COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 Del 08/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 621 stagione 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CACCO Mirco Presidente A.S.D. Mellaredo del Sig. CAPPELLESSO Marcio Alexandr Calciatore A.S.D. Mellaredo del Sig. CELADIN Franco Dirigente accompagnatore A.S.D. Mellaredo della Società A.S.D. Mellaredo
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 96 Del 08/06/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 621 stagione 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CACCO Mirco Presidente A.S.D. Mellaredo del Sig. CAPPELLESSO Marcio Alexandr Calciatore A.S.D. Mellaredo del Sig. CELADIN Franco Dirigente accompagnatore A.S.D. Mellaredo della Società A.S.D. Mellaredo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 13/5/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : a)il Sig. CACCO Mirco – Presidente A.S.D. Mellaredo “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S, art. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Cappellesso Marcio Alexandr e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nelle fila della Società Mellaredo nel corso di due gare di Coppa Italia di Calcio a Cinque e n. 7 gare del Campionato di Serie C2 di Calcio a Cinque, tenendo conto che il G.S. per la gara del 13/11/2015 ha deliberato la perdita della gara per 0-6 ed ha sanzionato la Società, il calciatore e il dirigente accompagnatore”; b)il Sig. CAPPELLESSO Marcio Alexandr – Calciatore A.S.D. Mellaredo “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., art. 39 delle NOIF e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF per aver egli disputato n. 2 gare di Coppa Italia di Calcio a Cinque e n. 7 gare del Campionato C 2 di Calcio a Cinque, nelle fila della Società Mellaredo, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa (il G.S. per la gara del 13/11/2015 ha deliberato la perdita della gara per 0-6 ed ha sanzionato la Società, il calciatore e il dirigente accompagnatore)”; c)il Sig. CELADIN Franco – Dirigente accompagnatore A.S.D. Mellaredo “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione agli artt. 61,commi 1 e 5, 39 e 43,commi 1 e 6 delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 2 gare di Coppa Italia di Calcio a Cinque e n. 7 del Campionato C 2 di Calcio a 5, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Cappellesso Marcio Alexandr, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate ai direttori di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; La Società A.S.D. Mellaredo “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. ai sensi dell’operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e del dirigente accompagnatore”. AI dibattimento del 7/6/2016 sono risultati presenti : il Sig. CACCO Mirco Presidente A.S.D. Mellaredo il Sig. CAPPELLESSO Marcio Alexandr Calciatore A.S.D.Mellaredo il Sig. CELADIN Franco Dirigente accompagnatore A.S.D. Mellaredo la Società A.S.D. Mellaredo tutti rappresentati dal Sig. Baldan Luciano (Vice Presidente A.S.D. Mellaredo), giusta delega in atti. il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura Dott. Salvatore SCIUTO - preliminarmente, ha chiesto il depennamento dall’atto di deferimento delle infrazioni relative agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., avendo la Società deferita prodotto certificazione medica del calciatore CAPPELLESSO Marcio Alexandr - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - sentite le parti deferite rappresentate; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. CACCO Mirco Presidente A.S.D. Mellaredo : inibizione di 70 giorni a carico del Sig. CAPPELLESSO Marcio Alexandr Calciatore A.S.D.Mellaredo : 2 giornate di squalifica da scontare nel Campionato di competenza della stagione sportiva 2016/2017 a carico del Sig. CELADIN Franco Dirigente accompagnatore A.S.D. Mellaredo : inibizione di 60 giorni a carico della Società A.S.D. Mellaredo : a)2 punti di penalizzazione da applicarsi nel campionato di competenza di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2016/2017 b)1 punto di penalizzazione da applicarsi alla Coppa Italia di Calcio a Cinque - stagione sportiva 2016/2017 c) ammenda di € 150,00.= Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite rappresentate - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuti congrui i provvedimenti disciplinari sopra indicati P.Q.M. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. CACCO Mirco Presidente A.S.D. Mellaredo : inibizione di 70 giorni a carico del Sig. CAPPELLESSO Marcio Alexandr Calciatore A.S.D.Mellaredo : 2 giornate di squalifica da scontare nel Campionato di competenza della stagione sportiva 2016/2017 a carico del Sig. CELADIN Franco Dirigente accompagnatore A.S.D. Mellaredo : inibizione di 60 giorni a carico della Società A.S.D. Mellaredo : a)2 punti di penalizzazione da applicarsi nel campionato di competenza di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2016/2017 b)1 punto di penalizzazione da applicarsi alla Coppa Italia di Calcio a Cinque - stagione sportiva 2016/2017 c) ammenda di € 150,00.=
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