F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 8. RICORSO A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. QUITADAMO GABRIELE SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/CUNEO 1905 DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 26.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
8. RICORSO A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. QUITADAMO GABRIELE SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/CUNEO 1905 DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 26.4.2016)
Al 48° del secondo tempo, della gara Pordenone/Cuneo disputata il 24.04.2016, il calciatore Gabriele Quitadamo numero 19 della società Cuneo “…..entrava in scivolata su un avversario con il piede a martello sgambettandolo ……” l’arbitro specificava che ciò sarebbe avvenuto “…in maniera violenta…”. Il giocatore sgambettato avrebbe poi lasciato il campo L’arbitro espelleva il Quitadamo ed il Giudice Sportivo presso la Lega Pro, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 163/DIV del 26.04.2016, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Cuneo chiedendo il riesame delle circostanze che avevano portato all’espulsione prima ed alla squalifica dopo. Secondo la reclamante la questione andava inquadrata in una diversa prospettiva alla luce del fatto che il calciatore Quitadamo, nel contendere il pallone ad un avversario effettivamente lo sgambettava. Si sarebbe trattato però di un mero sgambetto quindi di un fallo di gioco ordinario senza connotati di violenza alcuna. Nell’impugnazione, si contestava poi la circostanza – riferita dall’arbitro - che il giocatore sgambettato era poi stato sostituito in quanto, in realtà, era diverso il giocatore della società Porndenone che era uscito dal campo; avendo ripreso regolarmente il gioco il n. 3 che aveva subito il fallo. In buona sostanza, secondo l’impugnazione, la reale dinamica dei fatti apparirebbe affatto diversa e in conclusione veniva chiesta una riduzione della sanzione ritenuta di giustizia. Ciò posto le prospettate censure meritano parziale accoglimento. Così come si evince da una lettura, orientata, combinata ed integrata del referto dell’arbitro, è fondata la prospettata rivalutazione degli accadimenti. Ed infatti dall’esame del referto dell’arbitro emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Quitadamo ha effettivamente sgambettato un avversario entrando in scivolata. Lo sgambetto è un normale fallo di gioco e non può essere confuso con un atto violento. È altrettanto vero che un normale fallo di gioco può avere connotati affatto peculiari come quelli descritti dall’arbitro che costituiscono circostanza sicuramente aggravante del mero fallo e che giustificano quindi sia l’espulsione che la successiva squalifica quando il fallo appunto trasmoda oltre la normale azione di gioco avendo connotati particolarmente duri ovvero violenti. Così ricostruita la fattispecie concreta - che palesa una circostanza aggravante costituita dal connotato violento del semplice sgambetto – si ritiene equo la rideterminazione della sanzione 6 rideterminata in n. 2 gg di squalifica ex art 19, comma 4 lett. a, non potendo costituire parametro base quello preso a riferimento per la condotta violenta bensì quello per la condotta antisportiva. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Quitadamo Gabriele a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 8. RICORSO A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. QUITADAMO GABRIELE SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/CUNEO 1905 DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 26.4.2016)"