COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 Del 08/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Real S.Zeno Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 88 del C.R.V. dell’11/5/2016 – Squalifica fino al 31/12/2016 giocatore Strobe Marco – Play-out Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 Del 08/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Real S.Zeno Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 88 del C.R.V. dell’11/5/2016 – Squalifica fino al 31/12/2016 giocatore Strobe Marco – Play-out Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Real S.Zeno ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 88 dell’11/5/2016 con la quale infliggeva la squalifica fino al 31/12/2016 a carico del calciatore Strobe Marco per i seguenti motivi : “reagiva con spinte nei confronti di un avversario dopo aver subito un fallo,al momento della espulsione si avvicinava all'arbitro con atteggiamento minaccioso colpendolo alla mano con uno schiaffo e facendogli cadere il cartellino rosso. Durante l'uscita dal campo si scagliava contro la panchina avversaria prendendo a calci e pugni alcuni giocatori avversari. Veniva allontanato grazie all'intervento dei suoi compagni di squadra. Il tutto accompagnato da parolacce e bestemmie”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Real S.Zeno con il quale attesta che l’arbitro non ha individuato correttamente l’autore del comportamento sopra descritto, che non va attribuito al calciatore Strobe, ma bensì ad altro compagno di squadra; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il Presidente della Società ricorrente assieme ai giocatori Strobe Marco e Lovato Andrea, assistiti dall’Avv. Enrico Beccaro del Foro di Vicenza; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato quanto indicato nel referto, precisando di essersi consultato anche con gli assistenti prima della compilazione del referto medesimo; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro e dei suoi assistenti ufficiali hanno valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; considerato che non sono emersi elementi per una variazione della sanzione impugnata P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Real S.Zeno; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/12/2016 a carico del giocatore Strobe Marco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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