F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIGA MCDONALD SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
6. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIGA MCDONALD SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016)
La U.S. Latina Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra Latina Calcio e Virtus Entella del 24.4.2016, ha comminato la squalifica per 5 gare effettive al calciatore Mariga Mcdonald “per avere, al 49’ del secondo tempo, a giuoco fermo, stretto con particolare vigoria la mano destra dell’Arbitro causandogli una escoriazione con fuoriuscita di sangue e per avergli contestualmente rivolto epiteti insultanti”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a due giornate di gara o, in subordine, a due giornate di gara convertendo la terza in una ammenda o, in estremo subordine, a tre giornate effettive di gara la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare ha sostenuto che il calciatore Mariga non si è avvicinato all’Arbitro limitandosi a proferire una frase irriguardosa nei confronti del Direttore di gara e che tale svolgersi degli eventi sarebbe comprovato dalle foto allegate al ricorso. All’udienza la ricorrente ha ribadito tali affermazioni e il calciatore Mariga ha ammesso di aver soltanto rivolto espressioni offensive all’Arbitro. La Corte ha ritenuto di interpellare telefonicamente il Direttore di gara chiedendogli chiarimenti in ordine allo svolgimento degli eventi ed egli ha confermato quanto contenuto nel referto. La Corte ritiene pertanto che vi sia piena prova del comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro tenuto dal calciatore Mariga, ma che l’ulteriore comportamento consistente nella stretta di mano allo stesso vada definito come irridente non essendovi certezza dell’intento violento del calciatore. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Latina Calcio di Latina, riduce la squalifica inflitta al calciatore Mariga Mcdonald a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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