COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Del 15/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1022 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. PAROLIN Ubaldo Renzo Dirigente U.S.D. Euromarosticense del Sig. PIZZATO Francesco Calciatore U.S.D. Euromarosticense del Sig. GNOATTO Denis Dirigente accompagnatore U.S.D. Euromarosticense della Società U.S.D. Euromarosticense
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Del 15/06/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1022 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. PAROLIN Ubaldo Renzo Dirigente U.S.D. Euromarosticense del Sig. PIZZATO Francesco Calciatore U.S.D. Euromarosticense del Sig. GNOATTO Denis Dirigente accompagnatore U.S.D. Euromarosticense della Società U.S.D. Euromarosticense La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25/5/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. Parolin Ubaldo Renzo – Presidente U.S.D. Euromarosticense “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità imposti dall'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S.; 39 delle N.O.I.F e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore PIZZATO Francesco e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso di n. 7 gare del Campionato Juniores Regionale 2015/16 (vedi elenco contenuto nell’atto di deferimento della Procura Federale); Il Sig. PIZZATO Francesco – Calciatore U.S.D. Euromarosticense “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità imposti dall’art.1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.l.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato n. 7 gare del Campionato Juniores Regionale 2015/16 (vedi elenco contenuto nell’atto di deferimento della Procura Federale) nelle fila della Soc. USD Euromarosticense, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; Il Sig. Gnoatto Denis – Dirigente accompagnatore U.S.D. Euromarosticense “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 7 gare del Campionato Juniores Regionale 2015/16 (vedi elenco contenuto nell’atto di deferimento della Procura Federale), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore PIZZATO Francesco sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; La società U.S.D. Euromarosticense “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, del Calciatore innanzi citato e del Dirigente Accompagnatore”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 17/5/2016. AI dibattimento del 14/6/2016 sono risultati presenti : il Sig. PAROLIN Ubaldo Renzo Presidente U.S.D. Euromarosticense il Sig. PIZZATO Francesco Calciatore U.S.D. Euromarosticense, rappresentato dal Sig. Parolin, giusta delega in atti il Sig. GNOATTO Denis Dirigente accompagnatore U.S.D. Euromarosticense, rappresen-tato dal Sig. Parolin, giusta delega in atti la Società U.S.D. Euromarosticense rappresentata dal Sig. Parolin Ubaldo Renzo il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - preliminarmente, ha depennato dall’atto di deferimento il riferimento delle infrazioni agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., avendo la Società interessata esibito certificazione di idoneità fisica relativa al giocatore Pizzato; - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. PAROLIN Ubaldo Renzo : Presidente USD Euromarosticense : inibizione di n. 70 giorni a carico del Sig. PIZZATO Francesco : Calciatore USD Euromarosticense : n. 2 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza a carico del Sig. GNOATTO Denis : Dirigente accompagnatore USD Euromarosticense : inibizione di n. 60 giorni a carico della Società : U.S.D. Euromarosticense : a) n.2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 2016/2017 b) ammenda di € 200,00.= Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite rappresentate - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuti congrui i provvedimenti sopra indicati dispone a carico del Sig. PAROLIN Ubaldo Renzo : Presidente USD Euromarosticense : inibizione di n. 70 giorni a carico del Sig. PIZZATO Francesco : Calciatore USD Euromarosticense : n. 2 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza a carico del Sig. GNOATTO Denis : Dirigente accompagnatore USD Euromarosticense : inibizione di n. 60 giorni a carico della Società : U.S.D. Euromarosticense : a) n.2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 2016/2017 b) ammenda di € 200,00.=
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