia a settembre 2016. Il ricorso a questo Collegio deve, pertanto, ritenersi ammissibile. 6. Nel merito il ricorrente censura l’impugnata decisione sia per error in procedendo (primo motivo) sia per error in judicando (secondo motivo). 6.1. Invero con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 36, comma 6, del C.G.S. della F.I.G.C. che, in riferimento ai giudizi di seconda istanza, garantisce il diritto della parte a prendere visione ed estrarre copia dei documenti ufficiali, compresi i supplementi di rapporto richiesti. Lamenta il ricorrente che, non solo non sia stata accolta la richiesta istruttoria che fosse sentito l’arbitro prima di definire il giudizio ma, per di più, che la Corte abbia fondato la sua decisione su una informativa a chiarimenti resa dall’arbitro nel corso di una telefonata, svoltasi una volta chiusa l’udienza e, dunque, in modo da precludere alla parte di esercitare, nell’ambito del processo, il diritto a prendere visione ed estrarre copia del documento recante il supplemento di rapporto. Il motivo è fondato. Dall’esame dell’impugnata decisione risulta che la Corte Sportiva di Appello ha motivato testualmente come segue la reiezione dell’appello: “atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato: 1) che, al termine della gara, mentre le squadre si avviavano verso gli spogliatoi, ha udito perfettamente la frase riportata a referto, urlata all’indirizzo dei giocatori di colore della squadra avversaria del calc. Gabrielli – che si trovava a non più di 2 metri di distanza da lui – frase ripetuta, se non con termini uguali ma di contenuto analogo; 2) di escludere che il calc. Gabrielli gli abbia detto di essere stato colpito da un giocatore avversario, fatto che, comunque, lui non ha visto; valutato che la frase riportata a referto come pronunciata dal calc. Gabrielli debba considerarsi, così come già fatto dal primo Giudice, quale espressione offensiva per motivi di discriminazione razziale”. Dunque la Corte ha fondato la sua decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese telefonicamente dall’arbitro fuori dal processo e senza garanzia di contraddittorio, per quanto nella limitata accezione consentita dal Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., consistente nella possibilità per l’incolpato di acquisire copia dei supplementi di rapporto. La ratio di tale previsione risiede, con tutta evidenza, nell’esigenza di consentire alla parte di potersi difendere con cognizione di causa e su tutti gli atti acquisiti al procedimento. Risulta, invero, dagli atti prodotti in giudizio che il ricorrente ha appreso dell’esistenza di tale supplemento di rapporto soltanto dalla decisione, pubblicata il 16 marzo 2016, e ha potuto ottenere la nota contenente le predette dichiarazioni rilasciate telefonicamente dall’arbitro - della cui paternità, per inciso, è perfino legittimo dubitare, mancando una sottoscrizione del presunto autore - soltanto in data 25 marzo 2016. Ritiene il Collegio che la procedura seguita dalla Corte Sportiva di Appello si collochi al di fuori e in violazione delle più elementari regole, immanenti all’ordinamento, tese a garantire in qualunque procedimento - sia di natura amministrativa, sia, come nel caso di specie, di natura giustiziale - il contraddittorio e la conoscenza integrale degli atti di causa, strumentali al compiuto dispiegarsi dell’ineludibile diritto di difesa spettante a qualunque parte del procedimento e, a fortiori, alla parte incolpata o sanzionata. La rilevata violazione, già di per sé significativa, assume particolare pregnanza nel caso di specie in quanto, come emerge dal testo innanzi riportato tra virgolette, la decisione della Corte Sportiva di Appello si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni irritualmente assunte per telefono e al di fuori dei binari processuali, di talché non è dato comprendere se, in mancanza delle stesse, la Corte disponesse realmente di elementi documentali sufficienti a suffragare il convincimento circa l’infondatezza del ricorso dinanzi ad essa proposto dal Gabrielli e, dunque, a sorreggere comunque l’adottata decisione di reiezione. In conclusione, per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e gli atti devono essere rinviati alla Corte Sportiva di Appello la quale dovrà rinnovare la valutazione della prova senza tener conto degli elementi acquisiti al di fuori del procedimento e in difetto di contraddittorio. L’accoglimento del primo motivo preclude al Collegio l’esame del secondo motivo, da una parte perché il denunciato difetto di motivazione resta assorbito dall’accertata erroneità in rito della decisione impugnata, dall’altra perché, investendo di fatto questioni afferenti al merito della vicenda, sarebbe comunque inammissibile in questo grado di giudizio. Quanto alle spese, in considerazione delle ragioni di mero rito dell’accoglimento, il Collegio ritiene di compensarle. PQM il Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, definitivamente pronunziando sulla controversia in epigrafe, annulla il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte Sportiva d’Appello nei sensi di cui in motivazione. Nulla per le spese. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 maggio 2016. Il Presidente F.to Attilio Zimatore La Relatrice F.to Laura Marzano Depositato in Roma in data 31 maggio 2016 Il Segretario F.to Alvio La Face
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