F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/TFN del 14 Giugno 2016 (209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MARIOTTO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Benevento Calcio Srl), LUANA BASSANI (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società SC Valle Telesina ASD), Società BENEVENTO CALCIO Srl e SC VALLE TELESINA ASD – (nota n. 11201/582 pf15-16/GT/vg del 14.04.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/TFN del 14 Giugno 2016
(209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MARIOTTO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Benevento Calcio Srl), LUANA BASSANI (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società SC Valle Telesina ASD), Società BENEVENTO CALCIO Srl e SC VALLE TELESINA ASD - (nota n. 11201/582 pf15-16/GT/vg del 14.04.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 16.04.2016, il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Massimo Mariotto, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Benevento Calcio Spa, per rispondere delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, comma 1 e 10 CGS, in relazione agli artt. 95, comma 10 e 96 NOIF, oltre che ex art. 42, comma 1, Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, la Sig.ra Luana Bassani, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della SC Valle Telesina ASD, per rispondere delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, comma 1, 3, comma 1 e 10 CGS, in relazione agli artt. 95, comma 10 e 96 NOIF, nonché, in ordine alle condotte antiregolamentari rispettivamente ascritte al proprio Direttore Sportivo e al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, in via oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, la Società Benevento Calcio Spa, e, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, la Società SC Valle Telesina ASD, come meglio riportato nella parte motiva dell'atto di deferimento. L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota mediante cui il Segretario della FIGC, in data 10.11.2015, nel comunicare alla Società SC Valle Telesina ASD il diniego di autorizzazione ad adire le vie legali (art. 30, comma 4, Statuto FIGC) nei confronti della Società Benevento Calcio Spa, nel contempo informava la Procura Federale per quanto di competenza, ovvero ai fini della valutazione della liceità della documentazione prodotta dalla predetta compagine societaria a corredo della propria istanza. Nello specifico, è emerso che le Società deferite, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, come in precedenza individuati, in data 28.06.2011, avevano stipulato un accordo negoziale (in forma di scrittura privata) in virtù del quale, in relazione al trasferimento del giovane calciatore Sig. Enrico Brignola dalla Società SC Valle Telesina ASD alla Società Benevento Calcio Spa, quest’ultima si impegnava a corrispondere in favore della prima determinate somme parametrate “a scaletta”, in sostanza condizionate alla continuità del vincolo di tesseramento dell’atleta, a decorrere dalla stagione sportiva 2011/2012 e sino a tutta la stagione sportiva 2014/2015. Tuttavia, non avendo la Società Benevento Calcio Spa ottemperato agli obblighi di pagamento discendenti dall’accordo negoziale in questione, la Società SC Valle Telesina ASD, al fine meglio e adeguatamente tutelare il diritto di credito asseritamente vantato, chiedeva di essere autorizzata ad agire in via ordinaria dinanzi al giudice ordinario competente. Di qui il deferimento elevato nei confronti del Sig. Massimo Mariotto e della Sig.ra Luana Bassani, in relazione ai comportamenti disciplinarmente rilevanti ai medesimi ascritti, e per essi anche alle compagini societarie di rispettiva appartenenza all’epoca dei fatti. Il dibattimento Nei termini assegnati ha fatto pervenire propria memoria difensiva solamente il Sig. Massimo Mariotto. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Bevivino, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei predetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Massimo Mariotto; - 6 (sei) mesi di inibizione a carico della Sig.ra Luana Bassani; - € 4.000,00 (Euro quattromila/00) di ammenda a carico della Società Benevento Calcio Spa; - € 4.000,00 (Euro quattromila/00) di ammenda carico della Società SC Valle Telesina ASD. Sono altresì comparsi i difensori di fiducia del Sig. Massimo Mariotto, della Società Benevento Calcio Spa, nonché della Sig.ra Luana Bassani e della Società SC Valle Telesina ASD. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale. Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Preliminarmente, si impone l’esame della eccezione di prescrizione formulata dal Sig. Massimo Mariotto ex art. 25, comma 1, lettera d), CGS, alla quale, peraltro, in sede dibattimentale, si sono associati i difensori di tutti gli altri deferiti. Ora, la richiamata disposizione regolamentare domestica di settore stabilisce che “Le infrazioni disciplinari si prescrivono … omissis .. d) al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle in tutti gli altri casi”, ovvero in tutte le residuali ipotesi rispetto alle violazioni relative allo svolgimento della gara (lettera a), commesse in tema di illecito amministrativo (lettera b) e di illecito sportivo (lettera c). In sintesi, il deferito, in seno ai propri scritti difensivi, da un lato assume che la violazione al medesimo contestata non é riferibile né allo svolgimento di una gara, né a fattispecie di illecito amministrativo e/o sportivo, per cui la stessa deve necessariamente essere ricondotta alla previsione residuale della richiamata disposizione regolamentare; dall’altro, che l’ultimo atto diretto a realizzarla debba essere individuato nella sottoscrizione della richiamata scrittura privata, recante data 28.06.2011, quindi perfezionata nel corso della stagione 2010/2011. Di conseguenza, ad avviso del Sig. Massimo Mariotto, la violazione disciplinare contestata nei suo riguardi si é prescritta, atteso che l’apertura dell’inchiesta da parte della Procura Federale è avvenuta solo nel corso della stagione sportiva 2015/2016, ovvero oltre il termine di prescrizione indicato dall’art. 25, comma 1, lettera d), CGS. Il Collegio rileva come l’eccezione di prescrizione sia fondata e meriti accoglimento, restando così assorbiti nei confronti di tutti i soggetti deferiti i profili di merito. Si rileva, in primo luogo, come non abbia pregio quanto precisato dalla Procura Federale in sede dibattimentale (mediante richiesta di integrazione dell’originario capo di incolpazione), ovvero che il termine di decorrenza della prescrizione dovrebbe essere computato non dalla data di sottoscrizione della scrittura privata (28.06.2011), ma dalla data in cui la medesima è stata protocollata dai competenti uffici dell’organo inquirente/requirente, ovvero dal 10.11.2012 (n. prot. 4608). Ad avviso del Tribunale l’assunto non è fondato. Invero, avuto riguardo alla vicenda in esame, il termine quadriennale di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), CGS non può che essere computato dalla data di sottoscrizione dell’accordo negoziale intervenuto tra la Società Benevento Calcio Spa, per il tramite del Sig. Massimo Mariotto, e la Società SC Valle Telesina ASD, per il tramite della Sig.ra Luana Bassani; di talché, collocandosi la data del perfezionamento di detto accordo tra le parti nell’arco temporale ricadente nella stagione sportiva 2010/2011, la prescrizione della violazione disciplinare è senza dubbio maturata alla data del 30 giugno 2015, ovvero al termine della stagione sportiva 2014/2015 (quarta stagione successiva al compimento dell'ultimo atto idoneo a commettere la violazione). Tutto ciò, in mancanza di atti interruttivi (i quali avrebbero fatto decorrere nuovamente la prescrizione, sia pur con termini non suscettibili di essere prolungati oltre la metà), atteso che la Procura Federale ha aperto l’inchiesta nel corso della stagione sportiva 2015/2016, oltre il termine di prescrizione indicato dalla disciplina regolamentare. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta il deferimento per intervenuta prescrizione delle violazioni disciplinari oggetto di contestazione e, per l’effetto, proscioglie integralmente il Sig. Massimo Mariotto e la Sig.ra Luana Bassani, nonché la Società Benevento Calcio Spa e la Società SC Valle Telesina ASD in ordine agli addebiti disciplinari rispettivamente ascritti.
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