COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 Del 08/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 Del 08/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 307 stagione 15/16 nei confronti del seguente soggetto : Sig. Primo MARANI Presidente A.C. Mestre A.S.D. all’epoca dei fatti La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 9/5/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. MARANI Primo – tesserato all’epoca dei fatti in qualità di Presidente dell’A.C. Mestre A.S.D. e attualmente non tesserato presso la F.I.G.C. “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché della violazione delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S., anche in relazione alle previsioni di cui all’art. 37 comma 1 delle N.O.I.F. in ragione della palese ed ammessa falsificazione della firma del Vice Presidente della Società, Sig.ra Adela Gratiana Chivu, apposta sulla variazione dell’organigramma della Società A.C. Mestre A.S.D. del 22.07.2013”. AI dibattimento del 7/6/2016 : -non si è presentato, pur ritualmente convocato, il Sig. Primo Marani (Presidente A.C. Mestre A.S.D. all’epoca dei fatti, attualmente non tesserato) - la Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Rappresentante della Procura Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo il seguente provvedimento disciplinare : a carico del Sig. MARANI Primo Presidente A.C. Mestre A.S.D. all’epoca dei fatti, attualmente non tesserato : inibizione per n. 6 mesi a decorrere dal primo tesseramento utile presso Società federate. Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - valutata la sanzione proposta dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuto congruo il provvedimento disciplinare su indicato P.Q.M. dispone l’adozione della seguente sanzione disciplinare : a carico del Sig. MARANI Primo Presidente A.C. Mestre A.S.D. all’epoca dei fatti, attualmente non tesserato : inibizione per n. 6 mesi a decorrere dal primo tesseramento utile presso Società federate
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